LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29718/2015 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Berengario n. 10, presso lo studio dell’avvocato Cecchetti Paola, rappresentata e difesa dall’avvocato Nobili Matteo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento ***** S.r.l., in persona del curatore Dott. G.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Tacchini n. 7, presso lo studio dell’avvocato Piccioli Alessandro, rappresentato e difeso dall’avvocato Buscaino Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
M.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Berengario n. 10, presso lo studio dell’avvocato Cecchetti Paola, rappresentata e difesa dall’avvocato Nobili Matteo, giusta procura in calce al ricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, del 25/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/12/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
FATTO E DIRITTO
La Corte, premesso che l’odierno ricorso intercetta la questione rimessa, con ordinanza n. 10885 del 2021, all’attenzione delle Sezioni unite civili, in tema di prededucibilità del credito del professionista che abbia prestato la propria opera in vista dell’accesso alla procedura concordataria.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite indicate in premessa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022