LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30803-2019 proposto da:
W.A., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Ccrte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato LIANA NESTA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4361/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. W.A., cittadino del *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
2. A fondamento della sua istanza dedusse di essere fuggito dal ***** per il rischio di essere ucciso dai parenti del suo amico che lo accusavano, ingiustamente, della morte del ragazzo causata da una copiosa emorragia alla testa avvenuta a seguito di un tuffo dagli scogli.
3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento propose opposizione ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli, che ha rigettato il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) il richiedente asilo non credibile;
b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;
c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;
d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.
3.1. La Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 4361 dell’11 settembre 2019 ha confermato la decisione del Tribunale.
4. Avverso tale pronuncia W.A. ricorre per cassazione con 2 motivi illustrati da memoria. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
CONSIDERATO
che:
5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3, 8, 10, 13 e 27 e dell’art. 16 della Direttiva Europea n. 2013/32 UE, per non aver acquisito informazioni aggiornate sulla situazione del ***** e, in particolare, sul funzionamento del sistema di giustizia.
– Onere probatorio e dovere di cooperazione del giudice -.
Il motivo è fondato.
Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria o fficiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente. Nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, la verifica delle condizioni socio politiche del paese di origine non può fondarsi su informazioni risalenti ma deve essere svolta, anche mediante integrazione istruttoria ufficiosa, all’attualità (cass. 28990/2018).
Nel caso di specie il giudice del merito non ha rispettato i predetti principi e non ha fatto riferimento ad alcuna Coi per la verifica delle condizioni del paese di provenienza del ricorrente (Cfr. sentenza pag. 5.8).
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per non avere il giudice valutato il più che positivo inserimento socio lavorativo. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
6. Pertanto la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021