LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20506/2017 proposto da:
Calcestruzzo s.r.l., in liquidazione (C.F.: *****), con sede in *****, in persona del liquidatore e legale rappresentante D.M.M., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Pierluigi da Palestina n. 63, presso lo studio degli Avv.ti Mario Contaldi, (C.F.: CNTMRA33C20U501M), Gianluca Contaldi, (C.F.:
CNTGLC67L19H5011) e Stefania Contaldi, (C.F.: CNTSFN71H48H501Y), che, giusta procura speciale in calce al ricorso, la rappresentano e difendono, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, con l’Avv. Alberto Rangone, (C.F.: RNGLRT62R10A182K);
– ricorrente –
contro
CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a., con unico socio (C.F. *****), in persona del Presidente e amministratore delegato legale rappresentante pro tempore Prof.
M.M., con sede in *****, rappresentata e difesa, come da procure speciali in calce al controricorso, in via congiuntiva e disgiuntiva, dagli Avv.ti Alberto Boria, del Foro di Torino (C.F.:
BRLLRT57A28L2I9J) e Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta, del Foro di Roma (C.F.: PLLFRZ63ROIF205B), presso lo studio del quale è
elettivamente domiciliata, in Roma al Viale dei Parioli n. 98;
– controricorrente –
e Mediocredito Italiano s.p.a., (C.F.: *****), con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti Giuseppe F.M. La Scala, (C.F.: LSCGPP60D18L219B) e Luciana Cipolla, (C.F.: CPLLCN69E65F205Y) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, al Corso Francia n. 25;
– controricorrente –
e Intesa Sanpaolo s.p.a., con sede legale in *****, (C.F.:
***** – P.IVA: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe F.M. La Scala (C.F.: LSCGPP60D18L219B) e Luciana Cipolla (C.F.:
CPLLCN69E65F205Y) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, al Corso Francia n. 25;
– controricorrente –
Regione Piemonte;
– intimata –
avverso la sentenza n. 203/2017 emessa dalla Corte d’Appello di Torino in data 26/01/2017 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto in fatto che:
– con atto di citazione notificato in data 9/9/2011 la Calcestruzzo s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Torino Intesa Sanpaolo s.p.a., la Banca del Mezzogiorno e la Regione Piemonte, deducendo che: quale azienda colpita dall’alluvione del 1994, in data 21.7.1995 aveva stipulato un contratto di mutuo agevolato, ex lege n. 35 del 1995, con l’allora Banca Commerciale Italiana s.p.a., mutuo dell’importo di originarie Lire 92.000.000 erogato in data 19.10.1995; con Delib. 13 marzo 2003, aveva ottenuto, da parte di MCC s.p.a., l’ammissione ad un ulteriore finanziamento agevolato ex lege n. 228 del 1997, per l’importo di Euro 890.402,68; aveva, dunque, ottenuto due distinti finanziamenti agevolati, il primo disciplinato dalla L. n. 35 del 1995, il secondo dalla L. n. 228 del 1997; con l’entrata in vigore della L. 19 ottobre 2004, n. 257 (che aveva convertito il D.L. n. 220 del 2004), all’art. 1-bis, erano state introdotte due ulteriori agevolazioni, a valere sui finanziamenti ex lege n. 228 del 1997 e, in particolare, a) l’innalzamento del contributo a fondo perduto, della L. n. 35 del 1995, ex art. 3-bis, dal 30 al 75% dei danni subiti a seguito dell’alluvione, contributo da defalcarsi dal finanziamento ottenuto ai sensi della L. n. 228 del 1997; b) l’allungamento a 25 anni (di cui tre di preammortamento) della durata del finanziamento ex lege n. 228 del 1997, stipulato con il Mediocredito Italiano; sussisteva il suo diritto alla estinzione del finanziamento ex L. n. 35 del 1995, atteso che della L. n. 228 del 1997, art. 4 quinquies, commi 4 e 5, avevano stabilito che l’ottenimento del finanziamento previsto dai comma 1 del citato articolo comportasse l’ulteriore beneficio della estinzione con fondi pubblici del finanziamento L. n. 35 del 1995, in precedenza ottenuto e che tale estinzione dovesse considerarsi un contributo in conto capitale; invece la banca finanziatrice (Intesa Sanpaolo) aveva richiesto il saldo del finanziamento in questione, addebitandole su un c/c tale saldo; nonostante la presentazione della relativa domanda, il Mediocredito Centrale non aveva erogato l’ulteriore 45% dei danni a titolo di aumento del fondo perduto né aveva predisposto la proroga della durata;
– l’attrice chiedeva, pertanto, accertarsi la inesistenza di alcun debito nei confronti di Intesa Sanpaolo in relazione al saldo del c/c citato e al finanziamento ex L. n. 35 del 1995 e dichiararsi l’estinzione del finanziamento con fondi pubblici, nonché il suo diritto all’aumento del contributo a fondo perduto pari all’ulteriore 45% e alla proroga a 25 anni; in caso di rigetto di tali domande, chiedeva dichiararsi che la perdita del suo diritto ad ottenere la estinzione del finanziamento ex lege n. 35 del 1995, l’allungamento del piano di ammortamento e l’aumento dei 45% del finanziamento era imputabile a colpa della Intesa Sanpaolo e/o del Mediocredito Centrale Regione Piemonte e condannarsi la precitata banca al risarcimento dei danni;
