Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.87 del 07/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31877/2018 proposto da:

C.C., C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato CURZIO CICALA, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURO GADALETA;

– ricorrenti –

e contro

D.F.N., rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea D’Agosto, elettivamente domiciliato presso il medesimo all’indirizzo di posta certificata;

– controricorrente –

nonchè da:

D.F.N., con avv.to ANDREA D’AGOSTO;

– ricorrente incidentale –

contro

C.F., C.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato CURZIO CICALA, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURO GADALETA;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1346/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 27/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso notificato il 29/10/2018, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1346/2018, notificata il 2/8/2018, i sig.ri C.F. e C.C., in qualità di eredi della sig.ra D.I., propongono ricorso per cassazione, affidato a sei motivi ed illustrato da successiva memoria. Con controricorso e ricorso incidentale, notificato il 30/10/2018, resiste il sig. D.F.N.. Gli eredi D. hanno notificato, il 14/1/2019, controricorso al ricorso incidentale. La sentenza è stata pronunciata in un procedimento avviato dal sig. D.F., promittente acquirente, per ottenere lo scioglimento della comunione riguardo a un immobile acquistato dalla convenuta D. in seguito ad aggiudicazione dopo la procedura espropriativa, rivendicato per la quota di un 1/2 dall’attore.

2. In fatto va premesso che la causa de qua è collegata a una vicenda alquanto complessa di esecuzione immobiliare, ove sono intervenute più pronunce giudiziali in relazione a titoli che le parti giudiziali facevano di volta in volta valere.

3. In un primo giudizio, il sig. D.F.N. ha convenuto innanzi al Tribunale di Bari i coniugi D.B.M. e B.C. per ottenere l’adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c., di un contratto preliminare, stipulato in data 24/1/1983, tramite il quale i convenuti si erano obbligati a vendere all’attore un immobile sito in ***** (acquistato dagli stessi con accollo del mutuo fondiario garantito da ipoteca iscritta in data 9/9/1978). Sia l’atto di citazione che la successiva sentenza n. 17/1990 – con cui il Tribunale di Bari accoglieva la domanda del sig. D.F. per la sola quota della promittente venditrice sig.ra B., essendo nel frattempo intervenuto il fallimento del sig. D.B. – venivano trascritti, rispettivamente 16/6/1983 e in data 11/3/1991. Nelle more, l’appartamento veniva sottoposto a procedura esecutiva, con pignoramento trascritto il 28/2/1985; e tale procedura veniva riunita a quella promossa dal creditore ipotecario con pignoramento trascritto il 28/8/1985.

4. L’immobile veniva aggiudicato alla sig.ra D.I. e trasferito a quest’ultima con decreto del G.E. in data 12/11/1991; il decreto di trasferimento veniva trascritto a favore della D. e contro gli originari danti causa del D.F. (coniugi B. – D.B.), ma non contro il D.F..

5. In seguito alla notifica dell’avviso di pignoramento ex art. 498 c.p.c., il sig. D.F. si opponeva alla procedura esecutiva immobiliare ex art. 619 c.p.c., adducendo di essere ancora proprietario della metà dell’immobile pignorato. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2819/1996, passata in giudicato, rigettava l’opposizione, dichiarando che l’iscrizione ipotecaria era anteriore alla trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare proposta dal D.F. e che, di conseguenza, il creditore ipotecario aveva un titolo prioritario per procedere all’esproprio del bene anche nei suoi confronti, essendo il bene vincolato a garanzia del credito.

6. Quindi il D.F. proponeva ricorso contro il progetto di distribuzione, assumendo di aver diritto al 50% delle somme ricavate dalla vendita. Il giudice dell’esecuzione, con sentenza n. 782/2000, passata in giudicato, rigettava l’opposizione, ma, tuttavia, dava atto del fatto che il sig. D.F. risultava proprietario del 50% dell’immobile e che il suo diritto era opponibile al creditore pignorante e agli altri creditori intervenuti; riteneva che, per questo, egli era abilitato ex art. 2921 c.c., ad esercitare anche successivamente le azioni rivendicatorie contro l’aggiudicatario.

