Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.107 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37030/2019 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in Roma Viale G.

Mazzini, 6, presso lo studio dell’avvocato Agnitelli Manuela, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/10/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO

Che:

1. – P.M. è cittadina russa. Ha raccontato di essere stata vittima della violenta gelosia dell’ex marito che non vedeva di buon occhio la sua relazione con un fidanzato italiano. Costui andava a trovarla in Russia ed i due non nascondevano la loro relazione, frequentandosi abitualmente. Secondo la versione della ricorrente il marito avrebbe anche mandato dei sicari per malmenarla.

2. – Il Tribunale di Roma ha ritenuto non credibile il racconto della ricorrente; ha rigettato la protezione internazionale ritenendo di escludere situazioni di conflitto armato generalizzato in Russia; infine ha ritenuto priva di allegazione la richiesta di protezione umanitaria.

3. – Il ricorso è basato su tre motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente e non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

Che:

5. – Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3.

La ricorrente si duole del giudizio di inverosimiglianza del suo racconto e ritiene di aver compiuto ogni sforzo per riferire in modo attendibile la sua vicenda. Osserva che nient’altro era richiesto ai fini di una positiva valutazione del suo racconto.

Il motivo è infondato.

La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/2020).

Il Tribunale ha ritenuto contraddittorie le dichiarazioni del ricorrente evidenziando tra l’altro aspetti, anche da un punto di vista temporale, incompatibili con la vicenda narrata, e questi dubbi di coerenza del racconto, peraltro non adeguatamente censurati, sono sufficienti a giustificare la decisione.

6. – Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14.

La ricorrente contesta al Tribunale di non avere adeguatamente valutato la situazione del paese di origine non solo quanto alla eventualità di situazioni di cui dell’art. 14, lett. A) e B), ma anche quanto all’accertamento della esistenza di un conflitto armato generalizzato.

Il motivo è infondato ma va corretta la motivazione.

Il Tribunale, per valutare l’esistenza di un conflitto armato nel paese di origine, si avvale del sito “*****” della Farnesina.

Costituisce principio interpretativo ripetutamente affermato che nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale “*****”, il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati (cfr. Cass. 8819/2020; Cass. 20334/2020).

Tuttavia, nonostante il ricorso ad una fonte non utile per la conoscenza di situazioni di conflitto armato, queste ultime ben possono ricavarsi da fatti notori; anche il fatto notorio è fonte di conoscenza di una situazione politico-sociale, ed anche il fatto notorio, dunque, può essere utilizzato per accertare se in un dato Paese sia in corso un conflitto armato generalizzato oppure no: nel caso della Russia, è fatto notorio che non vi sia guerra interna (v. anche Cass. 8819/2020).

7. – Il terzo motivo, che verte sulla protezione umanitaria, deve allo stesso modo rigettarsi: il Tribunale ha escluso violazioni di diritti fondamentali in Russia, e la conferma di tale accertamento ben può dedursi anche essa da fatti notori.

8. – Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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