Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1035 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18730/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA FITNESS CENTER, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Franco Massimo Bambagioni, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Rossana Tebaldi, in Roma, viale Mazzini n. 114/b;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 652/5/2015 depositata il 23 marzo 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 maggio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, veniva accolto l’appello proposto dalla Associazione Sportiva Fitness Center avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze n. 194/9/2012 con cui era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso due avvisi di accertamento ed un atto di irrogazione sanzioni per II.DD. e IVA per l’anno di imposta 2005.

2. La CTR in particolare, sul presupposto che le riprese fossero state precedute da una verifica fiscale, riformava la decisione di primo grado accogliendo la doglianza preliminare di mancato rispetto del termine dilatorio del contraddittorio endoprocedimentale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, dichiarando per l’effetto la nullità degli atti impugnati.

3. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia per tre motivi, cui resiste la contribuente con controricorso, che illustra con memoria. CONSIDERATO che:

4. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 52, per aver la CTR indebitamente ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per mancato rispetto del termine dilatorio.

5. Va preliminarmente esaminata e disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso e del motivo, articolate in controricorso in quanto la doglianza in esame non può essere considerata nuova, dal momento che nella sintesi dello svolgimento del processo la stessa sentenza impugnata riporta che la questione del mancato rispetto del termine dilatorio ai fini del contraddittorio endoprocedimentale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, era già contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed è stata riproposta come motivo d’appello, peraltro esaminata e accolta dalla CTR per mancato decorso del termine di 60 giorni dal rilascio del verbale di chiusura delle operazioni con assorbimento delle ulteriori doglianze.

Nel corpo della motivazione, a pag.3 della sentenza, il giudice d’appello esplicitamente afferma che la regola dev’essere applicata anche nei casi in cui l’avviso di accertamento sia stato emesso a seguito del reperimento di documenti in sede di accesso e, dunque, fa chiaro riferimento al rilascio di verbale di acquisizione della documentazione.

6. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. In punto di fatto il Collegio osserva che la stessa contribuente afferma, a pag. 12 del controricorso, che gli avvisi di accertamento impugnati sono stati notificati nel dicembre 2010, e che in occasione dalla verifica fiscale con accesso mirato del ***** presso i locali aziendali è stata consegnata alla contribuente la copia del processo verbale di accesso e acquisizione documenti, come si legge d’altro canto anche a pag. 2 della sentenza, ma il giudice d’appello ha ritenuto necessaria l’adozione di un ulteriore processo verbale di conclusione delle operazioni relativo all’intera fase amministrativa.

7. Orbene, il contenuto del verbale è riprodotto a pag. 5 del ricorso e riporta chiaramente che è stata acquisita documentazione anche per l’anno di imposta per cui è causa, il 2005, (es. fatture passive 2005, cedolini dipendenti e collaboratori 2005, affiliazione alla FIPCF 2005, atto costituivo ecc..), senza che abbia rilevanza ai fini del contraddittorio endoprocedimentale il fatto che l’autorizzazione alla verifica fosse stata data per l’anno 2007.

8. Infatti, l’atto di autorizzazione dell’accesso ai locali dell’impresa, reso ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 52, in esito a valutazione della necessità di incidere sull’andamento e sulla riservatezza della gestione imprenditoriale, al fine di riscontrare eventuali evasioni ed infrazioni alla disciplina dell’IVA, non circoscrive l’ambito dell’ispezione all’epoca del verificarsi dei fatti apprezzati per detta valutazione; l’ispezione medesima resta rivolta a scoprire violazioni, non solo a fornire conforto dimostrativo alle inosservanze al momento conosciute o sospettate, di modo che non subisce, sotto il profilo temporale, limitazioni diverse da quelle attinenti al potere di accertamento e, una volta che sia autorizzata sulla scorta dei dati a disposizione, può investire anche circostanze diverse, influenti per la revisione delle posizioni del contribuente, nell’arco di tempo in cui è esercitabile detto potere. (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 334 del 13/01/2021, Rv. 660295 – 01). Sicché è legittima l’estensione delle verifica anche ad anni di imposta antecedenti rispetto a quello oggetto di autorizzazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 429 del 14/01/2015, Rv. 634235 – 01), come avvenuto nel caso di specie, ricadenti nell’ambito in cui è esercitabile il potere di accertamento, fatto incontestato.

9. Per effetto di tale attività, dal momento che nella fattispecie vi è stato un accesso in data *****, benché esso sia stato diretto alla mera acquisizione di documentazione, lo Statuto, art. 12, comma 7, trova applicazione. Infatti, la Corte ha già chiarito anche di recente che “Il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 1497 del 23/01/2020, Rv. 656674 – 01). Correttamente dunque è stato rilasciato alla contribuente il processo verbale di accesso e acquisizione documenti.

10. E’ poi contrario alla giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale sarebbe sempre necessaria la notifica di un processo verbale di constatazione anteriormente alla notifica di un avviso di accertamento. Al proposito va ribadito che “In materia di garanzie del soggetto sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale redatto ai sensi della L. n. 4 del 1929, art. 24, deve attestare le operazioni compiute dall’Amministrazione, sicché, nel caso di accesso mirato all’acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l’indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l’adozione di un’ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 12094 dell’08/05/2019, Rv. 653852 – 01). Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale insegnamento cui non si è conformato il giudice d’appello poiché dalla data di rilascio del verbale il ***** a conclusione dell’accesso istantaneo è decorso il termine dilatorio di 60 giorni, ampiamente rispettato prima della notifica dell’atto impositivo, intervenuta a dicembre 2010, senza necessità di notifica di un ulteriore p.v.c..

11. In conclusione, il primo motivo ricorso va accolto e restano assorbiti gli ulteriori due motivi, con i quali viene ribadita la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ed è proposta una particolare interpretazione della sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 18184 del 2013, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in materia di prova di resistenza nel contraddittorio endoprocedimentale ai fini IVA.

12. La sentenza impugnata dev’essere in ultima analisi cassata e rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo ricorso, assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa composizione, in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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