3. Sulla scorta di tale pronuncia, il sig. D.F., con citazione dell’aprile 2005 – oggetto del presente giudizio, conveniva la sig.ra D. per ottenere lo scioglimento della comunione. La convenuta sig.ra D. si costituiva in giudizio, eccependo di essersi aggiudicata la proprietà dell’intero bene con priorità su ogni pregresso titolo; in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’attore alla cancellazione delle trascrizioni effettuate e al risarcimento del danno per lite temeraria da quantificarsi in via equitativa in Euro 50.000,00, nonchè alla rifusione della somma di Euro 20.000,00 corrisposta ad un terzo promissario acquirente a titolo di penale in conseguenza della risoluzione di un preliminare di vendita del 27/9/2004.

4. Il Tribunale di Bari, con sentenza non definitiva n. 1941/2009, rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’azione di scioglimento della comunione spiegata dalla convenuta. La sig.ra D. interponeva appello avverso la sentenza parziale e la Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 11/2012, passata in giudicato, accoglieva l’appello ritenendo inammissibile la richiesta di scioglimento della comunione.

5. Il Tribunale di Bari, nel giudizio che qui interessa, con sentenza n. 950/2014, definitivamente pronunciando sulle domande non coperte dal giudicato della sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 11/2012, accoglieva in parte la domanda riconvenzionale avanzata dalla D. e condannava il D.F. alla cancellazione delle trascrizioni dell’atto di citazione e della relativa sentenza n. 17/1990 a sue spese, in difetto autorizzando la convenuta a provvedervi a spese della parte soccombente; condannava l’attore al pagamento in favore della convenuta della somma di Euro 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla convenuta per la mancata cancellazione delle trascrizioni, collegati alla penale pattuita; rigettava la domanda della convenuta di condanna ex art. 96 c.p.c., comma 1 e condannava l’attore al pagamento delle spese processuali e della ctu.

4. Avverso la sentenza interponeva appello la sig.ra D. in ordine al mancato accoglimento della domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., mentre il sig. D.F. formulava a sua volta appello incidentale per dedurre la legittimità della trascrizione della domanda giudiziale, posto che il decreto di trasferimento del bene sarebbe stato erroneamente trascritto, dopo l’aggiudicazione, contro gli originari danti causa ( D.B. e B.), anzichè contro gli effettivi comproprietari ( D.F. e fallimento D.B.) e per controdedurre – in proposito all’appello principale – che la mancata impugnazione del capo della sentenza relativo alla condanna risarcitoria nella misura di Euro 20.000,00 per la mancata cancellazione della trascrizione della domanda pregiudizievole, implicherebbe una rinuncia tacita alla pretesa vantata per tale titolo.

5. Con la sentenza n. 1346/2018, oggi impugnata, la Corte d’Appello di Bari, in accoglimento dell’eccezione del D.F., riteneva che la sig.ra D. avesse prestato acquiescenza ex art. 329 c.p.c., in ordine alla decisione sulla domanda relativa al risarcimento del danno conseguente alla mancata cancellazione della trascrizione pregiudizievole – accolta dal giudice di prime cure nella misura ridotta di Euro 20.000 – e riteneva che, comunque, le argomentazioni a sostegno di questa domanda risultavano inammissibili in quanto nuove ex art. 345 c.p.c., nonchè inammissibili ex art. 342 c.p.c.. Rigettava, invece, la domanda, riproposta in appello, di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., comma 1, per mancanza dell’elemento psicologico in capo al sig. D.F.. Dichiarava inammissibile, per violazione dell’art. 342 c.p.c. (genericità del medesimo) e art. 345 c.p.c. (divieto di nuove allegazioni), l’appello incidentale del D.F. e compensava le spese del grado tra le parti.

