Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.845 del 19/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11154-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONE IV, 38, presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAU FEDERICA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6892/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in Roma, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, come eccepito dall’appellato, in quanto spedito tramite servizio di posta privata. F.G. si costituisce con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

col primo motivo del ricorso si deduce violazione L. n. 261 del 1999; D.Lgs. n. 546 del 1992; L. n. 124 del 2017, L. n. 890 del 1982, art. 149 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

col secondo motivo si deduce violazione art. 156 c.p.c. e art. 291 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4.

I motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

Va premesso che la questione della notifica degli atti di impugnazione (nonchè degli atti tributari) per mezzo di operatori di posta privati è stata oggetto di complessa rielaborazione legislativa e giurisprudenziale, trattandosi di tematica che eccede i confini del diritto nazionale, oltre che del processo tributario, in quanto coinvolge i temi unionali della libertà di concorrenza e della graduale eliminazione degli ostacoli frapposti al mercato unico dalle legislazioni degli Stati membri. Temi, questi, che hanno trovato un complesso articolato di principi nella direttiva n. 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, poi modificata dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008.

Il legislatore italiano ha dato attuazione con ritardo alla normativa unionale, prevedendo in un primo tempo (al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, come novellato dal D.Lgs. n. 58 del 2011), che per esigenze di ordine pubblico fossero riservati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, tra l’altro, i servizi concernenti le notificazioni a mezzo La complessità delle indicate problematiche, e degli importati risvolti pratici ad esse riconducibili, ha comportato la necessità di un intervento delle sezioni unite, specialmente rivolto a coordinare i principi della giurisprudenza nazionale con quella unionale, di segno prevalente rispetto alla prima.

E’ stato così emanato (Sez. Un. 299/2020), il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.

In applicazione dell’indicato principio, deriva una mera nullità dell’attività notificatoria dell’atto di appello – effettuata nella fattispecie tramite agenzia di posta privata- laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte). Tuttavia va preliminarmente verificata la tempestività dell’appello dell’Ufficio, ne caso di specie insussistente, non essendo idonea la costituzione del contribuente nel grado di appello a sanarla.

S’impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l’appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. posta di atti giudiziari; articolo successivamente abrogato, a decorrere dal 10 settembre 2017 (L. 4 agosto 2017, n. 124, ex art. 1, comma 57).

A seguito di ciò, il legislatore dell’Unione si è determinato a stabilire che “Gli Stati membri non concedono nè mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali…” (art. 7 della direttiva n. 97/67/CE, successivamente novellato). La concessione di diritti esclusivi di notifica di determinati atti all’operatore universale è quindi scomparsa dal novero delle opzioni prima esplicitamente autorizzate dal legislatore nazionale per il finanziamento del settore.

Nel contesto così delineato la giurisprudenza civile di questa Corte ha ritenuta inesistente e non sanabile la notificazione di atti processuali eseguita mediante servizio postale non gestito da Poste italiane, ma da un operatore di posta privata (ex multis, Cass. 31 gennaio 2013, n. 2262; 19 dicembre 2014, n. 29021; 30 settembre 2016, n. 19467; 10 maggio 2017, n. 11473; 5 luglio 2017, n. 16628). Ed ha altresì escluso (cfr. Sez. Un. 8416/19) efficacia retroattiva alla L. n. 124 del 2017, art. 1 – che ha aperto il servizio di notifica agli altri operatori postali privati – riconoscendo, in relazione al regime normativo successivo al D.Lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata dei soli atti di natura amministrativa.

A ciò si aggiunga il radicale ridimensionamento, dovuto all’elaborazione delle sezioni unite (20 luglio 2016, nn. 14916 e 14917, seguite, tra varie, da Cass., sez. un., 13 febbraio 2017, n. 3702, da Cass. 7 giugno 2018, n. 14840 e da Cass. 8 marzo 2019, n. 6743), della categoria dell’inesistenza della notificazione, ridotta, in base al carattere strumentale delle forme degli atti processuali, ai soli casi in cui l’attività svolta sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione; di modo che ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità.

(11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, quando non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020), ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al dettato delle sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato.

Tale accertamento, ha consentito di verificare la non tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il diverso profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51.

Nella fattispecie la sentenza di primo grado della CTP di Roma, n. 17219/2016 dep. il 13 luglio 2016 è sta oggetto di impugnazione da parte dell’Agenzia con atto spedito tramite agenzia privata Nexive il 13 febbraio 2017, contenente un elenco di raccomandate senza indicazione della ricezione da parte dei destinatari.

Manca dunque in atti una qualsiasi attestazione relativa al momento in cui l’appello sia stato notificato e conseguentemente difetta la prova della tempestività dell’appello stesso.

Il ricorso va pertanto rigettato. Compensa le spese, in ragione del recente assestarsi della giurisprudenza.

PQM

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021

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