Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1063 del 14/01/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13282/2017 proposto da:

COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Denza 50-A, presso lo studio dell’avvocato Nicola Laurenti, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Avella, Fabio Maria Ferrari;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini 4, presso lo studio dell’avvocato Aldo Pinto, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Saltalamacchia;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, depositata il 30/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/11/2021 dalla relatrice Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– il Comune di Napoli impugna l’ordinanza emessa dal Tribunale a seguito di domanda di liquidazione e condanna al pagamento dei compensi professionali proposta dall’avvocato G.M. nei confronti dell’Ente;

– assumeva il legale di avere svolto ventinove giudizi civili a tutela del patrimonio del Comune in forza di contratto del 16 dicembre 1998 su incarico della R. Gestioni s.p.a., appaltatrice del servizio pubblico di inventariazione e gestione del patrimonio comunale;

– si costituiva il Comune che svolgeva eccezioni preliminari e di merito;

– all’esito del procedimento, svoltosi secondo la disciplina del rito sommario speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, il Comune è stato condannato al pagamento di Euro 77.852,98, oltre interessi e spese di lite;

– la cassazione dell’ordinanza di condanna è chiesta dal Comune con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste con controricorso l’avv.to G..

CONSIDERATO

che:

– con atto del 8 ottobre 2021 il Comune a mezzo del difensore munito di procura speciale ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di voler rinunciare al ricorso per cassazione;

– nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c..

– trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008);

– gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016).

– ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;

– nella specie, l’atto di rinuncia è stato sottoscritto dal difensore della controparte, munito del relativo potere;

– il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.

– si dà atto che non opera, per il caso di rinuncia del ricorso per cassazione, il raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio compensa le spese del presente giudizio.

Dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472