LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29104/2015 R.G. proposto da:
C.D., erede universale di C.M., D.C.G., D.C.M.C., rappresentate e difese dall’Avv. Maurizio Musci, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 2, presso lo studio Placidi, giusta procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.
– controricorrente –
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Barletta Andria Trani.
– intimata –
avverso la sentenza n. 1380/14/2015 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 16/6/2015.
Udita la relazione svolta dai Consigliere Oronzo De Masi nella Camera di consiglio del 16 novembre 2021 tenuta mediante collegamento da remoto. Le ricorrenti hanno depositato memoria.
RITENUTO
che:
Le contribuenti propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza n. 1380/14/2015 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, depositata in data 26/6/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione con il quale veniva elevato il valore del terreno edificabile, sito in *****, oggetto di compravendita tra C.M. (venditrice) e D.C.G. e D.C.M.C. (acquirenti) da Euro 79.607,00 (valore dichiarato) ad Euro 962.497,00 (valore accertato) – è stata confermata la decisione di primo grado, che ha parzialmente accolto i (riuniti) ricorsi delle predette contribuenti e rideterminato il valore del cespite immobiliare in Euro 850.000,00, ai fini del calcolo della imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Il giudice d’appello, ha respinto il gravame delle contribuenti, le quali avevano chiesto di essere rimesse nei termini d’impugnazione della prima decisione, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., stante il sopravvenuto decesso del difensore, al fine di ottenere la riforma della ingiusta sentenza n. 77/7/12 della CTP di Bari, anche sulla scorta della perizia redatta da un tecnico di parte, ed ha osservato, per quanto qui interessa, che “Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40, comma 3, dispone che se si verifica la morte di una delle parti o difensori di esse il processo si interrompe mentre se detto evento si verifica dopo la discussione non produce effetto” e che, nella fattispecie esaminata, “l’evento si è verificato non solo dopo la discussione ma addirittura dopo la pubblicazione della sentenza e tardivo risulta essere stato l’appello”.
CONSIDERATO
che:
Le ricorrenti lamentano, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 c.p.c., e la conseguente nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente, in quanto contiene affermazioni inconciliabili e risulta del tutto apodittica circa lo specifico oggetto del gravame, costituito dalla inesistenza della notifica del dispositivo della sentenza di primo grado, in quanto effettuata nelle mani di soggetto sconosciuto.
Con il secondo motivo, lamentano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la CTR trascurato la circostanza costituita dalla notifica, in data 11/6/2012, del dispositivo della sentenza pronunciata il 30/4/2012 dal primo giudice, “nelle mani di tale sig.ra D.L.R., che non aveva alcun rapporto né con l’allora precedente difensore delle ricorrenti, né con quest’ultima”, donde l’accoglibilità della chiesta remissione in termini per l’appello, essendo la decisione di primo grado non ancora definitiva.
Con il terzo motivo, lamentano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40, e dell’art. 328 c.p.c., poiché la sentenza della CTR non ha correttamente applicato alla fattispecie esaminata le regole dell’interruzione del processo, in quanto non ha considerato l’ininfluenza dell’evento interruttivo, concernente la perdita della capacità di stare in giudizio della parte o del difensore, intervenuto dopo la discussione della causa in pubblica udienza. Evidenziano le contribuenti che la sentenza della CTP di Bari è stata pronunciata il 30/4/2012, il relativo dispositivo è stato notificato l’11/6/2012 a persona sconosciuta, non già alle parti costituite o al loro difensore, ed il decesso dell’Avv. Francesca Petruzzelli, è avvenuto il *****, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza e la conclusione del giudizio.
Con il quarto motivo, lamentano la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 112 c.p.c., stante l’omessa pronuncia, da parte del giudice di appello, sulla prospettata non correttezza della valutazione del terreno operata dal primo giudice, avuto riguardo alle qualità edificatorie del bene, “che si evincono in perizia giurata dell’Ing. P., tecnico di parte” e che avrebbero dovuto determinare un valore comunque inferiore.
La prima censura è infondata.
La ratio decidendi della sentenza d’appello, sia pure sorretta da sintetiche argomentazioni giuridiche, s’incentra chiaramente sulla circostanza che, nel caso in esame, “l’evento (interruttivo) si è verificato non solo dopo la discussione ma addirittura dopo la pubblicazione della sentenza e tardivo risulta essere stato l’appello” e tanto basta per ritenere insussistente la dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente.
Vero e’, infatti, che l’apparenza della motivazione, alla quale si può parificare la motivazione inesistente, che consente la censura ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, si verifica nel caso in cui essa “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., S.U. n. 22232 del 2016).
Soltanto in questi casi si può parlare, a ragione, di assenza di una motivazione percepibile realmente come tale.
La seconda e la terza censura, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel processo tributario, “l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri la “ignoranza del processo”, ovvero di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali all’ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e il principio di certezza delle situazioni giuridiche.” (Cass. n. 9330 del 2017, Cass. n. 23323 del 2013, Cass. n. 16004 del 2009).
