Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.1101 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1123-2016 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO VIOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato SAVERIO ROCCO CETRARO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 19/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/02/2015 R.G.N. 2185/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Catanzaro, a conferma della pronuncia del Tribunale di Cosenza ha rigettato l’opposizione proposta da A.A. avverso la cartella di pagamento n. *****, relativa a contributi commercianti che l’Inps riteneva dovuti dalla stessa in virtù dello svolgimento in modo abituale e prevalente dell’attività di subagente di agenzia assicurativa;

la cassazione della sentenza è domandata da A.A. sulla base di due motivi;

l’Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso.

CONSIDERATO

che:

nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al giudizio, precisando di non avere più interesse alla prosecuzione dello stesso in ragione dell’avvenuta definizione agevolata dei carichi pendenti;

ha allegato le ricevute di pagamento dei ratei portati nella cartella oggetto del ricorso;

il Collegio, preso atto dell’avvenuta rottamazione della cartella di pagamento n. ***** oggetto di causa, dichiara estinto il giudizio, compensando le spese di lite tra le parti in ragione della causale della rinuncia;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso;

secondo il pacifico orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, all’Adunanza Camerale, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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