Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.85 del 07/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – rel. Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22761/2017 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 120/5, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO AULETTA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, in persona de Segretario Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2017/ApCons COLLEGIO D’APPELLO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, depositata il 03/07/2017 RIC. N. 3/2016/ApCons XVII legislatura;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/10/2020 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE.

RILEVATO

1. il Collegio d’Appello della Camera dei Deputati con la sentenza n. 2 del 3 luglio 2017 ha confermato la sentenza pronunciata dal Consiglio di Giurisdizione, che aveva rigettato la domanda proposta dall’Onorevole V.M., volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Servizio per le competenze dei Parlamentari della Camera dei Deputati aveva disposto la sospensione dell’assegno vitalizio spettante all’Onorevole V. con effetto dal 16.8.2010 sino al 25.9.2014, ovvero il riconoscimento del diritto alla riliquidazione dell’assegno vitalizio in relazione al periodo non goduto, ovvero il riconoscimento del diritto alla “copertura previdenziale” dal 16.8.2010 al 25.9.2014 durante il quale il medesimo Onorevole V., eletto dal Parlamento in seduta comune, quale componente del Consiglio Superiore della Magistratura, era stato cancellato dall’Albo degli Avvocati;

2. avverso questa sentenza l’Onorevole V. ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria;

3. l’Amministrazione della Camera dei Deputati ha resistito con tempestivo controricorso deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO

in via preliminare.

4. non si ravvisano i presupposti per la rimessione del ricorso al Primo Presidente per la sua assegnazione alle Sezioni Unite, rimessione sollecitata dal ricorrente nella memoria difensiva; questo Collegio, infatti, è delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del Decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto sulle quali (cfr. infra punti nn. 20 e 21 di questa ordinanza) si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte;

5. il carattere consolidato dei principi sull’autodichia degli organi di giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nella materia degli assegni vitalizi spettanti ai Parlamentari (cfr. infra p. n. 21 di questa ordinanza) esclude la ricorrenza delle condizioni di opportunità di rimettere la trattazione del ricorso alla pubblica udienza dalla adunanza camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c., in applicazione analogica dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3 (Cass. Sez. Un. 14437/2018); sintesi del ricorso.

6. il ricorrente denuncia:

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza:

in relazione all’art. 158 c.p.c., e agli artt. della Costituzione art. 25, comma 1, art. 102, commi 1 e 2, – in relazione alla VI disposizione transitoria -, art. 106, commi 1 e 2, art. 108, art. 111, comma 2 e art. 117, comma 1 – in relazione alla CEDU per vizio di precostituzione del giudice per esserne stata modificata la composizione il giorno della decisione (primo motivo) e in relazione all’art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 1, art. 55 Cost., comma 2, art. 63 Cost., comma 2, per mancanza nell’ordinamento in relazione ad un atto adottato dal Parlamento in seduta comune di un organo unico dotato di attribuzioni nomofilattiche, essenziali al principio costituzionale di uguaglianza di autodichia (primo motivo, in subordine); in relazione agli artt. 112,345,329,343 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in ordine al diritto alla riliquidazione dell’assegno vitalizio (secondo motivo) e in ordine al diritto alla copertura previdenziale (terzo motivo);

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1:

difetto di giurisdizione dell’organo di autodichia per mancato esame ovvero mancata decisione della domanda relativa alla copertura previdenziale per violazione del principio della translatio judicii (terzo motivo in subordine); il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale in relazione alla norma di legge ordinaria che impedisce – e nella misura in cui impedisca – la copertura previdenziale il cui diritto è stato domandato di dichiarare;

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.C.D. 23 luglio 2007, n. 73, recante il “Regolamento per gli assegni vitalizi dei Deputati”, in particolare dell’art. 12, comma 2 bis, lett. d), (quarto motivo);

7. l’illustrazione dei motivi di ricorso è seguita da articolate prospettazioni difensive che mirano ad affermare l’ammissibilità del ricorso promosso ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7;

8. il ricorrente, precisato che l’art. 8 del Regolamento per la tutela giurisdizionale non concernente i dipendenti della Camera dei Deputati, pur prevedendo il ricorso per revocazione nei casi previsti dall’art. 396 c.p.c., contro le sentenze del Collegio di Appello, non prevede nè esclude la proponibilità del ricorso per cassazione, disciplina che sarebbe del resto aliena dal perimetro applicativo e dalla stessa capacità percettiva della fonte endo-parlamentare, asserisce che: l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, costituisce l’indefettibile corollario logico della definizione di giudici speciali del Consiglio di Giurisdizione e del Collegio di Appello della Camera; agli organi di autodichia della Camera dei Deputati deve essere riconosciuta natura giurisdizionale, avuto riguardo ai principi di origine giurisprudenziale (sentenza Corte EDU 28 aprile 2009, Savino ed altri contro Italia; ordinanze Cass. Sez. Un. 26934 del 2014 e n. 740 del 2015 con le quali è stato sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti rispettivamente del Senato e del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica); l’ammissibilità del ricorso straordinario, oltre a costituire corollario logico della natura di giudici speciali, costituisce condizione di legittimità costituzionale dell’autodichia della Camera dei Deputati che si articola in due gradi di merito e non contempla il giudizio di legittimità invece indefettibile siccome giudizio indispensabilmente stabilito a garanzia dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge; la pronuncia del Collegio d’Appello presenta i caratteri della decisorietà e della definitività;

esame del ricorso.

