Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.92 del 07/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D'AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31262-2018 proposto da:

RAG. F.R. E FIGLI SNC DI R.A., M. E C. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei liquidatori e soci R.C., R.A., R.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFREDO BELLISARIO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2191/1 /2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato:

che la Commissione tributaria provinciale di Frosinone, con sentenza n. 420/15, sez. 1, accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti proposti dalla Rag. F.R. e Figli snc di R.A., M. e C. e dei soci avverso gli avvisi di accertamento: *****; *****; ***** e ***** per irpef ed Irap 2008;

che avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 2191/1/2018, lo accoglieva;

Che avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione la società Rag. F.R. e figli nonchè i soci sulla base di due motivi;

che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

i contribuenti hanno depositato memoria producendo al contempo istanza di estinzione del giudizio avendo presentato domanda di definizione agevolata del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, e provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;

che va pertanto dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021

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