LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21319-2021 proposto da:
T.I., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
T.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GILARDONI MASSIMO;
– ricorrente successivo –
avverso il decreto N. R.G. 60464/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 07/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il ricorso non depositato si impugna l’epigrafata sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di cessazione della protezione sussidiaria in conseguenza dell’avvenuta stabilizzazione del paese di provenienza.
2. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, non essendone stato effettuato il deposito ed essendone avvenuta l’iscrizione a ruolo solo a seguito del controricorso dell’amministrazione resistente.
3. Le spese si liquidano di conseguenza. Doppio contributo ove dovuto.
PQM
Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022