Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1017 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23786/2013 proposto da:

Agenzia Delle Entrate E Del Territorio, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Agente Di Riscossione Siracusa Riscossione Sicilia Spa, C.P., C.V., M.C.;

– intimati –

e contro

C.P., C.V., M.C., elettivamente domiciliati in Roma P.le Clodio 14 presso lo studio dell’avvocato Graziani Andrea che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zanotti Leonardo, Zanotti Nicolò;

– controricorrenti incidentali –

contro

Agente Di Riscossione Siracusa Riscossione Sicilia Spa, Agenzia Delle Entrate E Del Territorio;

– intimati –

e contro

Riscossione Sicilia Spa, elettivamente domiciliato in Roma Via G.

Puccini 10 presso lo studio dell’avvocato Ferri Mario che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mirmina Gaetano;

– ricorrente successivo –

contro

Agenzia Delle Entrate E Del Territorio, C.P., C.V., M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 239/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il 12/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

RITENUTO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memorie, avverso la sentenza n. 239/16/13 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento n. *****, notificata a M.C., della cartella n. *****, notificata a C.V. e, per esso minore alla madre M.C. e della cartella n. *****/002 notificata a C.P., minore, presso il domicilio della convivente madre M.C..

Gli atti impositivi avevano liquidato l’imposta principale di successione sul valore delle attività esposte, e le relative sanzioni. M.C., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul minore C.P., aveva proposto impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che, con sentenza n. 102/2012, veniva respinto.

La contribuente proponeva appello, che veniva accolto dall’adita Commissione Tributaria Regionale.

M.C., C.V. e C.P. si sono costituiti con controricorso, proponendo ricorso incidentale. Riscossione Sicilia S.p.A. ha depositato controricorso.

Nelle more del giudizio, con memoria del 24.5.2019, Concetta M., C.V. e C.P. hanno presentato, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, istanza di sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della disposizione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e successivamente, con memoria del 12.10.2021, hanno concluso chiedendo l’estinzione per cessata materia del contendere dichiarando di avere provveduto a pagare quanto dovuto per la definizione della lite.

CONSIDERATO

CHE:

LE Collegio rileva che i contribuenti, con nota depositata in data 24.5.2019, hanno aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito con modif. dalla L. n. 136 del 2018, allegando copia della domanda di definizione, nonché copia della quietanza relativa al versamento della prima rata.

Con memoria del 12.10.2021, i predetti hanno anche proposto richiesta di estinzione del processo D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, allegando le quietanze di pagamento di tutte le rate della definizione.

Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, stabilisce che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020”. Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, precisa che: “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinari all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”. Ai sensi del citato n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Nella fattispecie, non è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020, e la contribuente ha provato di avere provveduto al pagamento del dovuto per la definizione della lite, formulando richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: “In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (c.d. “pace fiscale’) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere”(Cass. n. 21826 del 2020).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e pone le spese di lite a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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