Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.93 del 07/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10485-2019 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 87, presso lo studio dell’avvocato CIRO ALESSIO MAURO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE MARTINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1651/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato:

che B.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione regionale Toscana n. 1651/18 depositata il 24.9.18 ed avente ad oggetto una controversia tributaria relativa all’avviso di accertamento ***** per Irpef, Iva ed irap 2009;

che l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio avendo il contribuente presentato domanda di definizione agevolata del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;

che va pertanto dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021

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