Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1070 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8636/2017 proposto da:

FinMoney sas di G.M. e C., in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 21-23, rappresentata e difesa dall’Avv. Settimio Di Salvo;

– controricorrente –

contro

Imi Sud srl, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ludovisi 35, rappresentata e difesa dall’Avv. Benedetto Migliaccio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 750/2016 della Corte di Appello di Napoli, depositata il 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7/12/2021 dal relatore Dott. DARIO CAVALLARI.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La FinMoney sas ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la Imi Sud srl, chiedendone la condanna a corrispondere Euro 20.880,04, oltre interessi convenzionalmente pattuiti.

Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 7 del 2009, ha accolto la domanda.

La Imi Sud srl ha presentato appello che la Corte d’Appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 750 del 2016, ha accolto limitatamente alla determinazione degli interessi dovuti, quantificati in misura pari a quella legale.

La FinMoney sas ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

La Imi Sud srl ha resistito con controricorso.

La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Corrado Mistri, ha depositato memorie, chiedendo il rigetto del ricorso.

1. La FinMoney sas ha depositato il 6 dicembre 2021 atto di rinuncia conseguente ad una transazione intervenuta fra le parti che, peraltro, non risulta sia stato notificato od altrimenti portato a conoscenza della Imi sud srl.

Si ritiene, pertanto, atteso che il detto deposito è avvenuto il giorno prima dell’udienza, di rimettere la causa sul ruolo, in modo che la Imi Sud srl possa prendere posizione in ordine alla menzionata rinuncia, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, nell’eventualità che sia stato raggiunto un accordo al riguardo.

P.Q.M.

La Corte;

– rimette la causa sul ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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