Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.1100 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20562-2019 proposto da:

B.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato MARIO INTILISANO;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO PELORITANO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO FAZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 237/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 09/04/2019 R.G.N. 4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 237/2019 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del giudice di primo grado che aveva dichiarato la improcedibilità del ricorso proposto ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e sgg., da B.S. nei confronti della Banca di Credito Peloritano s.p.a.

2. La Corte distrettuale, ritenuta l’ammissibilità del reclamo avverso l’unico provvedimento, avente veste di sentenza, che aveva definito con pronunzia a cognizione piena entrambe le fasi procedimentali del giudizio di primo grado, ha premesso in fatto che, proposto dal B. il ricorso ex L. n. 92 del 2012, l’udienza di comparizione delle parti era stata fissata per il giorno 1 marzo 2018 con termine per notifica fino al 15 febbraio 2018; all’udienza di discussione il ricorrente, atteso l’errore dell’ufficiale giudiziario nell’individuazione dell’indirizzo della Banca convenuta, veniva rimesso in termini con autorizzazione al rinnovo della notifica entro il 14 marzo 2018 in relazione alla nuova udienza di comparizione fissata per il giorno 17 maggio 2018; il ricorrente eseguiva in data 2 marzo 2018 la notifica mediante invio non alla p.e.c. della Banca, ma ad una e-mail ordinaria, attestando l’invio del ricorso, del decreto di fissazione dell’udienza e del relativo verbale ai sensi della L. n. 53 del 1994; per errore ometteva, tuttavia, di allegare il file relativo al ricorso introduttivo; la convenuta Banca di Credito Peloritano s.p.a. si costituiva il 7 maggio 2018 al solo fine di sollevare la eccezione di inesistenza della notifica del ricorso introduttivo; in data 7 maggio 2018 l’appellante procedeva quindi ad una nuova notifica.

3. Sulla base di tali premesse fattuali la Corte di appello ha respinto l’assunto del reclamante in ordine alla qualificazione del vizio della notificazione quale nullità e non inesistenza, valorizzando la mancanza materiale dell’atto da notificare, mancanza che rendeva lo stesso inevitabilmente non conoscibile dal destinatario; tanto escludeva l’effetto sanante connesso alla costituzione nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, dell’istituto di credito convenuto; il carattere perentorio del termine per il rinnovo della notificazione concesso ai sensi dell’art. 291 c.p.c., non consentiva di attribuire efficacia sanante alla successiva notifica effettuata in data 7 maggio 2018.

4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso B.S. sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

5. Il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 415 c.p.c., comma 4, art. 137 c.p.c., e L. n. 53 del 1994, art. 3 bis.

2. Con il secondo motivo deduce nullità e non inesistenza della notificazione effettuata il 2 marzo 2018:

3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3.

4. I motivi sono illustrati congiuntamente. Con essi si contesta la qualificazione in termini di inesistenza anziché di nullità del vizio di notificazione rilevato dalla Corte di merito in base alla considerazione che l’art. 415 c.p.c., comma 4, prevede una notifica complessa, non limitata al solo ricorso ma comprensiva anche del decreto di fissazione dell’udienza di discussione; poiché quest’ultimo atto era stato trasmesso non poteva pertanto parlarsi di inesistenza per totale mancanza materiale dell’atto da notificare; la costituzione della Banca convenuta nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza di discussione dimostrava che la notificazione aveva raggiunto il suo scopo per cui la nullità, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, non poteva essere pronunziata.

5. Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 148 c.p.c., (rectius art. 149, ndr), comma 3, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2004 e violazione del principio per cui la ripresa del procedimento notificatorio ha effetto ex tunc. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto perentorio il termine assegnato per la prima rinnovazione ed inidonea la notifica eseguita il 7 maggio 2018 in assenza di autorizzazione del Tribunale; sostiene che in base alla richiamata sentenza costituzionale, per il principio del giusto processo, la notifica doveva ritenersi perfezionata in capo al notificante alla data del primo tentativo in ipotesi di riattivazione in un tempo ragionevole del processo notificatorio.

6. I motivi, che si esaminano congiuntamente per l’evidente connessione delle censure, sono infondati apparendo corretta la qualificazione come inesistente e non solo nulla della notificazione dell’originario ricorso.

6.1. Pacifici gli elementi fattuali anche nel loro sviluppo cronologico la verifica nello specifico di un’ipotesi di inesistenza o nullità della notificazione, con conseguente esclusione in relazione alla prima ipotesi della possibilità di sanatoria, deve necessariamente muovere dal recente arresto nomofilattico di Cass. Sez. Un. 20/7/2016, n. 14916.

