LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso RGN 25414/2019 proposto da:
ROMA CAPITALE, in persona del sindaco p.t. rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Rossi, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso l’Avvocatura di Roma Capitale;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE EDILIZIA QUARTA srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Orazi, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via Savoia, n. 37;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 325/19, depositata il 29.01.2019.
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Maria Elena Mele;
uditi gli Avv. Domenico Rossi e Fabrizio Orazi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale De Matteis Stanislao, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, l’estinzione del giudizio.
FATTI DI CAUSA
Roma Capitale emetteva a carico della società Immobiliare edilizia Quarta srl un avviso di accertamento relativo a ICI per l’anno 2009 in relazione all’area fabbricabile sita in località *****. La contribuente impugnava tale atto in quanto, a seguito dell’inserimento dell’immobile nel Parco regionale dell’Appia Antica, era venuta meno la sua edificabilità.
La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso con sentenza che veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale. Il giudice d’appello affermava che per le aree di proprietà della contribuente non ricorrevano i presupposti impositivi ICI dal momento che esse erano situate nel comprensorio di “*****” oggetto del procedimento di compensazione edificatoria non ancora completato, di tal che la società non era titolare di alcuna area su cui esercitare lo ius aedificandi, ma solo di una mera aspettativa edificatoria.
Roma Capitale ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza affidato ad un unico motivo.
La società contribuente ha resistito con controricorso, assistito da memorie.
Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso, ovvero, in subordine per l’estinzione del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso Roma capitale deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, del D.L. 30 settembre 2005, art. 11-quatordecies, comma 16, del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, in combinato disposto con la L. n. 1150 del 1942, art. 23 e con l’art. 3 Norme tecniche att. al PRG del Comune di Roma, comma 21 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la CTR erroneamente affermato la insussistenza del presupposto oggettivo dell’ICI, nonostante che l’edificabilità dell’area della contribuente costituisse oggetto di procedura di compensazione edificatoria, stante l’adozione da parte del Consiglio Comunale della Delib. n. 53 del 2003, che individua le aree di “atterraggio” delle volumetrie “in partenza” dal Comprensorio di *****.
Occorre preliminarmente rilevare che nel controricorso, la contribuente ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, e ha depositato copia dell’istanza presentata a Roma capitale, nonché documentazione attestante il versamento della prima rata. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria in data 22 novembre 2021, la società ha insistito per il rigetto del ricorso di Roma capitale e, in subordine, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio in conseguenza del perfezionamento della definizione agevolata della lite.
Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, ove il contribuente presenti apposita richiesta dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
In mancanza di istanza di trattazione presentata entro tale data dalla parte interessata il processo è dichiarato estinto.
Giova altresì rilevare che ai sensi dell’art. 6, comma 6, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della relativa domanda entro il termine del 31 maggio 2019 e “con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata” entro la medesima data.
Il comma 12 della medesima disposizione stabilisce, inoltre, che l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali.
Infine, occorre considerare che l’ultimo periodo del comma 9 dispone che “gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Nella specie, la contribuente ha documentato di aver presentato tempestiva istanza di definizione agevolata nonché di aver provveduto al pagamento della prima rata degli importi dovuti nei termini di legge. Non risultando notificato il diniego della definizione richiesta, questa deve ritenersi perfezionata, rendendo inutile ogni successiva pronuncia (si veda nello stesso senso anche la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 1 aprile 2019).
Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022