Sono state, altresì, chiarite le ragioni per cui, con riguardo all’isolato precedente difforme (Cass. n. 6048 del 2013), la Corte non intenda discostarsi dall’orientamento di cui sopra, conforme al principio dell’intangibilità del giudicato e della certezza delle situazioni giuridiche e coerente sia ai principi costituzionali che a quelli dell’ordinamento comunitario (Cass. n. 23323/2013).
Ciò non di meno, le ricorrenti deducono che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto passata in giudicato la prima sentenza, pronunciata il 30/4/2012, nonostante la inesistenza/nullità della comunicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in quanto effettuata, in data 11/6/2012, al difensore, Avv. Francesca Petruzzelli, deceduto il *****, mediante consegna a mani di D.L.R., persona asseritamente priva di qualsivoglia relazione con il professionista e con le stesse contribuenti.
Ad avviso delle odierne impugnanti, dunque, non può non essere valutata la circostanza, ricavabile dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del coniuge dell’Avv. Petruzzelli, che il legale già “dal ***** per gravissimi motivi di salute, praticamente non ha più esercitato la professione e non era più presente in studio”.
Anzitutto, va richiamato il principio in forza del quale “L’attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova nel processo tributario ostacolo invalicabile nella previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, giacché finirebbe per introdurre eludendo il divieto di giuramento e di prova testimoniale – un mezzo di prova non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo.” (Cass. n. 32568 del 2019, Cass. n. 6755 del 2010).
Tanto premesso, non risulta contestata la circostanza che la comunicazione del dispositivo della sentenza della CTP di Bari alle parti costituite, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, venne inviata dalla segreteria all’indirizzo dichiarato dal difensore, avente studio in *****, domicilio eletto, per cui valgono le regole dettate dal D.Lgs. n. 546 del 1982, artt. 16 e 17, le quali prevalgono sulle diverse prescrizioni del codice di procedura civile (Cass. n. 12908 del 2007).
Ne discende che non è sufficiente la generica contestazione della validità della notificazione dell’avviso della segreteria della CTP, avvenuta a mezzo del servizio postale atteso che, nel caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata, si applicano le formalità concernenti il servizio postale ordinario e ove la consegna sia avvenuta a persona diversa dal destinatario, la quale si sia dichiarata “autorizzata al ritiro della posta”, deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di “incaricato”, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l’atto e, per vincere la presunzione derivante dalla consegna a tale persona, occorre provare che il consegnatario non era né dipendente del notificando né addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario, prova nella specie mancata.
Pertanto, non è censurabile l’affermazione, contenuta nella impugnata sentenza, secondo cui il decesso dell’Avv. Petruzzelli, difensore delle contribuenti nel giudizio di primo grado, costituisce evento ininfluente, ai fini del decidere, perché intervenuto ben oltre il termine finale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40, ovvero “dopo la pubblicazione della sentenza”.
L’evento interruttivo, infatti, si è verificato tra un grado e l’altro del processo, quello ricompreso tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione del gravame.
Per tutte queste ragioni, nella fattispecie in esame, è stato correttamente ritenuto privo di rilievo l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, a seguito della L. n. 69 del 2009, pur essendone riconosciuta l’applicabilità al rito tributario (Cass. n. 12544 del 2015, Cass. n. 8715 del 2014, Cass. n. 3277 del 2012).
Del resto, questa Corte ha avuto modo di precisare che la causa non imputabile alla parte, che consenta di accogliere l’istanza di remissione in termini, consiste in un fatto, esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, che deve essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale, e non può risolversi in una mancanza di diligenza, né consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore (cfr. Cass. n. 15908 del 2006), non potendo la remissione in termini essere motivata ma da uno stato di salute non ottimale a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie (cfr. Cass. S.U. n. 32725 del 2018).
Facendo applicazione dei suddetti principi, è stato ritenuto sussistente “un legittimo impedimento del difensore, stante la gravità del malore, improvviso ed imprevedibile, tale da incidere sull’attività professionale dello stesso, rendendogli impossibile il compiere atti ad essa relativi, altresì considerando che tale malore non aveva neppure consentito all’altro difensore di provvedere in sua sostituzione non essendo siti gli studi legali dei due Avvocati nella stessa città;” (Cass. n. 21304 del 2019).
Diverso, tuttavia, è il caso in esame, in quanto, nonostante la incontestata gravità della malattia che ha colpito il difensore delle contribuenti, non v’e’ prova che la stessa potesse equipararsi ad un evento improvviso ed imprevedibile, tale cioè da incidere sull’attività professionale del professionista in modo talmente stringente da rendere impossibile il compimento degli atti ad essa relativi, neppure provocando l’intervento di altro difensore al fine di provvedere in sua sostituzione all’impugnazione della decisione di primo grado.
La quarta ed ultima censura è infondata in quanto era senz’altro precluso al giudice di appello il nuovo esame nel merito della controversia.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso e condanna in solido le ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022