LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 1840-2019 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLO MISASI, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA GAETANO, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
UNIONE DI BANCHE IITALIANE s.p.a., in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELA DELLA MURA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. R.G.A.C. 250/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.
RILEVATO
che:
F.G. convenne innanzi al Tribunale di Catanzaro la Banca Carime s.p.a. chiedendo l’accertamento della nullità di alcune operazioni compiute in esecuzione di un contratto di conto corrente, assistito da fido acceso il ***** presso la Caricai s.p.a. (poi acquisita dalla Carime), assumendo che la banca aveva applicato l’anatocismo su base trimestrale, tassi d’interessi ultralegali mediante rinvio agli usi su piazza e commissioni di massimo scoperto non previste dal contratto. Pertanto, l’attore chiese la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte ed incassate.
Si costituì quest’ultima, resistendo alla domanda.
Con sentenza emessa il 4.6.2013, il Tribunale accolse parzialmente la domanda, condannando la banca al pagamento della somma complessiva di Euro 93.003,91 a titolo di restituzione di commissioni di massimo scoperto ed interessi anatocistici incassati indebitamente in esecuzione del contratto di conto corrente.
Banca Carime s.p.a. propose appello con unico motivo, lamentando che il giudice di primo grado aveva travisato il quadro istruttorio, ponendo a sostegno della pronuncia l’erroneo ricalcolo del saldo di conto corrente, senza capitalizzazione, eseguito dal ctu, in quanto per l’intero periodo esso era inferiore a quello invece effettuato per il solo periodo non interessato dalla prescrizione (30.9.98- 30.9.08), la cui eccezione non era stata impugnata.
Banca Carime s.p.a. propose appello, con unico motivo che denunziava: l’erroneo calcolo eseguito dal c.t.u., evidenziando l’incongruenza consistente nel fatto che la somma determinata dal consulente, quale risultato del ricalcolo del conto senza alcuna capitalizzazione per l’intero periodo (1.1.86/30.9.08) pari a Euro 67.106,51, era inferiore alla somma indicata dal consulente quale risultato del medesimo ricalcolo del conto per il solo periodo non coperto dalla prescrizione (1.10.98/30.9.08) di Euro 84.018,53.
Con sentenza emessa il 15.10.18 la Corte d’appello di Catanzaro accolse l’appello della banca, rideterminando l’importo dovuto dalla banca in Euro 4.685,74 e condannando il F. a restituire alla stessa banca la somma corrispostagli pari a Euro 93.354,88 oltre interessi e rivalutazione, osservando che: la c.t.u. espletata in appello, atteso che mancavano gli estratti-conto del periodo da agosto a settembre 2000, aveva correttamente ricalcolato il saldo del rapporto di conto corrente depurandolo dagli interessi anatocistici e dalle cms, rilevando che la mancanza di due estratti conto (per i mesi di agosto e settembre 2000) non avrebbe potuto consentire l’azzeramento del conto stesso, come invocato dall’appellante.
Ricorre in cassazione il F. con due motivi.
Resiste Unione di Banche Italiane s.p.a. (che nelle more ha incorporato per fusione Banca Carime s.p.a.) con controricorso.
RITENUTO
che:
Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli art. 112 e 101 c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., avendo la Corte territoriale pronunciato ultra petita poichè l’appellante aveva chiesto la condanna alla restituzione di somme da parte della banca per Euro 58.746,70 o di Euro 67.182,18, ma non aveva invece mai chiesto una condanna alla restituzione di somme inferiori.
Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 345 c.p.c., avendo la banca appellante introdotto una domanda nuova nel chiedere la rideterminazione dell’importo dovuto al correntista “nei limiti del giusto e vero”, nel senso che, trattandosi di una clausola di stile, essa presentava il carattere di novità rispetto alla domanda di condanna alla restituzione delle somme sopra determinate in Euro 58.746,70 o di 67.182,189.
Il primo motivo del ricorso è infondato, in quanto la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione della banca riducendo la somma oggetto della condanna di restituzione in primo grado, senza in alcun modo violare l’art. 112 c.p.c., atteso che l’appellante aveva chiesto, anzitutto, di rinnovare la c.t.u. al fine di “rideterminare l’importo eventualmente dovuto in restituzione nei limiti del giusto e del vero” e, in subordine, di accertare come dovuta la somma di Euro 58.746,70 ovvero, in via ancora più subordinata, quella di Euro 67.182,18. Pertanto, la domanda dell’appellante era diretta chiaramente ed in maniera inequivoca alla riduzione della somma oggetto della condanna in primo grado.
Il secondo motivo è parimenti infondato, in quanto la formula adoperata nell’atto di appello (“condanna ad un importo nei limiti del giusto e vero”) va letta nel contesto complessivo del motivo d’impugnazione, come sopra riportato, nel senso di richiesta di riduzione della somma oggetto di condanna emessa dal Tribunale a seguito di rinnovo del c.t.u..
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della U.B.I. Banca s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 2.100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione per il rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021