Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1064 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 38409/19) proposto da:

B.E., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Alberto Zito, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Piazza in Lucina, n. 26;

– ricorrente –

contro

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI LATINA, (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA e CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI ROMA – VELLETRI e CIVITAVECCHIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma emessa nel procedimento di reclamo iscritto al N.R.G. 5346/2017 (rep.

370/2019), pubblicata il 16 maggio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 novembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il P.G., in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. Jacopo Vavalli, (per delega) nell’interesse del ricorrente.

FATTO E DIRITTO

constatata l’incompatibilità del Cons. Luca Varrone a comporre il collegio – per la fissata udienza dell’11 novembre 2021 – ai sensi dell’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 2), atteso che l’Archivio notarile distrettuale di Latina si è costituito a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, in persona dell’Avvocato dello Stato Federica Varrone;

rilevata la necessità del differimento della causa a nuovo ruolo per la specificata ragione.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione della Camera di consiglio, il 20 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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