6. Il ricorso è stato discusso in adunanza camerale ex art. 380 bis 1 c.p.c., presentata memoria dai ricorrenti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si censura – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 329,342 e 345 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto che l’aggiudicataria appellante avesse prestato acquiescenza rispetto al capo della sentenza che aveva accolto la domanda risarcitoria per mancata cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli. Di contro, gli attuali ricorrenti, eredi succeduti nella posizione dell’originaria appellante, assumono che, con l’atto di appello, la sentenza di prime cure era stata censurata non solo con riguardo alla domanda risarcitoria rigettata dal giudice di primo grado (risarcimento per lite temeraria e mala fede processuale ex art. 96 c.p.c., comma 1), ma anche con riguardo alla domanda di danno derivante dalla mancata cancellazione della trascrizione ex art. 96 c.p.c., comma 2 e che le argomentazioni a sostegno di tale seconda voce di danno erano state svolte sia in primo grado, sia nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 11/2012.

1.1. Il motivo è inammissibile non dimostrandosi in grado di scalfire efficacemente le rationes decidendi della sentenza impugnata.

1.2. Occorre premettere che la Corte d’Appello, nella sentenza qui impugnata, ha rilevato che nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado l’appellante (allora convenuta e attrice in via riconvenzionale), aveva proposto due distinte domande:

a) una prima domanda per “lite temeraria e mala fede processuale”, qualificata ex art. 96 c.p.c., comma 1, con la quale chiedeva in via equitativa la somma di Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito a causa della riproposizione di una domanda già rigettata con sentenza passata in giudicato e che avrebbe determinato anche un “danno esistenziale” per lo stato d’ansia e di precarietà conseguente alle continue e pressanti richieste del sig. D.F.;

b) una seconda domanda, qualificata ex art. 96 c.p.c., comma 2, con cui chiedeva, in ragione delle trascrizioni pregiudizievoli non opportunamente cancellate, il risarcimento del danno per non aver potuto vendere l’immobile a terzi con riguardo alla penale di Euro 20.000,00 per la risoluzione bonaria del contratto preliminare del 27/9/2004.

Ciò posto, la Corte rilevava che l’appello era stato proposto esclusivamente rispetto al capo della sentenza di prime cure che aveva rigettato l’istanza di condanna per lite temeraria: (a), mentre l’appellante aveva prestato acquiescenza ex art. 329 c.p.c., rispetto alla domanda, accolta dal giudice di prime cure e relativa al risarcimento del danno conseguente alla mancata cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli; (b) (domanda accolta in primo grado). In altri termini, riteneva che le deduzioni difensive che si fondano sulla mancata cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli, che in tesi avrebbero impedito la commerciabilità del bene, devono ritenersi inammissibili in quanto, per un verso nuove e non soddisfacenti i requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., per altro verso inerenti al capo della sentenza che ha accolto la domanda risarcitoria su b), nei confronti della quale l’impugnante ha prestato acquiescenza ex art. 329 c.p.c..

Inoltre, con una ulteriore ratio decidendi, molto più perspicua delle prime relative a profili di inammissibilità appena accennati, la Corte ha rigettato nel merito la domanda per lite temeraria, in ragione del riconoscimento del diritto alla comproprietà nella misura del 50% effettuato nella sentenza n. 782/2000, passata in giudicato, che escludeva che le successive azioni del D.F. fossero sorrette dall’elemento psicologico del dolo o della colpa grave; ciò in quanto il sig. D.F. aveva operato una trascrizione della domanda – nonchè della sentenza ex art. 2932 c.c. – che espressamente rientra tra quelle che si devono trascrivere ex art. 2652 c.c. e che sono opponibili all’aggiudicatario.

La statuizione di rigetto nel merito della domanda, non risultando specificamente impugnata, determina la inammissibilità del motivo, posto che la pronuncia contiene differenti rationes decidendi: una di inammissibilità per novità e genericità della domanda o acquiescenza della medesima (tutte non impugnate nel rispetto dei requisiti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6) e l’altra, ben più argomentata delle altre, di infondatezza nel merito, tuttavia non resa oggetto di specifica impugnazione in questa sede. Sicchè nel caso specifico la Corte d’appello, pronunciando sull’inammissibilità, non si è spogliata della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, data la prevalenza nella sentenza delle argomentazioni sul merito rispetto a quelle relative all’inammissibilità.

