LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25767/2020 proposto da:
G.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via di Capo Le Case n. 3, presso lo studio dell’avvocato Armao Gaetano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.V., C.S., P.F., Ci.Mi., elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n. 140, presso lo studio dell’avvocato Federici Federica, rappresentati e difesi dagli avvocati Impiduglia Giuseppe, Rubino Girolamo, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
A.A., Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, B.M., + ALTRI OMESSI;
– intimati –
Ufficio Centrale Elettorale c/o Com. Termini Imprese + altri, rapp. e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 1076/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, pubblicata il 10/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/09/2021 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. – G.F. ricorre per tre mezzi, nei confronti di F.V., C.S., P.F. e Ci.Mi., e degli altri soggetti indicati in epigrafe, contro la sentenza del 10 luglio 2020 con cui la Corte d’appello di Palermo, provvedendo in riforma della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Termini Imerese, ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda volta alla dichiarazione di incandidabilità del G., proclamato sindaco del comune di Termini Imerese, ai sensi del D.Lgs. n. 235 del 2012, art. 10, lett. d), regolando le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
2. – F.V., C.S., P.F. e Ci.Mi. resistono con controricorso. Gli altri intimati non spiegano difese.
Considerato che:
3. – Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla base di una circostanza, le dimissioni del G. dalla carica di sindaco, che la Corte d’appello aveva d’ufficio introdotto in causa, senza che essa fosse stata menzionata da alcuno.
Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 100 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato la cessazione della materia del contendere nonostante le parti avessero concluso ciascuna per l’accoglimento delle proprie domande ed eccezioni.
Il terzo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 235 del 2012, art. 10, lett. d), (che prevede l’incandidabilità di “coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo”), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto, ai fini della pronuncia sulla soccombenza virtuale, che il G. avesse effettivamente riportato una condanna penale riconducibile alla previsione normativa menzionata.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso va rinviato alla pubblica udienza.
Ritiene il collegio meritevoli di approfondimento i seguenti profili:
-) entro quali limiti l’intervenuta cessazione della materia del contendere possa essere rilevata dal giudice d’ufficio, anche in appello, a fronte di fatti che non risultino documentati ex actis;
-) se l’intervenuta cessazione della materia del contendere possa essere eventualmente desunta dal notorio (come si sostiene nel controricorso) e se la Corte di cassazione possa qualificare come notorio un fatto che il giudice di merito non abbia qualificato come tale.
P.Q.M.
rimette gli atti al Presidente della prima sezione per l’eventuale rinvio alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022
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