9. il ricorso è inammissibile;

10. con le ordinanze del 19 dicembre 2014 n. 26934 e n. 740 del 19 gennaio 2015, le Sezioni Unite Civili di questa Corte hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, rispettivamente nei confronti del Senato della Repubblica e del Presidente della Repubblica, in relazione alle rispettive disposizioni regolamentari che disciplinano la tutela giurisdizionale nelle controversie di lavoro dei propri dipendenti;

11. successivamente alla proposizione del ricorso in esame è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 13 dicembre 2017 n. 262, che ha respinto entrambi i conflitti di attribuzione sollevati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le ordinanze innanzi richiamate;

13. la Corte Costituzionale ha affermato che l’autodichia costituisce manifestazione tradizionale della sfera di autonomia riconosciuta agli organi costituzionali, a quest’ultima strettamente legata nella concreta esperienza costituzionale;

14. come già rilevato da questa Corte (Cass. Sez. Un. Cass. Sez. Un. 25211/2020, Cass. Sez. Un. 7220/2020, Cass. Sez. Un. 1720/2020, Cass. Sez. Un. 18265/2019, Cass. Sez. Un. 18266/2019, Cass. Sez.Un. n. 10775/2018) nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2017 sono altresì contenute le seguenti significative precisazioni:

a) i collegi dell’autodichia, benchè siano “interni” all’organo costituzionale di appartenenza e quindi estranei all’organizzazione della giurisdizione, tuttavia sono tenuti al rispetto della “grande regola” del diritto al giudice e alla tutela giurisdizionale effettiva dei propri diritti, essendo questa una scelta che appartiene ai grandi principi di civiltà del tempo presente, che non può conoscere eccezioni;

b) i suddetti collegi oggi, in seguito alle ultime modifiche, risultano costituiti secondo regole volte a garantire la loro indipendenza ed imparzialità e sono quindi chiamati a svolgere funzioni obiettivamente giurisdizionali per la decisione delle controversie loro attribuite come del resto, in relazione alla funzione del giudicare, impongono i principi costituzionali ricavabili dagli artt. 3,24,101 e 111 Cost. e come ha richiesto la Corte Europea dei diritti dell’uomo, in particolare nella sentenza 28 aprile 2009, Savino e altri contro Italia;

c) presso la Camera dei Deputati e presso il Senato della Repubblica le controversie in argomento si svolgono, in primo e in secondo grado, secondo moduli procedimentali di natura sostanzialmente giurisdizionale, idonei a garantire il diritto di difesa e un effettivo contraddittorio;

d) è da escludere, quindi, che tali collegi siano stati configurati quali giudici speciali ex art. 102 Cost., sicchè avverso le loro decisioni non è neppure ipotizzabile il ricorso ex art. 111 Cost., comma 7, essendo la sottrazione delle decisioni stesse al controllo della giurisdizione comune, in definitiva, un riflesso dell’autonomia degli organi costituzionali in cui sono inseriti;

e) il carattere oggettivamente giurisdizionale dell’attività degli organi di autodichia, posti in posizione d’indipendenza, li rende giudici ai fini della loro legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio;

15. la normativa di base applicata dai suindicati collegi, regolamenti parlamentari “maggiori” e “minori”, integrati da atti ad essi equiparati, come le delibere dell’Ufficio di Presidenza è sottratta al sindacato di legittimità costituzionale e le decisioni ivi assunte sono del pari immuni rispetto al sindacato di legittimità previsto dall’art. 111 Cost., comma 7;

16. sulla base dei principi affermati dalla Corte Costituzionale questa Corte ha escluso che le decisioni degli organi di autodichia possano essere sottoposte al controllo del giudice ordinario, privo di giurisdizione, ed hanno aggiunto che, d’altra parte, “eventuali dubbi di legittimità costituzionale delle norme di legge cui i regolamenti parlamentari e le fonti di autonomia in genere fanno rinvio possono essere evidenziati davanti agli organi dell’autodichia stessa (Cass. Sez. Un. 18266/2019, Cass. Sez. Un. 18265/2019, Cass. Sez. Un. 7220/2020, Cass. Sez. Un. 7210/2020 Cass. Sez. Un. 12570/2018, Cass. Sez. Un. 10775/2018);

17. anche con specifico riferimento alle controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari, istituto riconducibile alla normativa di “diritto singolare” che si riferisce al Parlamento e ai suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dall’art. 64 Cost., comma 1, artt. 66 e 68 Cost., è stato affermato che esse spettano alla cognizione degli organi di autodichia (Cass. Sez. Un. 7220/2020, Cass. Sez. Un. 7210/2020, Cass. Sez. Un. 18266/2019, Cass. Sez. Un. 18265/2019);

18. il ricorso in esame investe la decisione del Collegio di Appello della Camera dei Deputati n. 2 del 3 luglio 2017, organo di autodichia, interno all’organo costituzionale Camera dei Deputati, estraneo all’organizzazione della giurisdizione;

19. trovano, pertanto, applicazione i principi enunciati dalla Corte Costituzionale e dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle decisioni sopra citate, le cui argomentazioni motivazionali devono intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che i predetti principi non risultano infirmati dalle prospettazioni difensive sviluppate dal ricorrente nella memoria;

20. in conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la decisione del Collegio d’Appello della Camera dei Deputati;

21. le spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;

22. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021

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