LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18274-2019 proposto da:
O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO SANNONER;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1978/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 26/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. O.M., originario dell’Edo State, della città di Benin City, in Nigeria – che nel racconto reso aveva dichiarato di aver lasciato il paese di origine per sottrarsi alla vendetta dei parenti di una donna uccisa dalla propria madre dopo che costei aveva l’aveva scoperta in compagnia del proprio marito e per evitare che, al posto della madre resasi irreperibile, egli potesse essere arrestato dalla polizia quale membro della famiglia dell’omicida – ricorre in cassazione con tre motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la corte di appello di Bari ha confermato la decisione del locale tribunale, che aveva rigettato l’opposizione al provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego di ogni forma di protezione internazionale ed umanitaria.
Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di una eventuale sua partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per inosservanza dell’onere di collaborazione istruttoria sulla valutazione operata in ragione di fonti aggiornate della situazione del paese di origine ed errata valutazione della non credibilità del racconto reso.
Avendo la corte di merito ritenuto che “i fatti raccontati dal richiedente noti sono coerenti e plausibili, ma al contrario, appaiono del tutto generici, illogici ed inverosimilì, per consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione che si è formata sull’esercizio del dovere di collaborazione istruttoria quest’ultimo è subordinato al positivo superamento del vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 15794 del 12/06/2019) non essendo tenuti, altrimenti, i giudici di merito a porre in essere alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass., 27/06/2018, n. 16925; Cass. 10/4/2015 n. 7333).
Il formulato giudizio di non plausibilità del racconto reso dal richiedente, non censurato in ricorso, osta a che, per l’indicato principio, il giudice del merito sia tenuto a scrutinare la situazione del Paese di origine del richiedente così assolvendo all’onere di collaborazione istruttoria.
Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, comma 1, lett. e), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, quanto alla protezione sussidiaria.
La Corte di appello di Bari, si deduce in ricorso, non aveva ritenuto “la sussistente di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenti indiscriminata, così come meglio definita nella sentenza della Corte di Giustizia C-465/07, meglio conosciuta come El.
Secondo l’interpretatone della Corte quando la situazione del paese sia fuori del controllo delle autorità statuali sotto il profilo del controllo della violenta non è necessaria l’individuazione della minaccia o del pericolo in quanto desumibili dalla situazione oggettiva… Seppure si ritenessero sussistenti, le contraddizioni soggettive non escluso questo nesso causale (violenza diffusa ed indiscriminata e mancata contrapposizione delle autorità statuali) più ampio, mentre la mancanza di un’indagine officiosa sull’ effettivo contrasto alla violenta svolto dalle autorità…in Nigeria è frutto della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. c)” (pp. 23 e 25 ricorso).
La Corte barese motiva il rigetto della domanda di protezione sussidiaria citato ex art. 14, lett. e), indicando la zona di provenienza ‘non interessata da attività terroristica di articolare intensità, nè da altro genere di conflittualità o violenza indiscriminata che possano determinare una concreta minaccia grave ed individuale alla vita e alla incolumità fisica del ricorrente, il quale peraltro nel caso di specie denuncia soltanto una situazione penale e familiare, peraltro non strettamente personalè (penultima pagina sentenza).
Per gli indicati contenuti della critica, fermo il raffronto con la sentenza impugnata, il motivo è manifestamente fondato.
La giurisprudenza prevalente di questa Corte di cassazione, qui condivisa nella sua persuasiva portata, muove dalla natura oggettiva della fattispecie sub D.Lgs. n. 257 del 2001, art. 14, lett e), per poi sostenere che il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre attraverso l’esercizio del potere-dovere di indagine da svolgersi d’ufficio circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente purchè egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione, dandosi conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento e tanto anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente (Cass. n. 10286 del 29/05/2020; Cass. n. 14283 del 24/05/2019) e quindi prescindendosi dalla vicenda stessa. Il ricorrente ha d’altra parte riferito nell’atto difensivo di aver trascritto nell’atto di appello (pp. 6 e 7 e da 11 a l3) le risultanze del Rapporto annuale di Amnesty International e della Commissione nazionale asilo.
4. In accoglimento del secondo motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari che, in altra composizione, provvederà, anche, alla regolamentazione delle spese di lite per il giudizio di legittimità.
5. Il terzo motivo (violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 6), resta assorbito.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso ed in accoglimento del secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021