Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1108 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20128 – 2020 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Gabriele Camozzi, n. 1, presso lo studio dell’avv.to DELFO MARIA SAMBATARO che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa dall’avvocato PIER LUDOVICO PATRIARCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 271/2019 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. G.C. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Velletri, pubblicata in data 11 febbraio 2019, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal medesimo G. avverso la sentenza del Giudice di pace di Velletri n. 1553 del 2016, e nei confronti di Roma Capitale e dell’Agenzia delle entrate.

2. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione ex art. 615 c.p.c. alla cartella di pagamento n. ***** e dichiarato compensate le spese del giudizio.

3. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi del comb. disp. dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 339 c.p.c., u.c..

4. Roma capitale ha resistito con controricorso, mentre non ha svolto difese in questa sede l’Agenzia delle Entrate.

5. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso ha ad oggetto la questione se il principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e la compensazione delle spese di cui all’art. 92 c.p.c. siano norme di natura processuale la cui violazione ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, sia appellabile dinanzi al giudice di pace anche quando giudica secondo equità, ex art. 113 c.p.c..

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: “E’ inammissibile il motivo del ricorso per cassazione avverso sentenza del giudice di pace, in causa di valore inferiore a lire due milioni, con il quale si denunzi non la debenza o meno delle spese – cioè la violazione dell’art. 91 c.p.c., norma processuale alla cui osservanza è tenuto anche il giudice di pace -, ma la quantificazione delle spese stesse. In particolare, sono norme di carattere sostanziale, che il giudice di pace non è tenuto ad osservare allorché pronunzia in controversie di valore inferiore a lire due milioni, le disposizioni – contenute in leggi o in altre fonti del diritto (come le deliberazioni del Consiglio nazionale forense che stabiliscono i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali) – relative al “quantum” delle spese che devono essere liquidate in favore della parte vincitrice (e a carico di quella soccombente)” (Sez. 3, Sentenza n. 10965 del 11/05/2006 in senso conforme Sez. 3, Sentenza n. 1185 del 27/01/2003).

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

In particolare, deve osservarsi che il Tribunale ha compiuto un duplice errore in quanto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, la cognizione dell’opposizione all’intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all’esecuzione, spettante alla competenza del giudice di pace, deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità equitativo (vedi sub. 5.3 Ordinanza n. 3283 del 2015 sopra citata).

Inoltre, il Tribunale non ha ritenuto, come indicato nella proposta, che la violazione dell’art. 91 c.p.c. sia violazione di una norma processuale alla cui osservanza è tenuto anche il giudice di pace e che può essere motivo di appello ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, come violazione di norma del procedimento.

4. La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Velletri in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Velletri in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 sezione civile, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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