LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37161/2019 proposto da:
O.S., rappresentato e difeso dall’avv.to Andrea Cannata, ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso il decreto de TRIBUNALE di NAPOLI n. 8800/2019, depositata il 21/11/2019;
udita fa relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/10/2021 da Dott. DI FLORIO ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. O.S., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Perciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era militante del partito politico *****, vittorioso nel 2013, a seguito delle elezioni; ha allegato che il partito contrapposto *****, non riconoscendo la sconfitta, dava inizio a disordini e scontri armati nei quali egli rimaneva coinvolto ed a seguito dei quali veniva minacciato di morte.
1.2. Era quindi fuggito in Libia dove veniva aggredito da un gruppo armato e, quindi, si imbarcava per l’Italia.
2. li Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Lamenta che il Tribunale aveva utilizzato per la valutazione di credibilità del racconto parametri diversi da quelli normativamente previsti.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. La censura proposta, infatti, è meramente generica ed enunciativa e non si confronta con la motivazione del Tribunale che ha fondato la valutazione di inattendibilità del racconto sulla omessa comparizione del ricorrente all’udienza fissata per il rinnovo dell’audizione, condotta che veniva valutata come una forma di mancata cooperazione all’esame della credibilità (cfr. pag. 3, secondo cpv. e pag. 7 penultimo cpv.).
1.3. Ciò costituisce la principale ratio sulla quale si fonda la valutazione di credibilità ma il ricorrente, ignorandola, deduce circostanze del tutto generiche ed affatto riferite alla motivazione resa.
2. Con il secondo motivo, si deduce, ancora, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Si assume che la Corte si era fondata su parametri diversi da quelli normativi, senza tener conto della compromissione del diritto alla salute e del diritto all’alimentazione.
2.1. Il motivo è inammissibile per assoluta genericità.
2.2. La censura ha un tono meramente enunciativo e nulla viene allegato in relazione alla specifica condizione del ricorrente, né in relazione alla sua vulnerabilità né in relazione all’integrazione raggiunta al fine di apprezzare eventuali vizi del giudizio di comparazione postulato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità: la critica, infatti, lamenta la mancata verifica, da parte del Tribunale, della compromissione del diritto alla salute ed alla alimentazione, aspetti ricondotti dal ricorrente allo status di rifugiato ed alla protezione sussidiaria (cfr. pag. 6 riga 15), fattispecie diverse da quella oggetto della censura contenuta nella rubrica. A ciò si aggiunge che la compromissione di tali diritti non risulta che sia stata oggetto di allegazione dinanzi al Tribunale che, in relazione alla protezione umanitaria, ha espressamente escluso che il ricorrente avesse allegato alcun specifico profilo di vulnerabilità.
3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
4. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perii versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022