Occorre, infatti, distinguere il caso in cui la motivazione ulteriore sia volta a sorreggere con più argomenti (anche su piani gradati) la decisione di un medesimo aspetto della domanda (ovvero di una eccezione che si è valorizzata) – in relazione al quale il gravame avverso la sentenza deve “vincere” tutti quegli argomenti, ciascuno dei quali si pone come autonoma ed autosufficiente ratio decidendi – dalla ipotesi in cui la motivazione ad abundantiam attiene, viceversa, ad altri aspetti, cioè ad altre domande od eccezioni non solo diverse da quella delibata in via principale ma il cui esame è per di più precluso al giudice proprio in ragione della natura della questione (di rito) decisa principaliter (cfr. Sez. U., Sentenza n. 3840 del 20/02/2007).

Per giurisprudenza di questa Corte, la statuizione del merito, non impugnata, deve considerarsi un giudicato divenuto intangibile, in quanto si pone su un piano di autonomia e indipendenza logica rispetto alle altre questioni di inammissibilità affrontate dalla Corte di merito. E difatti, ove la sentenza di merito sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rilievo di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione diretto a censurare solo una di esse – consentito in applicazione del principio della “ragione più liquida” – rende irrilevante l’esame degli altri motivi, atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Sez. 3 Ordinanza n. 15350 del 21/06/2017; Sez. U., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).

2. Con il secondo motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame del fatto storico consistente nell’esistenza di iscrizione ipotecaria a favore del Credito Fondiario del San Paolo che aveva pignorato l’immobile, di cui il 50% era stato trasferito al sig. D.F.. Quest’ultimo, pertanto, avrebbe subito gli effetti della sequela dell’ipoteca. La Corte d’Appello, di contro, avrebbe omesso di valutare tale circostanza, così incorrendo nell’errore di considerare il debitore espropriato un qualsiasi terzo, addirittura in buona fede, quando invece il sig. D.F., anzitutto, sapeva di non aver corrisposto il saldo del prezzo ai suoi danti causa e di non aver pagato neppure il debito ipotecario che gravava sull’immobile e, successivamente, aveva ricevuto l’avviso ex art. 498 c.p.c., dimostrandosi, quindi, a conoscenza del fatto di aver perduto la sua metà indivisa con la vendita all’asta dell’intero bene.

2.1. Il motivo si dimostra inammissibile. Difatti, anche solo considerando il principio espresso da SSUU n. 8053/2014 in ordine al rispetto del minimo costituzionale, con riguardo alla motivazione resa dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134. E la circostanza dedotta come omessa dalla Corte d’Appello si pone in realtà in termini di argomentazione giuridica, e non di circostanza di fatto non considerata, su cui la Corte ha in realtà interloquito, motivando con proprie argomentazioni giuridiche che si contrappongono alla tesi dei ricorrenti appellanti, sulla base dei pregressi giudicati esterni che impedivano di ritenere che le trascrizioni pregiudizievoli fossero state fatte e mantenute in malafede nel corso dei plurimi giudizi, con valutazione ex ante che tenga conto della presumibile infondatezza della propria pretesa (p. 9 della sentenza).

3. Con il terzo motivo si censura – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’errore di diritto con riferimento all’art. 96 c.p.c., comma 2 e agli artt. 2652 e 2653 c.c., relativamente agli effetti pregiudizievoli della domanda di cancellazione della trascrizione della citazione e della sentenza relativa. I ricorrenti adducono che la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., comma 2, sarebbe stata rigettata sull’errato presupposto che la stessa riguardasse l’illegittimità dell’avvenuta trascrizione e non, invece, l’illegittimità della mancata cancellazione della trascrizione. Ciò che la sig.ra D. contestava, difatti, non era l’ipotesi dell’astratta trascrivibilità della domanda ex art. 2932 c.c. e relativa sentenza, quando la stessa non era ancora proprietaria del bene, ma il fatto di aver voluto conservare la trascrizione anche successivamente all’aggiudicazione da parte della D., allorchè, una volta emesso il decreto di trasferimento dell’intero bene in suo favore, e rigettata l’avversa opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., del D.F., l’intera proprietà in capo alla de cuius degli attuali ricorrenti era divenuta definitiva, opponibile al sig. D.F., il cui titolo aveva perso ogni giuridica e pratica validità. Di contro, la permanenza della trascrizione sulla metà del bene aggiudicato ai pubblici incanti aveva impedito la piena disponibilità dell’immobile in capo ai ricorrenti che si trovavano impossibilitati a cederlo a terzi. Deducono, peraltro, che la prova della mala fede dell’attore risulta dal fatto che costui ben sapeva di non avere mai acquistato alcun diritto (la vendita del 1990 era stata subordinata al pagamento del residuo debito per mutuo fondiario, come da relativa sentenza, mai avvenuta o attestata da alcuno) e che lo stesso bene sapeva della espropriazione iniziata dal creditore ipotecario, avendo ricevuto avviso ex art. 498 c.p.c., pur continuando a sostenere di essere ancora comproprietario della metà indivisa dello stesso, tanto non solo da proporre una domanda di divisione di un bene non più suo, ma da sostenere anche in appello che la sua trascrizione doveva essere conservata.

