LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D'AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31262-2018 proposto da:
RAG. F.R. E FIGLI SNC DI R.A., M. E C. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei liquidatori e soci R.C., R.A., R.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFREDO BELLISARIO;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2191/1 /2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato:
che la Commissione tributaria provinciale di Frosinone, con sentenza n. 420/15, sez. 1, accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti proposti dalla Rag. F.R. e Figli snc di R.A., M. e C. e dei soci avverso gli avvisi di accertamento: *****; *****; ***** e ***** per irpef ed Irap 2008;
che avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 2191/1/2018, lo accoglieva;
Che avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione la società Rag. F.R. e figli nonchè i soci sulla base di due motivi;
che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;
che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
i contribuenti hanno depositato memoria producendo al contempo istanza di estinzione del giudizio avendo presentato domanda di definizione agevolata del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, e provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;
che va pertanto dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021