– si costituiva in giudizio la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a., chiedendo la reiezione delle domande attoree;
– gli altri convenuti (Regione, Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano) non si costituivano;
– in data 29.9.2011 il Tribunale di Milano, su ricorso del Mediocredito Italiano Spa, pronunciava il Decreto Ingiuntivo n. 32248 del 2011, con il quale veniva ingiunto alla Calcestruzzo il pagamento, a favore della ricorrente, della complessiva somma di Euro 1.259.664,13;
– a seguito dell’opposizione proposta dalla Calcestruzzo, la causa, a seguito di ordinanza con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato la propria incompetenza e nullo il decreto ingiuntivo, veniva decisa, previa riunione dei due giudizi, con sentenza n. 7763/14 del 2.12.2014 dal Tribunale di Torino, il quale rigettava le domande proposte dalla Calcestruzzo nei confronti di Intesa Sanpaolo e di Mediocredito Italiano, condannando la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a. a pagare alla Calcestruzzo s.r.l. la somma di Euro 531.767,45 a titolo di risarcimento dei danni;
– avverso tale sentenza proponeva appello la Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale; si costituiva Calcestruzzo s.r.l. in liquidazione, proponendo appello incidentale condizionato nei confronti della Mediocredito Italiano s.p.a. per l’ipotesi in cui fosse stato accolto l’appello di Mediocredito Centrale. Si costituivano anche Mediocredito Italiano s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., mentre la Regione Piemonte restava contumace;
– con sentenza del 26.1.2017, la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Calcestruzzo s.r.l. nei confronti di Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale;
– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Calcestruzzo s.r.l. in liquidazione, sulla base di sei motivi, illustrati con successiva memoria;
– la Consap s.p.a., la Mediocredito Italiano s.p.a. e la Intesa Sanpaolo s.p.a. hanno resistito con separati controricorsi;
– la Regione Piemonte non ha svolto difese.
Considerato che:
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112,342,329,346 e 359 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la corte d’appello riesaminato il merito della controversia oltre i limiti di quanto ad essa era stato devoluto con l’atto di impugnazione.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 10 e 11 delle disp. gen. e L. n. 17 del 2007, art. 1, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la corte territoriale ritenuto che la legge di riapertura dei termini per presentare domanda di finanziamento agevolato (L. n. 17 del 2007) fosse entrata in vigore sin dal mese di dicembre del 2006, anziché solo un mese prima della richiesta da essa formalizzata in data 20.3.2007.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la corte di merito posto a suo carico l’onere di dimostrare l’esistenza, all’epoca della presentazione della domanda, dei fondi necessari.
4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 5, u.c. e art. 1218 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la corte d’appello ritenuto che non avrebbe dimostrato il ritardo da parte della Mediocredito Centrale nell’istruttoria della domanda, nonostante il detto art. 5 imponesse alla p.a. di completarla entro sei mesi dalla ricezione della richiesta.
5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la corte d’appello posto a suo carico l’onere di provare il nesso causale tra l’inadempimento e il danno, ritenendo che avrebbe dovuto allegare e dimostrare l’esistenza di domande pervenute successivamente alla sua il cui accoglimento fosse stato tale da determinare l’esaurimento dei fondi.
6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la corte di merito ritenuto che non avesse assolto all’onere probatorio relativo al quantum del danno, nonostante la Mediocredito Centrale non avesse contestato il conteggio dei danni da essa prodotto.
Ritenuto che:
– la questione sottesa al terzo ed al quinto motivo del ricorso postula la soluzione del dilemma, rilevante ai fini della ripartizione dell’onere probatorio, concernente l’inquadramento della sussistenza dei fondi agevolativi tra i fatti costitutivi della pretesa del soggetto finanziato o, in termini negativi (quale insussistenza degli stessi), tra i fatti impeditivi dell’avversa pretesa, anche alla luce del principio di vicinanza o riferibilità della prova;
per quanto sopra, si palesa, opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo perché la causa possa essere discussa nella pubblica udienza della Seconda Sezione Civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 21 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022
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