3.1. Il terzo motivo è assorbito dall’inammissibilità del primo motivo. Difatti, in epigrafe, i ricorrenti prospettano la violazione dell’art. 96 c.p.c., comma 2; tuttavia, il capo della sentenza di secondo grado relativo alla domanda per danno da mancata cancellazione delle trascrizioni illegittime, ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 96 c.p.c., comma 2, non è stato efficacemente impugnato dagli attuali ricorrenti, là dove la Corte ha rilevato la insussistenza della mala fede o colpa grave in capo all’appellato.

4. Con il quarto motivo si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 96, comma 2 e dell’art. 115 c.p.c., nonchè degli artt. 2697 e 2909 c.c.. I ricorrenti adducono di aver proposto, sin dal primo grado, un’unica domanda risarcitoria fondata sullo stesso fatto costitutivo – id est: trascrizione di una domanda illegittima da parte del sig. D.F. – formulata sotto due differenti aspetti: il primo, generale per tutti i danni subiti dalla mancata possibilità di vendere l’immobile a terzi e dalle interferenze subite nel corso del processo (compresa una CTU al fine di una eventuale vendita all’asta del bene); il secondo per il danno specifico di non aver potuto concludere il contratto di vendita del bene del 27/9/2004 corrispondendo una penale di Euro 20.000,00. Rileverebbe, peraltro, che il danno non è stato specificamente contestato e che la prova del danno, per quanto plurimo, atteneva a una causa unica, poichè derivante dalla permanenza della trascrizione illegittima della domanda e della sentenza ottenute dal De nodo, che impedivano la vendita del bene a terzi.

5. Con il quinto motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6 e degli artt. 2909, 1175 e 1366 c.c. I ricorrenti anzitutto adducono il mancato rilievo del mutamento della domanda del sig. D.F. e, dunque, della sua conseguente inammissibilità per avere, quest’ultimo, dapprima sostenuto la tesi della fondatezza della propria domanda in quanto comproprietario dell’immobile e, solo successivamente, giustificato la sua posizione richiamando la sua buona fede derivantegli dalla sentenza n. 782/20001 che, invece, non statuiva alcunchè a suo favore. In secondo luogo rilevano che la Corte territoriale, con la sentenza qui impugnata, non ha tenuto conto del giudicato derivante dalle sentenze n. 2819/1996 e n. 11/2012 del Tribunale e della Corte d’Appello di Bari; in particolare, con quest’ultima pronuncia la Corte, nel rigettare la domanda proposta dal sig. D.F. per chiedere la revoca della vendita forzata, aveva espressamente statuito, da un lato, che il creditore aggiudicatario procedente aveva diritto ad espropriare l’immobile in base alla priorità dell’ipoteca gravante sullo stesso rispetto al titolo di acquisto vantato dal D.F.; dall’altro, che tale diritto, sulla base del diritto di sequela dell’ipoteca, poteva essere esercitato anche in pregiudizio del terzo acquirente, cioè lo stesso D.F.. In breve, i ricorrenti deducono che l’attività giudiziaria del sig. D.F. non potrebbe essere valutata nei termini del principio di buona fede poichè lo stesso ha sempre sostenuto di aver diritto alla divisione dell’immobile, asserendo di averne conseguita la proprietà con la sentenza n. 17/1990, trascurando però la perdita del suo diritto con la vendita all’asta del bene, circostanza ben nota sia per aver ricevuto l’avviso ex art. 498 c.p.c., sia per aver subito la vendita della sua quota di proprietà, sia per aver subito il rigetto della sua opposizione di terzo. Inoltre, la Corte non avrebbe mai giustificato la mancata cancellazione della domanda ex art. 2932 c.c. e della relativa sentenza, considerato che va loro permanenza era fonte di danno per la convenuta e, contestualmente, che non assolveva alla tutela di alcun diritto in suo favore.

