LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35273/2019 proposto da:
G.I., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico, N. 38,l presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, Comm. Territ. Riconoscim Della Protezione Internazionale Di Firenze Sezione Livorno, Pubblico Ministero;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 17/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/10/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO
Che:
1. – G.I. è cittadino della Nigeria.
Ha raccontato di essere fuggito da quel Paese dopo che, apertasi la successione per il ruolo di capo spirituale del suo villaggio, a causa della morte del padre, egli avrebbe dovuto prenderne il posto, ma lo zio, che invece pretendeva per sé quel ruolo, e che, secondo il ricorrente, aveva già ucciso il padre per succedervi, ha minacciato anche lui, costringendolo a rifugiarsi prima a Benin e poi a fuggire.
2. – Il Tribunale di Firenze, pur credendo in parte al racconto, ha ritenuto la vicenda non credibile comunque quanto al nucleo essenziale e comunque indice di una situazione privata non suscettibile di protezione internazionale; inoltre ha escluso situazioni di conflitto armato in Nigeria, ed ha ritenuto del tutto priva di allegazioni la domanda di protezione umanitaria.
3. – Ricorre G. con cinque motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO
Che:
5. – I primi due motivi attengono al giudizio di credibilità del racconto.
Il primo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3, il secondo omesso esame di un fatto rilevante.
Il ricorrente ritiene che la sua narrazione è in regola con i criteri di cui all’art. 3 citato, avendo egli compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la vicenda, e ciò basterebbe e doverla ritenere credibile; inoltre assume che il Tribunale non ha, per contro, cercato riscontri nella situazione del paese, specialmente quanto alle pratiche riguardanti il ruolo dei capi spirituali del villaggio.
I motivi sono infondati.
Invero, “in tema di valutazione della coerenza e della credibilità del racconto del richiedente asilo, questa Corte ha costantemente affermato che essa non è affidata alla mera opinione soggettivistica del giudice, così che deve ritenersi integrare gli estremi dell’errore di diritto, come tale censurabile in sede di legittimità, tanto una motivazione meramente “di stile” (come quella predicativa, sic et simpliciter, di una pretesa “scarsa verosimiglianza delle allegazioni, contraddittorie e intrinsecamente illogiche”) quanto una valutazione del narrato che si sostanzi nella sua acritica scomposizione e nel suo sistematico frazionamento, volto alla ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione stessa.
Funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale deve ritenersi quella – del tutto autonoma rispetto alla precedente procedura amministrativa, della quale esso non costituisce in alcun modo prosecuzione impugnatoria – di accertare, secondo criteri legislativamente predeterminati, la sussistenza o meno del diritto al riconoscimento di una delle tre forme di asilo, onde il compito del giudice chiamato alla tutela di diritti fondamentali della persona appare funzionale – anche al di là ed a prescindere da quanto accaduto dinanzi alla Commissione territoriale – alla complessiva raccolta, accurata e qualitativa, delle predette informazioni, nel corso della quale dissonanze e incongruenze, di per se non decisive ai fini del giudizio finale, andranno opportunamente valutate in una dimensione di senso e di significato complessivamente inteso, secondo un criterio di unitarietà argomentativa e non di sistematico frazionamento, logico e sintattico, della narrazione, come confermato dal disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. e), a mente del quale, nella valutazione di credibilità, si deve verificare anche se il richiedente “e’, in generale, attendibile”” (Cass. 25734/2021).
Nella fattispecie il Tribunale ha compiuto una valutazione complessiva del racconto, ritenendo anche verosimile che lo zio abbia potuto uccidere il padre, ma del tutto inverosimile che abbia ripreso minacce nei confronti del ricorrente 10 anni dopo l’episodio, e pur dopo la fuga in un’altra città.
Nel giudizio espresso dalla Corte territoriale la valutazione del racconto è complessiva, non limitata a singoli fatti, né questi ultimi sono ritenuti prevalenti sull’insieme, né infine il giudizio risulta fondato esclusivamente su singoli e non decisivi elementi fattuali.
Attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetta se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in una dimensione solo astrattamente critica, come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità, dovendo per converso ritenersi che la motivazione adottata dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata sia (non solo esistente, bensì anche) articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne il percorso logico, che si dipana in termini lineari e logicamente coerenti, sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di sufficiente ragionevolezza ed accettabile congruità logica.
6. – Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, oltre che omesso esame delle fonti informative e motivazione apparente.
La censura si appunta sul giudizio di inesistenza, in Nigeria, di un conflitto armato generalizzato, tale da impedire il rimpatrio.
Secondo il ricorrente questo giudizio sarebbe stato reso senza tener conto in modo adeguato delle fonti di conoscenza, ed in particolare citando, si, il rapporto Easo 2018, ma senza riportarne il contenuto.
Per contro dal sito di Amnesty risulterebbe una situazione diversa.
Il motivo è infondato.
In realtà l’obbligo del giudice di merito di riferirsi a fonti aggiornate ed attuali non comporta che debba esserne riportato, per sintesi o per intero il contenuto, essendo sufficiente che sia fatta indicazione di quel contenuto e che la fonte sia attendile.
Per contro, è onere dello straniero contrapporre fonti di contenuto diverso e più attendibili ed aggiornate, ma sempre purché esse riferiscano di un conflitto armato generalizzato, e non come, nel caso presente, di situazioni di sporadica violenza.
7. – Il quarto ed il quinto motivo censurano il giudizio sulla protezione umanitaria e denunciano, il quarto, violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 2-6, oltre che motivazione apparente ed il quinto violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.
Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la situazione del paese di origine, limitandosi a leggere le fonti citate (Easo del 2018) solo nella parte in cui escludono un conflitto armato e non in quella in cui invece riportano violazione di diritti umani.
Il motivo è inammissibile.
Non coglie la ratio della decisione impugnata, che sta nel ritenere priva di allegazioni la domanda di protezione umanitaria, nel senso che il ricorrente non ha allegato in che condizione o per quali ragioni rischia di vedersi violati i suoi diritti fondamentali, e soprattutto, non ha allegato alcuna condizione di integrazione in Italia tale da poter affermare la necessità che essa venga tutelata.
ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022