LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27976-2018 proposto da:
ENTE PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA ROTONDA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUDITTA MERONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3618/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Napoli che a sua volta aveva accolto il ricorso dell’Ente Parrocchia S. Maria della Rotonda avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia aveva determinato il classamento di due immobili urbani di detto ente.
La CTR adita ha ritenuto che l’avviso di accertamento fosse ben motivato e non illegittimo per difetto di sopralluogo, mancando, tra l’altro, la prova in senso contrario alla stima dei beni effettuata dall’Amministrazione finanziaria.
L’Ente Parrocchia S. Maria della Rotondo ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, affidato ad un unico motivo.
L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
La ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 51 e 58, nonchè dell’art. 327 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La CTR avrebbe errato nel considerare implicitamente ammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate nonostante la sua tardività e la carenza di prova sulla valida notificazione dell’appello.
L’Agenzia delle entrate nel controricorso sostiene la tempestività della notifica del ricorso in appello avvenuto a mezzo PEC.
Il motivo di ricorso è fondato.
Ed invero, dall’esame del fascicolo di merito, consentito dalla natura processuale del motivo di ricorso e operato da questa Corte, non risulta nessuna prova dell’avventa notifica a mezzo PEC così come affermato dall’Agenzia delle entrate nel controricorso.
Di converso, dalle controdeduzioni dell’appellata emerge che il ricorso in appello era stato notificato a mezzo Poste Italiane e consegnato all’ufficio postale in data 30.03.2017, dunque successivamente alla scadenza del termine lungo semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c., scaduto il 28/03/17, essendo stata la sentenza della CTP Napoli depositata in data 28/09/2016.
La CTR Campania ha errato dunque nel ritenere implicitamente tempestivo e quindi ammissibile l’appello.
Ed invero, nessuna prova dell’avvenuta tempestiva notifica del ricorso in appello è stata fornita dall’appellante e dalle controdeduzioni dell’appellata risultava che l’atto era stato consegnato all’ufficio postale e, quindi, spedito tardivamente.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza in epigrafe va cassata e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa dichiarando l’inammissibilità del ricorso in appello perchè notificato oltre il termine lungo semestrale di impugnazione.
Vanno liquidate in favore della ricorrente le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile il ricorso in appello.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità che liquida in favore dell’Ente Parrocchia S. Maria della Rotonda rispettivamente in Euro 2000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed in Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021