LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35620/2019 proposto da:
S.E., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38, presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 16/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/10/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO
che:
1. – O.E. è cittadino nigeriano.
Ha raccontato di essere fuggito dal suo paese per le minacce subite da parte di un gruppo di culto di cui era membro il fratello, gruppo che già in precedenza aveva effettuato una spedizione punitiva ai suoi danni durante la quale era rimasta uccisa la madre.
2. – Il Tribunale di Firenze ha ritenuto inverosimile il racconto ed ha rigettato la richiesta di protezione internazionale. Ha inoltre escluso una qualche situazione di conflitto armato generalizzato in Nigeria ed ha altresì escluso la protezione umanitaria a causa della scarsa integrazione del ricorrente in Italia.
3. – O. ricorre con 5 motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO
Che:
5. – Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3. Il ricorrente rimprovera al Tribunale di aver violato i criteri, previsti da quell’articolo, in base ai quali giudicare della attendibilità del suo racconto, ed in particolare di avere giudicato non credibile la storia narrata senza un adeguato approfondimento istruttorio circa la situazione del paese di origine.
5.1.- Il secondo motivo ribadisce questa censura sotto forma di omesso esame di un fatto rilevante, vale a dire di un fatto esposto dallo stesso ricorrente nella sua narrazione.
5.2.- Invero, va ribadito che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/2020).
Qualora il racconto risulti inverosimile in base ad uno di quei criteri, non è violato l’obbligo di cooperazione istruttoria se si omette una diversa valutazione in base ad un altro criterio: il Tribunale ha riscontrato contraddizioni nel racconto e questo basta a rendere motivato il giudizio sulla credibilità, che non può qui essere sindacato altrimenti, se non rivalutando diversamente il fatto.
Va inoltre osservato che il Tribunale ha invece operato un riscontro sulla situazione delle sette in Nigeria come risulta a pagina 6 della motivazione.
6. – Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): il ricorrente rimprovera al Tribunale di aver fatto riferimento a fonti di conoscenza (Easo in particolare), ma senza citarne il contenuto.
Inoltre, oppone a quelle fonti, delle altre.
Il motivo è infondato.
Il giudice di merito deve fare riferimento, onde verificare una situazione di conflitto armato generalizzato, a fonti attendibili ed aggiornate, ma non necessariamente deve riportarne il contenuto, in parte o per intero, bensì è sufficiente che faccia riferimento a quel contenuto citando la fonte.
7. – Il quarto ed il quinto motivo si riferiscono alla protezione umanitaria.
Il quarto denuncia omessa o insufficiente motivazione, ed il quinto invece violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.
I motivi mettono entrambi in evidenza la mancanza di comparazione tra la situazione del paese di origine e l’integrazione in Italia, e soprattutto, l’aver ricavato la prima dalla vicenda personale del ricorrente.
I motivi sono fondati.
Il Tribunale, infatti, quanto alla situazione del paese di origine afferma che ” alla luce delle considerazioni sopra esposte in sede di disamina del racconto del richiedente, non si può affermare che quest’ultimo, lasciando la Nigeria, si sia in concreto allontanato da una condizione di deprivazione dei diritti umani” (p. 9). Dove è evidente che se vi sia una violazione dei diritti umani nel paese di origine, non è ricavabile dalla personale vicenda del ricorrente o meglio, dalle ragioni che lo hanno indotto a fuggire, le quali ben possono consistere in condizioni diverse da quelle che hanno originato la fuga: queste non dovute a violazione di diritti, quelle si.
8. – Il ricorso va accolto in questi termini.
P.Q.M.
La Corte accoglie quarto e quinto motivo, rigetta gli altri. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022