LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11974 del ruolo generale dell’anno 2015 proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
TCS Tax Consulting Service s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Di Maggio per procura speciale a margine del controricorso, presso il cui studio in Roma, via Giulio Cesare, n. 223, è elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 6508/9/2014, depositata in data 31 ottobre 2014;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari.
RILEVATO
che:
dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a TCS Tax Consulting Service s.r.l. (di seguito: la società), quale rappresentante fiscale di Meteora Viaggi Israel Ltd, un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2006, aveva rettificato la dichiarazione Iva, recuperando l’Iva non versata ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74-ter, in materia di regime speciale dell’Iva per le agenzie di viaggio; avverso l’avviso di accertamento la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale e la società appello incidentale (relativamente alla pronuncia sulle spese di lite); la Commissione tributaria regionale ha rigettato sia l’appello principale dell’Agenzia delle entrate che quello incidentale della società, in particolare, per quanto di interesse, ha ritenuto che: alla fattispecie doveva applicarsi la norma interpretativa di cui al D.L. n. 69 del 2013, art. 55, che ha disposto che la previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74-ter, comma 3, si interpreta nel senso che l’Iva assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dal territorio comunitario, a diretto vantaggio dei viaggiatori, non è rimborsabile; inoltre, doveva altresì tenersi conto della ulteriore previsione contenuta nel medesimo art. 55, diretta a regolare il regime transitorio, e, quindi, la sorte dei rimborsi già disposti prima della entrata in vigore della suddetta previsione normativa; sotto tale profilo, proprio in considerazione del regime transitorio, i rimborsi già effettuati dovevano essere considerati non più ripetibili dall’amministrazione finanziaria, con conseguente illegittimità della pretesa impositiva;
l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a un unico motivo, cui ha resistito la società depositando controricorso.
CONSIDERATO
che:
preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del controricorso, non risultando prodotta copia dell’avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta, ma solo la ricevuta di spedizione del 4 giugno 2015, difettando la prova della ricezione della raccomandata e, quindi, del perfezionamento della procedura notificatoria per la proposizione del controricorso;
va infatti ribadito (Cass. civ., 27 ottobre 2017, n. 25552; Cass. civ., 4 giugno 2010, n. 13639) che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita;
ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del controricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del controricorso;
con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19,38-ter e 74-ter, nonché della Sesta Dir. Iva n. 77/388/Cee, art. 26, nonché del D.L. n. 69 del 2013, art. 55, per avere erroneamente ritenuto che la circostanza dell’avvenuto rimborso fosse preclusivo, in forza della previsione contenuta nel citato art. 55, secondo periodo, del potere dell’amministrazione finanziaria di procedere al recupero del rimborso;
in particolare, si deduce che non è corretta l’interpretazione data dal giudice del gravame alla suddetta previsione normativa, posto che la previsione relativa alla salvezza dei rimborsi effettuati e quella che prevede che non si dà luogo, comunque, alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore della legge, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, vanno interpretate unitariamente, nel senso che esse hanno la finalità ‘di evitare la riapertura di situazioni oramai definite in senso favorevole al contribuente, mediante l’avvenuto rimborso, prima delle entrata in vigore della norma; mentre, in tutte le ipotesi non ancora definite, come nei casi in cui l’amministrazione finanziaria ha adottato un provvedimento di revoca ovvero vi sia ancora la possibilità di escutere la garanzia fideiussoria prestata a garanzia del rimborso, non può essere impedito il potere dell’amministrazione di recuperare quanto eventualmente rimborsato;
va quindi osservato, con specifico con riferimento alla questione del regime intertemporale previsto dal citato art. 55, che questa Corte (Cass. civ., 6 marzo 2020, n. 6423; Cass. civ., 27 febbraio 2017, n. 4961) ha precisato che la disciplina in esame si pone in contrasto con la Dir. n. 2006/112/CE, art. 310, che ripropone sul punto la regola già stabilita dalla sesta Dir., art. 26, n. 4, ed in base al quale “gli importi dell’IVA imputati all’agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni di cui all’art. 307, effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro”;
ed invero, ancorare la “salvezza” dei rimborsi alla circostanza meramente casuale che, entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 69 del 2013, l’amministrazione finanziaria abbia, o no, recuperato le somme indebitamente rimborsate comporterebbe la rinuncia ingiustificata alla riscossione dell’Iva, che concorre ad alimentare le risorse proprie dell’Unione, oggetto dei rimborsi indebiti non recuperati e determinerebbe, inoltre, una discriminazione tra i contribuenti calibrata sul dato fortuito dell’avvenuto recupero, sicché nel caso in esame, in cui risalta la chiarezza della norma comunitaria, cui quella nazionale ha inteso dare attuazione, la norma va senz’altro disapplicata in riferimento alla fattispecie in esame;
questa opzione si presenta, inoltre, come l’unica costituzionalmente conforme: si consideri che, in relazione ad un’ipotesi speculare, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 39, nella parte in cui dispone che “non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate”, la Consulta ha considerato che la limitazione degli effetti economico-finanziari di cui alla norma retroattiva, nel senso di escludere la ripetibilità delle imposte già (indebitamente) pagate, si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., anche perché finisce per riservare un trattamento deteriore a chi abbia erroneamente corrisposto un’imposta non dovuta rispetto a chi, pur trovandosi nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento (Corte Cost. 320/05; analogo principio si legge, tra le altre, anche in Corte Cost. 416/00);
la non applicabilità, quindi, della previsione contenuta nel citato art. 55, relativa ai limiti di recuperabilità delle somme eventualmente già rimborsate prima della entrata in vigore della disciplina interpretative in esame, comporta la legittimità del recupero compiuto dall’amministrazione finanziaria;
ne consegue che, pronunciando sul ricorso, va dichiarato il rigetto del ricorso originario;
ai fini delle spese, attesa la novità della questione, le spese dei giudizi di merito e del presente giudizio sono interamente compensate.
PQM
La Corte:
pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo sul merito, rigetta il ricorso originario;
compensa interamente le spese di lite dei giudizi di merito e del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022