LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13243/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Illva Saronno Holding s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Giontella, con domicilio presso il suo studio in Roma, via Cardinal De Luca n. 10;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia-Milano, n. 60/06/11 pronunciata il 10 marzo 2011 e depositata il 07 aprile 2011, non notificata.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Locatelli Giuseppe che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
nessuno comparso per le parti, non essendo stata proposta istanza di discussione.
FATTI DI CAUSA
La società contribuente, operante nel settore della produzione e distribuzione di liquori, proponeva istanza di rimborso delle imposte sui redditi cautelativamente versate – ma asseritamente non dovute -per gli anni 2004 e 2005, rispettivamente di importo pari a Euro 1.062.642,00 ed Euro 1.006.154,00. Impugnava quindi il silenzio rigetto, lamentando esserle stati indebitamente attribuiti i profitti della ILLVA Lugano S.A., da essa controllata indirettamente, perché maturati in Paese a fiscalità privilegiata con aliquota del 6,4% in rapporto all’incidenza del 36% in allora prevista dall’Ires italiana.
L’Ufficio rilevava il controllo totale dell’italiana sull’elvetica per il tramite dell’olandese HABV detenuta al 100% dall’italiana e, a sua volta, avendo nel suo patrimonio il 100% delle partecipazioni nell’elvetica, ritenuta mera articolazione fittizia e non operativa, con la mera sede legale nella Confederazione, ma con direzione e controllo in Italia, dove si concentra produzione, export e definizione delle strategie di mercato. Concludeva quindi per la correttezza del proprio operato amministrativo e per la piena applicabilità del D.P.R. n. 916 del 1987, art. 167.
I gradi di merito erano favorevoli alla contribuente, in forza del giudicato esterno rinvenuto nella sentenza della CTR di Milano n. 60/49/08, pronunciata il 10 aprile 2008, che aveva ritenuto esistente e realmente operante l’affiliata svizzera, anche sulla scorta delle risultanze di un’indagine penale relativa a reati tributari.
Ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico articolato motivo, cui replica la parte privata con tempestivo controricorso e depositando altresì memoria in prossimità dell’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Viene proposto unico motivo di ricorso.
Con l’unico motivo si profila doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 167.
In altri termini, si contesta la portata del giudicato esterno perché teso a coprire fatti suscettibili di mutamento nel corso degli anni, ingessando così indebitamente l’autonomia della (c.d.) obbligazione tributaria che sorge in ragione di anno fiscale.
Il tema è stato affrontato da questa Corte con la ricordata sentenza resa a Sezioni unite n. 13916/2006, ove ha equiparato il giudicato intervenuto fra le stesse parti e sul medesimo oggetto (c.d. giudicato interno) con quello intervenuto fra le stesse parti, ma su oggetto connesso o, comunque, parzialmente differente (c.d. giudicato esterno). La sentenza sottolinea l’importanza del giudicato non solo per la certezza dei rapporti fra le parti nel giudizio, ma anche la sua rilevanza generale, quale incontrovertibilità degli accertamenti e delle statuizioni ivi svolte, a garanzia della sicurezza dei traffici, delle situazioni giuridiche soggettive di ciascuno, prevenendo – di riflesso – contraddizioni interne al sistema giuridico nelle rappresentazioni degli stessi fatti o di fatti fra loro collegati.
Non di meno, la portata erga omnes del giudicato esterno dev’essere bilanciata con il diritto costituzionale all’effettività della giustizia e all’effettività dell’azione personale esperita, ove si richiede un accertamento proprio in relazione ad ogni domanda proposta al giudice. In tal senso, e con particolare riguardo alla materia tributaria, questa Sezione è intervenuta affinando i termini in cui l’autonomia dell’obbligazione tributaria -usualmente legata all’annualità dell’imposta- possa risentire di statuizioni coperte dal giudicato, relative a medesimo tributo su annualità diverse. Esclusa la rilevanza riflessa di statuizioni su profili motivi o procedurali, si è affermata la rilevanza esterna del giudicato per quei tratti fissi e, per così dire, verosimilmente stabili nel lungo periodo (cfr. Cass. V, n. 1037 del 2014, Cass. n. 15690 del 2017). Tale non può considerarsi l’attività reale della controllata (per interposta persona) elvetica, ben potendo risultare attiva negli anni 2002 e 2003, come accertato dalla CTR per la Lombardia con la pronuncia passata in giudicato posta a base della sentenza qui in scrutinio, e, successivamente, divenire mero recapito di ordini ritrasmessi e, poi, evasi dalla casa madre.
Irrilevante è poi, peraltro, il riferimento alle indagini penali, sia perché la permeabilità delle istruttorie fra i due plessi giurisdizionali è esclusa dai principi, prima ancora che da specifiche disposizioni di legge, sia perché gli spunti offerti dal giudice penale risultano autonomamente valutati ed apprezzati, ponendosi a base della pronuncia sul cui giudicato poggia la sentenza gravata in questa sede. Il che riduce ad irrilevanza quanto affermando p. es. a pag. 22 del controricorso, ove si richiamano diversi indizi di effettiva attività della controllata elvetica sia entro i confini della Confederazione, sia nei mercati austriaco e nordamericano: invero, la gravata sentenza non svolge accertamento autonomo – come pure avrebbe potuto e dovuto fare – ma si adagia sull’autorità del giudicato, a sua volta maturato secondo elaborazione autonoma di indagini importate aliunde, sicuramente ritraenti una fotografia della realtà limitata agli anni 2002 e 2003. L’accoglimento dell’eccezione di giudicato, infatti, induce la CTR ad assorbire ogni altra domanda ed eccezione.
Va allora ribadito il seguente principio di diritto, per cui l’organizzazione imprenditoriale in generale e l’effettività dell’attività in particolare non sono elementi stabili e permanenti nel tempo, tali da essere coperti d’autorità di giudicato di anni precedenti, ma debbono essere oggetto di indagine, potendo le sentenze pregresse valere come base di partenza per verifiche puntuali ed attualizzate.
Nel caso specifico, poi, trattandosi di rimborso, grava sul contribuente l’onere della prova delle esimenti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 167, comma 5, che, proprio in quanto esimenti, debbono avere la robustezza del superamento di una presunzione di legge, posta a tutela dell’elusione.
In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento, con rinvio alla CTR per la Lombardia, sezione di Milano, affinché accerti l’effettiva attività della controllata elvetica nei periodi di imposta per cui è controversia.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia – Milano, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022