6. I motivi vanno trattati congiuntamente essendo uno consequenziale all’altro.

6.1. In relazione alla denuncia di violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, il motivo non è conforme al criterio di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, poichè i ricorrenti si limitano ad indicare gli atti del primo e del secondo grado di parte controricorrente dai quali si evincerebbe il mutamento della domanda del sig. D.F.. Tuttavia, il motivo, per rendersi scrutinabile, avrebbe dovuto indicare quando ed in che modo la stessa sig.ra D. aveva rilevato la suddetta violazione in grado d’appello, altrimenti incorrendo in una pronuncia di inammissibilità per novità della censura in sede di giudizio di legittimità (ex plurimis, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019; Sez. 3 -, Ordinanza n. 15196 del 12/6/2018; Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013).

6.2. Il profilo di doglianza con cui i ricorrenti adducono che “l’attività giudiziaria del sig. D.F. non potrebbe pertanto essere valutata in termini di principio di buona fede”, riguarda, peraltro, una pronuncia insindacabile in questa sede di giudizio di legittimità, in quanto relativa alla valutazione di merito di una fattispecie non diversamente ricostruibile. Difatti, secondo l’orientamento di questa Corte, l’accertamento, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., dei requisiti dell’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 1) ovvero nel difetto della normale prudenza (comma 2) implica un apprezzamento in fatto non censurabile in sede di legittimità se la sua motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell’elemento soggettivo risponde ad esatti criteri logico-giuridici (Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 19298 del 29/9/2016; Sez. 2, Sentenza n. 327 del 12/1/2010; Sez. 1, Sentenza n. 13071 dell’8/9/2003).

6.3. Inoltre, la Corte d’Appello, nella sentenza qui impugnata, anzitutto ha ritenuto che fosse indubbio che il sig. D.F. avesse agito in giudizio asserendo di essere comproprietario dell’immobile oggetto di causa, nonostante il Tribunale di Bari avesse rigettato, con la sentenza n. 2819/1996 l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., rilevando che il diritto del creditore ipotecario procedente era opponibile al D.F. poichè l’iscrizione ipotecaria era antecedente alla trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c.. Tuttavia, era altresì vero che lo stesso Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, con sentenza n. 782/2000, passata in giudicato, pur rigettando l’opposizione al progetto di distribuzione proposta dal D.F., dava atto che quest’ultimo era comproprietario al 50% dell’immobile avendo acquisito il diritto in forza di una sentenza ex art. 2932 c.c., emessa sulla base di una domanda trascritta anteriormente al pignoramento.

6.4. Dunque, la successiva azione promossa dal D.F. con l’atto di citazione con cui ha avuto inizio il presente giudizio – con la quale chiedeva lo scioglimento della comunione dell’immobile, del quale sosteneva di essere comproprietario al 50% – non poteva ritenersi sorretta dall’elemento psicologico del dolo o colpa grave, tanto più che essa, in primo grado, aveva avuto esito positivo con la sentenza parziale n. 1941/2009 del Tribunale di Bari. Ancora, la Corte d’Appello rilevava che tale sentenza parziale, ancorchè riformata dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza n. 11/2012 (irrevocabile), evidenziava che la tesi sostenuta dall’attore non era del tutto sfornita di un pur erroneo apporto giuridico o al di fuori del canone della buona fede e correttezza (pp. 8-9 della sentenza).