6.2. Con esso è stato affermato il principio secondo il quale “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” 8 Cass. Sez. Un. 14916/2016 cit.).

6.3. La decisione si pone nella dichiarata prospettiva della valorizzazione del principio di strumentalità delle forme degli atti processuali e della esigenza del giusto processo, prospettiva che, anche sulla base di approdi consolidati nella giurisprudenza Eurounitaria e della CEDU (per i quali si rinvia alla parte motiva della richiamata sentenza), impone di preferire soluzioni ermeneutiche maggiormente idonee a garantire il diritto di ogni persona ad un “giudice” che emetta una decisione sul merito della domanda; in tale contesto la ipotesi di inesistenza di un atto processuale non può che rivestire un ruolo residuale.

6.4. Tanto premesso, in relazione alla questione in controversia, occorre muovere dalla considerazione che la “notificazione” consta di un procedimento articolato in una sequenza di atti finalizzato a provocare la conoscenza di un atto da parte del destinatario attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono; nello specifico lo scopo della notificazione del ricorso di primo grado e del decreto di fissazione della udienza di discussione era quello di garantire la instaurazione del contraddittorio in relazione alla esistenza del giudizio attraverso la conoscenza legale del contenuto dell’atto sulla cui base il destinatario della notificazione medesima avrebbe potuto decidere la propria strategia difensiva scegliendo se rimanere contumace o costituirsi articolando le proprie difese da modulare in relazione al contenuto dell’atto di controparte.

6.5. In relazione alla sequenza procedimentale nella quale si sostanzia il procedimento notificatorio, come implicito nella stessa decisione di Sezioni Unite n. 14916/2016 cit., non tutti momenti di tale sequenza assumono la medesima rilevanza ai fini della qualificazione di un determinato vizio in termini di inesistenza o nullità. E così, ad esempio, l’inosservanza delle prescrizioni relative al luogo o al soggetto al quale deve essere consegnata la copia determina l’inesistenza della notifica stessa solo in totale difetto di attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità (ex plurimis Cass. 21/03/2011, n. 6470).

6.6. La diversa rilevanza, ai fini della qualificazione del vizio derivante dalla inosservanza delle regole del procedimento notificatorio, dei vari momenti in cui esso si articola, è coerente con il regime di nullità degli atti processuali dettato dall’art. 156 c.p.c., ed in particolare con la previsione del comma 2, la quale consente la pronunzia di nullità, al di fuori delle ipotesi di nullità dell’atto processuale comminata direttamente dalla legge (art. 156 c.p.c., comma 1), quando l’atto manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo.

6.7. Nel caso di specie, non è possibile attrarre il rilevato vizio del procedimento notificatorio, consistente nella mancanza dell’atto da consegnare, nell’area del vizio attinente ai requisiti meramente formali indispensabili al raggiungimento dello scopo dell’atto, ai sensi dell’art. 156 c.p.c.; nello specifico, infatti, non si è in presenza di un requisito formale mancando lo stesso atto da consegnare vale a dire un elemento essenziale e imprescindibile del procedimento notificatorio, la cui carenza vizia in radice il procedimento medesimo rendendolo ab origine inidoneo a realizzare lo scopo cui è finalizzato e cioè garantire al destinatario la conoscenza legale dell’atto e quindi del relativo contenuto. Si tratta di un vizio che nell’ambito delle coordinate definite dalla richiamata pronunzia delle Sezioni Unite attiene all’elemento costitutivo essenziale rappresentato dalla consegna dell’atto. La qualificazione dello stesso in termini di inesistenza e non di nullità esclude qualsivoglia effetto sanante collegato alla costituzione della società convenuta.

6.8. Neppure è possibile conferire rilievo, come chiesto con il quarto motivo di ricorso, alla circostanza dell’avvenuta successiva rituale notificazione, in data 7 maggio 2018 e quindi oltre il termine concesso ai sensi dell’art. 291 c.p.c., che ha natura perentoria per cui non è né rinnovabile né prorogabile. A tal fine non appare pertinente il richiamo formulato nel quarto motivo a Corte Cost. n. 28/2004 che concerne il tema, estraneo alla questione controversa in causa, della scissione del momento di perfezionamento della notifica in relazione al notificante ed al destinatario. E’ da escludere che possa tenersi conto, come sembra prospettare il ricorrente, della “ripresa” del procedimento notificatorio per autonoma iniziativa del ricorrente in quanto tale possibilità deve ritenersi preclusa per la dirimente considerazione della imputabilità alla parte medesima del rilevato vizio notificatorio (Cass. Sez. Un. 15/07/2016, n. 14594).

7. Al rigetto del ricorso segue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite con condanna del ricorrente, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali, al pagamento dell’ulteriore contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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