Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1082 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 37188/19 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato a Prato, via Baldinucci n. 71, difeso dall’avvocato Massimo Goti, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Cagliari 4 novembre 2019 n. 3220;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 novembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. A.T., cittadino pakistano, nel 2014 chiese vanamente alla competente commissione territoriale prima, ed al tribunale di Cagliari poi, la concessione della protezione internazionale o, in subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi.

2. Nel 2018 l’interessato reiterò la suddetta istanza, che ancora una volta venne rigettata dapprima dalla commissione territoriale, e poi dal tribunale di Cagliari, con decreto 4 novembre 2019 n. 3220.

Il tribunale, in particolare, ritenne la domanda inammissibile a causa della mancata allegazione di fatti nuovi, rispetto a quelli posti a fondamento della precedente istanza.

3. Il suddetto decreto è stato impugnato per cassazione da A.T. con ricorso fondato su due motivi.

4. Il Ministero dell’Interno non ha notificato controricorso, ma solo depositato un “atto di costituzione”, al fine di partecipare all’eventuale pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il giudice di merito avrebbe trascurato di indagare ex officio circa l’esistenza, in Pakistan, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; col secondo motivo deduce che il tribunale avrebbe erroneamente rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, trascurando di tenere conto della sua oggettiva condizione di vulnerabilità.

1.1. Ambedue i motivi sono manifestamente inammissibili per la loro totale estraneità rispetto alla ratio decidendi.

Mentre, infatti, il tribunale ha rigettato la domanda sul presupposto che non presentava alcun elemento di novità rispetto all’analoga domanda rigettata due anni prima, il ricorrente trascura di confrontarsi con tale affermazione.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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