LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15483-2018 proposto da:
REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato DOMENICA VARONE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1136/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGOIONALE DEL MOUSE, depositata il 24/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che la Regione Molise propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Isernia, la quale aveva accolto l’impugnazione di R.A. avverso un avviso di accertamento per tasse automobilistiche, relativo all’anno 2012;
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, mediante il quale la Regione lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1983, art. 5, della L. n. 60 del 1986, art. 3 e dell’art. 149 c.p.c., comma 3, nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, della L. n. 890 del 1982, art. 14, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 149 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, poiché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto tardivo l’atto di accertamento, consegnato a Poste Italiane entro il terzo anno successivo a quello d’imposta, ancorché ricevuto dopo la scadenza del termine;
che l’intimato si è costituito con controricorso;
che, riguardo al primo ed unico motivo di ricorso, il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono – per il notificante – al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e – per il destinatario – al momento della ricezione, è stato sottoposto alla valutazione delle Sezioni Unite di questa Corte dall’ordinanza n. 15545 del 21 luglio 2020;
che, pertanto, appare necessario attendere la predetta pronunzia.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo il processo.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022