Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1038 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4966-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3864/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per l’annullamento della sentenza della C.T.R. del Lazio, n. 3864/2019, dep. 25.6.2019, che in controversia su ricorso di G.P. avverso l’atto di contestazione preceduto da invito notificato il 13.8.2015, per Irpef, relativamente alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2005 ed in ordine alla mancata indicazione di attività finanziarie detenute in Paesi esteri a fiscalità privilegiata, accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo inapplicabile alla fattispecie il cd. raddoppio dei termini per l’accertamento.

La CTP aveva respinto il ricorso di parte, in ragione della insussistenza dei motivi addotti dal contribuente, osservando che “la Guardia di Finanza, nell’ambito del procedimento penale attivato dalla Procura, aveva comunicato i fatti contestati alla Agenzia delle Entrate, così come obbligo di legge”, sottolineando, inoltre, che “si trattava di disponibilità detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, per i quali la legge determina il raddoppio dei termini per la notifica dell’accertamento”.

La CTR, nell’accogliere l’appello, ha statuito che “il punto centrale dell’odierna controversia è la valutazione sulla natura giuridica della disposizione contenuta nel D.L. n. 78 del 2009, art. 12, in ordine alla presunzione di imponibilità di capitali esteri”. Osserva come sull’argomento sia intervenuta anche la Cassazione, chiarendo che la disposizione in esame ha natura sostanziale, e non meramente procedimentale; con la conseguenza che ad essa non può darsi una applicazione retroattiva, in specie sul raddoppio dei termini per l’accertamento (richiama Cass. n. 2662/2018).

Il contribuente è rimasto intimato.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR violato il principio di irretroattività della norma tributaria.

CONSIDERATO

che:

non ricorrono le condizioni per la trattazione della causa ex art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione quinta.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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