LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 502-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.M.F.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1230/2/2018 della COMMISSIONE REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 30/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Relatore del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, pubblicata il 30 maggio 2018, rigettava l’appello proposto dall’Ufficio avverso la pronunzia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da D.M.F.P. contro l’avviso di accertamento relativo a IRAP per l’anno 2006.
Secondo il giudice di appello l’Ufficio, che aveva indicato l’esistenza dell’autorizzazione al compimento delle indagini bancarie, non aveva sul punto più nulla dedotto in fase di gravame, nè aveva allegato la detta autorizzazione, non provando che dalle indagini non fosse scaturito alcun concreto pregiudizio per il contribuente dalla mancata allegazione.
L’Agenzia delle entrate, con ricorso indirizzato al contribuente, ha impugnato la sentenza suindicata con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La ricorrente ha notificato dapprima il ricorso alla parte personalmente ed al procuratore domiciliatario con atto consegnato all’ufficiale giudiziario il 27.2.2019, (recapitato al difensore Avv. Fioramante con raccomandata postale ricevuta il 3.1.2019) poi disponendone la rinnovazione quanto alla notifica personale al contribuente con successivo atto notificato a mezzo posta con raccomandata per compiuta giacenza.
La parte intimata non si è costituita.
Con il primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32. La CTR avrebbe errato nel ritenere necessaria l’allegazione dell’autorizzazione all’espleta mento delle indagini bancarie, contravvenendo a quanto più volte stabilito da questa Corte.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32. La CTR avrebbe errato nell’addossare all’Ufficio l’onere di dimostrare l’assenza di pregiudizio in ordine alla mancata prova dell’autorizzazione all’espletamento delle indagini bancarie, spettando l’onere circa il pregiudizio derivante dall’assenza di autorizzazione in capo al contribuente.
Premesso che il ricorso risulta ritualmente notificato presso il difensore domiciliatario della parte intimata, i due motivi di ricorso, che meritano un esame congiunto, sono fondati.
Ed invero, non si è uniformata ai principi più volte espressi da questa Corte, alla cui stregua “In tema di accertamento dell’IVA, l’autorizzazione prescritta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 7, (nel testo, applicabile “ratione temporis”, risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 18, comma 2, lett. c) e d)), ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d’imposta e non richiede alcuna motivazione; pertanto, la mancata esibizione della stessa all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall’Ufficio o dalla Guardia di Finanza, potendo l’illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente.”-Cass. n. 16874/2009, Cass. n. 20420/2014; Cass. n. 3628/2017-.
Inoltre – cfr. Cass. n. 25771/2014 e Cass. n. 25770/14 – non si è mancato di precisare che affinchè l’erario possa utilizzare il risultato di accertamenti bancari effettuati nei confronti del contribuente è necessario che tali accertamenti siano stati debitamente autorizzati, ma non anche che il provvedimento di autorizzazione (la cui illegittimità può essere fatta valere dinanzi al giudice tributario soltanto quando venga ad inficiare il risultato fiscale del procedimento, e quindi l’accertamento tributario) venga esibito al contribuente – Cass. 15 giugno 2007, n. 14023, Cass. 21 luglio 2009, n. 16874; conf., Cass. n. 25317/14, che richiama altresì Cass. n. 28039/2013, Cass. n. 10675/2010, Cass. n. 16874/2009, Cass. n. 14023/2007 e Cass. n. 20420/14-.
Sulla base di tali considerazioni, risulta evidente il duplice errore nel quale è incorsa la CTR per avere ritenuto, da un lato, decisiva ai fini della validità dell’atto di accertamento l’allegazione del provvedimento di autorizzazione al compimento delle indagini bancarie tralasciando per contro di considerare l’incontestata esistenza del provvedimento autorizzatorio indicato negli atti difensivi dall’ufficio e, dall’altro lato, addossato sull’Ufficio l’onere di provare l’assenza di pregiudizio in capo al contribuente senza invece considerare che sarebbe allo stesso spettato l’onere di dimostrare l’eventuale concreto nocumento sofferto in ragione della mancata autorizzazione.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Calabria anche per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Calabria anche per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021