Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1075 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37044/2019 proposto da:

D.O., rappresentato e difeso dall’avv.to Clementina Rosa, ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI n. 8661/2019 depositata il 19/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/10/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. D.O., proveniente dai Senegal, ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Perciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto aveva fondato un’associazione dedicata al sostegno economico dei giovani attraverso l’ottenimento di prestiti dalle banche per finanziare l’acquisto di terreni; che ciò aveva determinato una violenta aggressione da parte di un gruppo di sostenitori del Presidente che non condivideva il progetto e che pertanto, essendo rimasto ferito, aveva deciso di fuggire.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14, in relazione al mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

1.1. Assume che il Tribunale aveva erroneamente valutato l’assenza, nella vicenda narrata, dei presupposti per il riconoscimento delle due protezioni maggiori, richieste in relazione alle condizioni del paese di origine del quale riporta C.O.I. (cfr. pag. 16 del ricorso) che dimostravano l’aggravamento delle condizioni socio politiche interne.

1.2. Il motivo è inammissibile per la totale genericità delle allegazioni. Il ricorrente, infatti, lamenta, la violazione delle norme che disciplinano lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria deducendo che il Tribunale, in ordine alla credibilità del racconto – ritenuto inattendibile – aveva assegnato importanza a rilievi di aspetto secondario, rispetto ad un racconto nel complesso plausibile e coerente: in tal modo, il ricorrente prospetta, tuttavia, una censura del tutto generica che, partendo dalla critica all’interpretazione delle norme che disciplinano le protezioni maggiori, si riferisce senza alcuna specificità al paradigma interpretativo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, rispetto al quale, però omette di indicare quali sarebbero gli aspetti della narrazione che, in thesi, sarebbero stati valutati in modo atomistico rispetto alla complessità del racconto narrato.

1.3. La censura, pertanto, risulta contrastante con quanto disposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4: ed, a fronte di ciò, il Collegio osserva che ia motivazione resa risulta congrua, logica ed a di sopra della sufficienza costituzionale, avendo evidenziato tutte le contraddizioni e le lacune riscontrate (cfr. pag. 3 cpv. 2, 3 e 4 e pag. 4 primo cpv.): conseguentemente, in parte qua, la doglianza chiede una rivalutazione di merito delle emergenze istruttorie non consentita in sede di legittimità, argomentazione questa che conduce alla medesima soluzione anche in relazione alla violazione delle norme relative allo status di rifugiato ed alla protezione sussidiaria, fattispecie rispetto alle quali la valutazione di credibilità, non discutibile per quanto già rilevato, rappresenta un presupposto imprescindibile.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I. in relazione alla protezione umanitaria.

2.1. Lamenta che non era stata esaminata correttamente l’estrema situazione di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva.

2.3. Il motivo è meramente enunciativo, limitandosi a richiamare “la giovane età del ricorrente, l’assenza di legami sociali attuali e le molteplici criticità del paese di origine in termini di violenza, insicurezza sociale e violazione dei diritti umani, ed essendo privo di concreti riferimenti alla condizione di vulnerabilità individuale del ricorrente che i Tribunale non avrebbe, in thesi, esaminato. Ne’, rispetto alle violenze vissute nel paese di transito alle quali il primo giudice non ha assegnato rilevanza in ragione del richiamo meramente generico del ricorrente (cfr. pag. 8 primo cpv.), la censura mostra di voler precisare aspetti non considerati erroneamente dal primo giudice, con conseguente inammissibilità del motivo.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce errores in procedendo per contraddittorietà, illogicità ed apparenza della motivazione, con violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4: denuncia una motivazione apparente ed incomprensibile in relazione alle condizioni di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine, rispetto alle quali non erano state acquisite C.O.I. aggiornate.

3.1. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione resa che è correttamente fondata su COI attendibili ed aggiornate (report Easo 2018: cfr, pag. 5 del decreto impugnato), mentre quelle indicate dal ricorrente non sono, idonee a raggiungere una diversa decisione della controversia, trattandosi del sito del Ministero degli Esteri ***** che, ove non sia corroborato da altre fonti, non è idoneo allo scopo in quanto predisposto al diverso fine di fornire informazioni utili al turismo all’estero (cfr. Cass. 10834/2020; Cass. 8819/2020) o di altre fonti cronologicamente meno aggiornate di quella indicata dai Tribunale (report Easo 2018; USDOS ECOI net sul Senegal del 2018: cfr. pag. 7 del decreto).

4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti: assume che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare elementi fattuali di indiscutibile rilevanza con riferimento all’art. 5, comma 6 T.U.I..

4.1. Il motivo è inammissibile, non essendo stato indicato il fatto storico, principale o secondario, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare: la censura, infatti, è meramente enunciativa e maschera, con ciò, un generica (quanto non consentita) richiesta di rivalutazione di merito delle emergenze processuali.

5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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