Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1080 del 14/01/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37775/2019 proposto da:

D.S., rappresentato e difeso dall’avv.to Nicola Viscanti, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI n. 5136/2019, depositata il 21/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/10/2021 da Cons. Dott. Antonella DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. D.S., proveniente dal Senegal, ricorre affidandosi a cinque motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Bari che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese a seguito di violenze private subite e ne timore di essere ucciso dai ribelli dell'*****.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass., 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019), prescindendo cioè dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata a difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021.

2. In relazione al principio sopra richiamato, tuttavia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

3. Con il primo motivo, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 35, commi 9 e 10, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Carta Costituzionale.

3.1. Deduce che la norma richiamata, con la quale era stato eliminato il grado d’appello costituiva una grave violazione del diritto di difesa e che ciò si poneva in insanabile contrasto con le disposizioni costituzionali richiamate.

3.2. Deve premettersi che il principio costantemente espresso dalla Corte Costituzionale afferma che il doppio grado di giudizio non ha rilevanza costituzionale (a far data da Corte Cost. Cost. sentenze nn. 80/1988, 78/1984 e 186/1980).

3.3. E’ stato ai riguardo affermato che non appare in contrasto con il diritto alla difesa né irragionevole che, per determinate controversie, per il mantenimento de secondo grado, si scelga un rito semplificato rispetto a quello di primo grado nel quale le parti hanno già avuto possibilità di esplicare nel modo più completo la propria attività difensiva.

3.4. A tal proposito, ha sottolineato la Corte che, in ogni caso, secondo la richiamata giurisprudenza, è da escludere che ogni rito processuale diverso da quello ordinario possa, di per sé, essere considerato in contrasto con l’art. 24 Cost., e ciò perché quest’ultimo rito non costituisce l’unico ed esclusivo strumento di attuazione della garanzia costituzionale.

3.5. Una volta verificato che il procedimento speciale e la specifica disciplina di volta in volta presa in considerazione non contrastano di per sé con lo scopo e la funzione del processo, la disciplina del rito ordinario non può assumere il carattere di normativa interposta.

3.6. Tuttavia, innanzitutto, la questione proposta pone una preliminare questione di rilevanza.

Al giudice ordinario è consentito di dubitare della legittimità costituzionale d’una norma di legge, come noto, quando tale questione sia per lui “rilevante”.

3.7. Il concetto di “rilevanza” è definito dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, comma 2 (“Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”).

3.8. Tale norma stabilisce che l’incidente di legittimità costituzionale può essere sollevato quando il giudice ritenga che “il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale”: “rilevante”, dunque, è la norma di cui il giudice debba necessariamente fare applicazione per decidere la controversia a lui sottoposta.

3.9. Questa Corte, tuttavia, per decidere il presente ricorso, non deve fare applicazione dell’art. 6 D.L. cit.: per l’ovvia ragione che non deve decidere un appello.

3.10. Una questione di legittimità costituzionale della norma soppressiva del grado di appello, pertanto, potrebbe dirsi “rilevante” (nel senso sopra indicato) solo dinanzi al giudice dell’appello: il giudice, cioè, il quale, per decidere se il gravame sia ammissibile o meno, dovrà preliminarmente stabilire se siano conformi a Costituzione le norme eventualmente limitative del diritto di appellare.

3.11. La dimostrazione logica di quanto appena detto sta in ciò: che se, in thesi, fosse dichiarata costituzionalmente illegittima la norma soppressiva del giudizio di appello nelle controversie in tema di protezione internazionale, il presente ricorso dovrebbe addirittura essere dichiarato inammissibile, per essere stato proposto avverso un provvedimento impugnabile con l’appello.

3.12. Pertanto, la questione, relativa all’eliminazione del giudizio di appello doveva essere ipoteticamente sollevata davanti al giudice di secondo grado (pur essendo inevitabilmente destinata, in quella sede, ad una declaratoria di manifesta infondatezza, proprio alla luce del costante insegnamento del giudice delle leggi in tema di impredicabilità di una garanzia costituzionale del doppio grado di giudizio di merito), ovvero, più propriamente, dinanzi al giudice di primo grado, ivi lamentando la impraticabilità ex lege del rimedio del reclamo, ed ivi prospettando le ragioni per cui il mancato riconoscimento del diritto “ad un completo riesame del merito” (Corte Cost. 18-07-1986, n. 200; Corte Cost. 21-07-1983, n. 224) avrebbe inciso sui diritti costituzionali di cui lamenta la violazione.

4. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’errata valutazione della situazione attuale nel Senegal con violazione e falsa applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 17, per sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. Deve premettersi che nessuna censura è stata mossa sulla valutazione di inattendibilità del racconto.

4.3. Ciò impone di ritenere il motivo non decisivo in relazione alla fattispecie di cui all’art. 14, lett. a) e b), per le quali l’attendibilità del racconto è un presupposto imprescindibile.

4.4. Rispetto alla fattispecie di cui all’art. 14, lett. c), invece, la decisione è fondata sul riferimento a COI attendibili ed aggiornate (cfr. pag. 5 e 6 del decreto) in base alle quali è stata esclusa una situazione di violenza generalizzata nel paese di origine e la sussistenza di un conflitto armato.

4.5. A fronte di ciò nessun’altra fonte informativa, idonea a consentire di giungere ad una diversa valutazione della fattispecie, è stata richiamata dal ricorrente. (cfr. Cass. 22769/2020).

5. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’errata interpretazione ed applicazione del dato normativo, il difetto di istruttoria, astrattezza, inadeguatezza ed illogicità della motivazione con violazione dell’art. 127 c.p.c..

5.1. La censura manca del tutto di specificità ed è quindi inammissibile, non prospettando critiche specifiche al percorso argomentativo del Tribunale, invero al di sopra della sufficienza costituzionale, avendo esaminato specificamente il caso concreto anche alla luce delle fonti informative attendibili ed aggiornate sulle condizioni del paese di origine.

6. Con il quarto motivo, ancora, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non essendo stata riscontrata la persecuzione che doveva essere certamente evinta dal racconto narrato.

6.1. Il motivo è inammissibile per assoluta mancanza di specificità ed autosufficienza, consistendo in una censura meramente enunciativa. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 19 T.U. Immigrazione.

6.2. Assume che “ci troviamo di fronte ad un soggetto che negli anni sia perfettamente integrato nel nostro tessuto sociale svolgendo tuttora attività lavorativa in qualità di bracciante agricolo e rispettando in pieno le norme del nostro ordinamento giuridico” (cfr. pag. 9 terzo cpv.).

6.3. La censura è totalmente generica ed enunciativa, priva di riferimento al caso concreto e, soprattutto, agli elementi dedotti, utili per l’applicazione della norma invocata che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare o avrebbe, in thesi, valutato erroneamente.

7. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

8. Non sono dovute spese, atteso che i ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472