Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1010 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28160-2020 proposto da:

H.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 6535/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 07/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto, con il quale il Tribunale di Bologna, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e ne ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria, e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 3, 19 e 19-bis, del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 10, e dell’art. 25 Cost. essendo stata l’attività istruttoria delegata ad un giudice onorario; 2) della violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35-bis, avendo il decidente denegato l’accesso alla protezione internazionale senza indicare o indicando in modo incompleto le fonti consultate rispetto alla situazione di sicurezza del paese di origine; 3) avendo il decidente denegato l’accesso alla protezione internazionale a mezzo di una motivazione apparente non indicandosi o indicandosi in modo incompleto le fonti consultate rispetto alla situazione di sicurezza del paese di origine; 4) dell’omesso esame di un fatto decisivo avendo il decidente denegato l’accesso alla protezione umanitaria senza analizzare la condizione di vulnerabilità del ricorrente in rapporto al sistematico impedimento all’esercizio delle libertà fondamentali che ha luogo nel paese di origine e alla più generale situazione di insicurezza in cui vive la popolazione; 5) della violazione di legge in relazione all’errata applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35-bis, avendo il decidente denegato l’accesso alla protezione umanitaria senza indicare o indicando in modo incompleto le fonti consultate rispetto alla situazione di sicurezza del paese di origine.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è infondato alla luce della lezione nomofilattica dispensata al riguardo da SS.UU. 5425/2021, dell’avviso che “non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta”.

3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto riflettenti la medesima censura, sono inammissibili, posto che, a fronte delle motivazioni a mezzo delle quali il Tribunale, pur rilevando più in generale che la vicenda del ricorrente non fosse riscontrabile alla stregua dei parametri valutativi indicati dalla legge sia per il rifugio che per la protezione sussidiaria, si è indotto ad affermare, sulla scorta delle fonti informative consultate, oggetto peraltro di analitica indicazione, che “emerge quindi che la situazione non corrisponde ad un grado di violenza indiscriminata tale… per cui un civile rientrato nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza, un rischio di subire tale minaccia”, la censura illustrata risulta palesemente generica e vanamente esplorativa, intendendo promuovere, da un lato, senza indicarne tuttavia le ragioni, un nuovo pronunciamento di merito sul punto e, dall’altro, un sindacato sulla logicità della motivazione che, chiarendo precipuamente le ragioni della decisione, si sottrae al vizio denunciato.

4. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto riflettenti la medesima censura, sono inammissibili, posto che, a fronte dei rilievi ostativi a tal fine fatti propri dal decidente di merito in punto di vulnerabilità soggettiva e di integrazione sociale, la censura – non valutabile per difetto di deduzione alla stregua dei recenti enunciati di SS.UU 24413/2021 – insiste in modo reiterato sul prospettare la decisività dei profili afferenti alla sicurezza interna del paese di origine, in tal modo non solo mostrandosi distonica rispetto agli enunciati tribunalizi, di inconfutabile segno opposto, ma sostanziandosi a ben vedere nella mera sollecitazione ad una renovatio iudici non praticabile in questa sede.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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