Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1005 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8634/2017 R.G. proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Alfredo Carroccia, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo sito in Fondi, via De Pretis, n. 4;

– ricorrente –

contro

MAICA GRUPPO IMMOBILIARE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 5868/39/16, depositata il 10 ottobre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele.

RITENUTO IN FATTO

Il Consorzio di bonifica “Sud Pontino” ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello proposto dalla società Maica Gruppo immobiliare srl avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina.

Detta società aveva impugnato la cartella di pagamento con la quale il Consorzio aveva richiesto il pagamento dei contributi consortili relativi a 55 immobili per l’anno di imposta 2010, deducendo l’assenza dei presupposti dell’imposizione in quanto detti immobili erano stati alienati, nonché l’insussistenza di vantaggi per i medesimi dall’opera del Consorzio. La CTP rigettava il ricorso.

La CTR accoglieva l’appello proposto dalla Maica avverso tale decisione ritenendo che dalla perizia prodotta in giudizio dal Consorzio e datata 5 maggio 2009, emergeva che in quell’anno al catasto già risultava che gli immobili non fossero più di proprietà della società e che il Consorzio fosse perciò a conoscenza di tale circostanza.

Il Consorzio ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza affidato a due motivi e assistito da memoria.

La società contribuente è rimasta intimata.

CONSIDERATO

Che:

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento all’art. 51 dello Statuto consortile -Omessa motivazione. Con tale motivo il Consorzio deduce di essere venuto a conoscenza della vendita degli immobili sottoposti a tassazione soltanto nel 2010 con il ricorso presentato alla CTP da parte della società contribuente che aveva prodotto in giudizio gli atti notarili di vendita. Fino al 2009 la Maica non aveva dato alcuna comunicazione al Consorzio come invece previsto dall’art. 51 dello statuto consortile approvato con Delib. Giunta regionale Lazio – il quale stabilisce che i consorziati sono tenuti a denunciare le variazioni intervenute nella loro proprietà presentando copia notarile degli atti con gli estremi della trascrizione nei registri immobiliari. Sul punto la CTR avrebbe omesso del tutto di pronunciarsi.

Il secondo motivo è così rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento alla relazione tecnica prodotta dal Consorzio Sud Pontino. La CTR avrebbe ritenuto, sulla base di detta relazione, che già nel 2009 il Consorzio fosse a conoscenza dell’avvenuta vendita degli immobili da parte della Maica. In realtà, sostiene il ricorrente, la data del 5 maggio 2009 recata dalla relazione costituirebbe un mero refuso come emergerebbe dal fatto che essa sarebbe stata redatta dopo la proposizione del ricorso alla CTP, avvenuta il 17.11.2010 e che l’accertamento in ordine alle risultanze catastali era stato effettuato dal tecnico proprio in occasione di quel giudizio.

Le censure, in quanto tra loro connesse, possono essere esaminate congiuntamente.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, i contributi di bonifica costituiscono oneri reali e seguono la proprietà del fondo. Infatti, stante il disposto del R.D. n. 215 del 1933, art. 21 essi sono dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest’ultimo ne sia onerato della prova (Cass., sez. 1, n. 23815 del 20/11/2015, Rv. 637770 – 01; sez. 5, n. 27056 del 19/12/2014, Rv. 633779 – 01).

Soggetto passivo, tenuto al pagamento del contributo e’, pertanto, colui che è titolare della proprietà del fondo al momento dell’esazione (Sez. 5, 13167 dell’11/6/2014 e 27056 del 19/12/2014).

Tuttavia, l’art. 51 dello Statuto del Consorzio di bonifica Sud Pontino, approvato con Delib. Giunta Regionale Lazio stabilisce che “I consorziati sono tenuti a denunciare variazioni intervenute nelle loro proprietà presentando copia notarile del relativo atto pubblico con gli estremi della trascrizione nei registri immobiliari”.

Si tratta di una disposizione dettata al chiaro fine di agevolare l’attività del Consorzio, a garanzia della riscossione dei contributi, la quale pone a carico dei contribuenti un onere di comunicazione delle modifiche dell’assetto proprietario dei terreni ricadenti nel comprensorio consortile al cui inadempimento consegue l’effetto per cui essi rimangono obbligati al pagamento del tributo.

Nella specie, CTR non si è attenuta a tali principi, non avendo considerato che la società contribuente non aveva in alcun modo dedotto di aver assolto all’onere su di essa gravante.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può essere deciso nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso originario proposto dalla contribuente. Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del giudizio di merito, tenuto conto dello svolgimento della vicenda processuale.

Le spese del giudizio di legittimità gravano, per il principio della soccombenza, sulla contribuente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente.

Condanna la contribuente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità sostenute dal Consorzio che liquida in Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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