Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.88 del 07/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3231/2018 proposto da:

B.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati SANTE NARDELLI, e GIOVANNI VITTORIO NARDELLI, elettivamente domiciliati presso l’avv. Alfredo Placidi, Via Barnaba Tortolini, 30, Roma;

– ricorrenti –

contro

N.C., assistita dall’avv. ANGELA LILIANA LAGRECA, e ANGELA ALIANI;

– controricorrenti –

e contro

GESTIONE LLIQUIDATORIA EX USL *****, INA ASSITALIA SPA, ALLIANZ SPA, C.F., M.G., P.F., REGIONE PUGLIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1214/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO E CONSIDERATO che:

il ricorrente B.F.M., rappresentato dall’avv. Sante Nardelli, con atto notificato il 23/2/2018 a N.C. in proprio e per mezzo del difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso ex art. 390 c.p.c.;

la parte controricorrente N.C., rappresentata e difesa dall’avv. Angela Aliani, in proprio e per mezzo del difensore ha accettato la rinuncia al ricorso notificata in data 5/03/2020.

PQM

Visto l’art. 391 bis c.p.c., la Corte dichiara estinto il procedimento;

compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021

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