6.5. Così ricostruito il ragionamento della Corte territoriale, desumibile dalla sentenza impugnata, è evidente che la stessa non solo non ha omesso di considerare le sentenze n. 2819/1996 del Tribunale di Bari e n. 11/2012 della Corte d’Appello di Bari, passato in giudicate, ma anzi le ha poste a fondamento del rigetto della domanda, per evidenziare come i diversi esiti dei vari giudizi, nonchè la particolarità delle questioni giuridiche oggetto degli stessi, escludevano l’elemento psicologico del dolo o della colpa grave in capo al D.F.. Al di là del giudizio di merito, la motivazione risponde a rigorosi criteri logico-giuridici che tengono conto della sequenza temporale dei vari pronunciamenti, non in grado di attestare un comportamento di malafede, talchè non è possibile sindacare il mero accertamento in fatto svolto dal giudice dell’appello in punto di elemento psicologico, per quanto appresso meglio si preciserà.

7. Con il sesto motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c.. I ricorrenti chiedono – nel caso di accoglimento del gravame e decisione della controversia nel merito – di condannare il sig. D.F. al risarcimento del danno subito nella misura provata per il tramite di CTU che aveva quantificato il valore dell’immobile rimasto invenduto, nonchè della documentazione prodotta con cui veniva dimostrato che ogni acquirente che aveva mostrato interesse all’acquisto se ne era allontanato a causa delle trascrizioni.

7.1. Il sesto ed ultimo motivo del ricorso principale è assorbito dal rigetto dei motivi precedenti, non dovendosi comunque trascurare che in ogni caso ogni istanza istruttoria in proposito è stata correttamente disattesa, essendo stato escluso il fondamento della responsabilità (an debeatur) che costituisce il prius logico della valutazione del quantum.

8. Il controricorrente sig. D.F. ha interposto ricorso incidentale affidato a tre motivi. Con il primo motivo si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello considerato la domanda preliminare proposta dall’attuale controricorrente di inammissibilità dell’appello della sig.ra D. ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., in particolare per non avere considerato che la domanda di cui al capo n. 1 dell’atto di appello della sig.ra D. era coperta da giudicato implicito tra le parti costituito dalla statuizione della Corte d’Appello di Bari n. 11/2012 in punto di regolarità e legalità delle trascrizioni effettuate dal D.F..

8.1. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi. Dalla lettura della sentenza è agevole rilevare che l’eccezione venne esaminata dalla Corte d’Appello e rigettata con ordinanza emessa in data 1718/12/2014, riservando alla sentenza la delibazione sull’ammissibilità o fondatezza del gravame. Inoltre, la decisione sull’eccezione preliminare di cui all’art. 348 bis c.p.c., riguarda un giudizio preliminare sulla probabile fondatezza o meno dell’impugnazione, che non costituisce giudicato. Qualora il giudice d’appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell’impugnazione, ritenendo di non ravvisare un’ipotesi di inammissibilità ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità dell’appello, anche se solo implicita, non è sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell’appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. Sez. 1, sent. 21 marzo 2016, n. 5510, non massimata; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).

9. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale dichiarato l’appello incidentale del sig. D.F. inammissibile perchè generico e nuovo. Il ricorrente principale deduce di aver proposto appello incidentale al fine di chiedere la riforma della sentenza di primo grado che aveva disposto la cancellazione delle trascrizioni a cura e spese del D.F. entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, nonchè al risarcimento del danno in favore della sig.ra D. della somma di Euro 20.000,00. Adduce che l’atto di appello rispettava sia requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., che quelli di cui all’art. 345 c.p.c..

9.1. Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 6.

