Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1030 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5515/2013 R.G. proposto da:

F.M.A., in proprio quale soggetto solidalmente responsabile per la società Formar di T. e F.

& C. s.n.c., nonché in qualità di liquidatore della predetta società (ora estinta), con l’avv. Antonio Azzolini, nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via Gregorio VII, n. 474 (studio legale avv. Vittoria Mezzina);

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, n. 37/13/12, pronunciata in data 23 aprile 2012 e depositata in data 12 luglio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07 dicembre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Basile Tommaso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La società Formar snc ed i soci T.S. e F.M. erano attinti da avvisi di accertamento con ripresa a tassazione per l’anno di imposta 2004, rispettivamente a fini Irap Iva e Irpef secondo il sistema degli studi di settore D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d).

Esperito il ricorso, le ragioni erano apprezzate dal giudice di prossimità che annullava gli atti impositivi, mentre sull’appello dell’Ufficio, la CTR riformava la prima sentenza, confermando la ripresa a tassazione.

Donde ricorre per cassazione il sig. F.M., in proprio, quale socio responsabile e liquidatore della predetta società, affondandosi a tre motivi di ricorso, cui resisteva l’Avvocatura dello Stato con tempestivo controricorso.

All’udienza del 14 marzo 2019 il Collegio rilevava non essere stata evocata in giudizio l’altra socia, litisconsorte necessaria nel processo tributario relativo ad una società di persone e, di conseguenza, adottava ordinanza interlocutoria con invito ad integrare il contraddittorio, disponendo il rinvio a nuovo ruolo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre rilevare che non è stato integrato il contraddittorio. Dall’esame degli atti e da una verifica del sistema informatico di questa Corte (SIC) non risulta costituita la socia T.S..

Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Le spese possono essere compensate, in ragione del (disatteso) dovere di integrazione del contraddittorio che grava su entrambe le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile mancata integrazione del contraddittorio.

Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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