LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorso 37591/2019 proposto da:
I.J., elettivamente domiciliato in Roma P.za Apollodoro 26, presso lo studio dell’avvocato Antonio Filardi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Antonella Zotti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI n. 8590/2019, depositato il 13/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/10/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. I.J., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Perciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto si era reso conto di rischiare la vita a causa dei frequenti scontri fra i ribelli: teme, in caso di rimpatrio di essere ucciso o incarcerato.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’erronea applicazione e l’errata interpretazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.
1.1. Lamenta che il Tribunale, se avesse valutato correttamente i fatti narrati, avrebbe dovuto riconoscere la protezione sussidiaria: assume che la fondatezza del ricorso trovava fondamento anche nella situazione “afferente a sistema giudiziario della Nigeria ed al sistema di polizia”; e che la escalation di attacchi terroristici e di bande armate avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ravvisare anche la sussistenza di un conflitto armato.
1.2. Il motivo è inammissibile.
1.3. Premesso che nessuna specifica censura è stata proposta avverso la negativa valutazione della credibilità del racconto, la censura proposta risulta inconducente in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), per il quale la credibilità del racconto è presupposto imprescindibile; ma anche in relazione all’art. 14, lett. e), la critica non si confronta con il decreto impugnato che ha escluso la sussistenza di un conflitto armato con riferimento a COI attendibili ed aggiornate sulla situazione del paese di origine (cfr. pag. 8 del decreto, in cui vengono richiamati i report Easo 2018 e 2019) a fronte delle quali il ricorrente oppone apoditticamente un rapporto Amnesty International 2018 e rapporto della Farnesina assumendo, senza trascriverli, che avrebbero affermato, unitamente ad “alcune pronunce del Tribunale partenopeo” che la Nigeria era interessata da violenza indiscriminata (cfr. pag. 3 e 4 u. cpv.).
1.4. La genericità dell’affermazione – che non risulta enucleata da specifici passaggi del rapporto informativo – rende non decisiva la censura che rimane allo stato di una mera inammissibile enunciazione.
2. in conclusione, il ricorso è inammissibile.
3. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022