9.2. Quanto all’asserita violazione dell’art. 342 c.p.c., la Corte territoriale rilevava:- che il giudice di prime cure aveva ritenuto fondata la domanda riconvenzionale della convenuta appellante – avente ad oggetto la cancellazione delle trascrizioni – in quanto solo genericamente contestata dalla controparte, perchè la permanenza di tali trascrizioni non aveva più ragion d’essere e rappresentava un potenziale pregiudizio per la parte convenuta; che l’attore non aveva contestato neanche i danni lamentati dalla convenuta per la presenza delle suddette trascrizioni pregiudizievoli, quantificati in Euro 20.000,00 oltre interessi legali dalla domanda, in ragione del pagamento della penale per l’annullamento di un contratto preliminare relativo all’immobile oggetto di contesa; – che, tanto premesso, nell’appello incidentale dell’attuale controricorrente fosse assente qualsiasi indicazione dei punti contestati della sentenza impugnata e cenno critico alla motivazione addotta dal giudice di prime cure; che la deduzione di corretta trascrizione della domanda giudiziale alla luce del decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato dai ricorrenti contro gli originari danti causa del ricorrente incidentale, e non del medesimo, fosse una inammissibile deduzione nuova volta a corroborare la iniziale deduzione di legittimità della trascrizione della domanda giudiziale e della sentenza sostenuta nella fase di primo grado.

9.3. La Corte d’appello i sul punto, fa correttamente riferimento all’orientamento segnato dalle sezioni unite n. 27199 del 16/11/2017 in base al quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

9.4. Il ricorrente, però, trascrive solo in parte il proprio atto di appello in cui, de facto, non si fa cenno alle specifiche ragioni che hanno portato il giudice di prime cure ad accogliere la domanda attorea volta al risarcimento del danno per mancata cancellazione delle trascrizioni. Tuttavia, in virtù del disposto dell’art. 342 c.p.c., non è sufficiente che nell’atto di appello venga indicato il capo della sentenza che l’appellante intende impugnare, ma occorre che quest’ultimo si confronti con le ragioni addotte dal primo giudicante.

9.5. Quanto all’altra parallela censura – relativa alla rilevata violazione dell’art. 345 c.p.c. – essa si prospetta ugualmente inammissibile per difetto di indicazione degli atti di primo grado e in ragione di una difficile configurabilità di una consentita emendatio nei suddetti termini, attesa la radicale diversità di causa petendi; comunque, in linea di diritto, la deduzione circa la resistenza” delle trascrizioni pregiudizievoli è comunque incompatibile dinanzi al buon diritto dell’aggiudicataria di cui ai giudicati del 1996 e del 2012.

10. Il terzo motivo del ricorso incidentale, lungi dall’essere un motivo di impugnazione contiene la richiesta di domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Il ricorrente incidentale adduce che le ragioni spiegate nel proprio ricorso indurranno questa Corte al totale rigetto del ricorso principale e all’accoglimento del ricorso incidentale e chiede, di conseguenza, di qualificare la domanda di controparte ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c., ovvero di veder accolta la condanna in solido tra gli eredi della sig.ra D., al risarcimento di tali danni, subiti nel giudizio di legittimità, che si quantificano nella somma di Euro 50.000,00, ciò in quanto appare evidente il fine di agire nel giudizio di legittimità con mala fede o colpa grave.

10.1. La domanda proposta dal ricorrente incidentale, configurabile – in assenza di alcuna specificazione – solo ex art. 96 c.p.c., comma 3, in quanto proposta per la prima volta in questo grado, non merita accoglimento, posto che la proposizione del ricorso da parte dei ricorrenti principali non configura una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell’abuso del diritto di impugnazione, avendo proposto ragioni che prima facie apparivano fondate in relazione alla vicenda osservata o, comunque, meritevoli di attenta valutazione (Cfr., Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019; Sez. U., Sentenza n. 22405 del 13/9/2018; Sez. 3 -, Sentenza n. 19285 del 29/9/2016).

– 11. Conclusivamente, il ricorso principale va dichiarato inammissibile quanto ai primi tre motivi, e rigettato quanto al quarto e quinto motivo, con assorbimento del sesto motivo; va dichiarato inammissibile quanto ai tre motivi di ricorso incidentale. Compensa le spese tra le parti in ragione dell’esito del giudizio. Raddoppio del contributo unificato per tutti gli impugnanti, soccombenti.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale quanto ai primi tre motivi, assorbito il sesto; Rigetta per il resto il ricorso quanto ai motivi quarto e quinto;

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

Compensa le spese tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021

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