Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1109 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31464-2020 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 111 SC/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA ROMANELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI MINESTRONI;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1269/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 15/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

che:

1. M.C., con ricorso notificato il 30 novembre 2020, impugna la sentenza n. 1269/2020 della Corte d’appello de l’Aquila, pubblicata il 30 settembre 2020 ed emessa tra M.C. e Groupama Ass.ni s.p.a., con la quale è stata pronunciata la improcedibilità dell’appello ex art. 348 c.p.c., comma 1, per tardiva iscrizione a ruolo della impugnazione. L’intimata non ha formulato difese.

CONSIDERATO

che:

2. Con un unico motivo si censura la sentenza per avere considerato, ai fini della procedibilità dell’impugnazione, la data di perfezionamento della richiesta di iscrizione a ruolo della causa (12 luglio 2016), anziché la data di presentazione della medesima presso la cancelleria, effettuata il 9 luglio 2016.

3. Il motivo è manifestamente fondato.

4. In ossequio al dettato di cui agli artt. 165 e 347 e 348 c.p.c., il deposito degli atti presso la cancelleria della Corte di appello, ai fini della costituzione dell’appellante, è avvenuto per via telematica il 9 luglio, non essendo stata rilevata una irregolarità di deposito degli atti ex art. 168 c.p.c.. Il Cancelliere è il soggetto che provvede, ex art. 168 c.p.c., a iscrivere la causa nel ruolo generale, a seguito della presentazione della nota di iscrizione da parte dell’impugnante.

5. La sanzione della improcebilità dell’appello che, nel rito ordinario, l’art. 348 c.p.c., comma 1, commina “se l’appellante non si costituisce nei termini” è ricollegata al mancato o tardivo compimento da parte dell’appellante, nel termine previsto dall’art. 165 c.p.c., cui rinvia l’art. 347 c.p.c., comma 1, dell’attività di costituzione, e non anche al compimento di un’attività di costituzione avvenuta entro quel termine, ma non secondo le forme previste dall’art. 165 c.p.c., cui pure rinvia l’art. 347 c.p.c., stesso comma 1 (cfr. Cass. SU 16598/2016, in motivazione, p. 13).

6. La Corte d’appello, pertanto, avrebbe dovuto considerare la data di presentazione della nota di iscrizione a ruolo quale tempo utile per la ricezione della richiesta della parte che intende costituirsi, non potendosi imputare alla parte adempiente il ritardo nell’espletamento di un’ attività di registrazione degli atti da parte dell’Ufficio di Cancelleria, in quanto nella documentazione prodotta dalla ricorrente risulta attestazione, a cura della cancelleria, che “in data 9 luglio 2016 alle ore 13,23 anche se è stato erroneamente registrato con la data in cui è stato acquisito e cioè la data del 12 luglio 2016”.

7. Di conseguenza, la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare la tempestività del deposito degli atti ai fini della iscrizione a ruolo della causa, avvenuta il 9 luglio 2016 rispetto alla notifica dell’atto di appello intervenuta il 30.6.-1.07.2016, posto che il successivo giorno 12 luglio 2016 rileva solamente quale data di lavorazione e perfezionamento della richiesta di iscrizione della causa a ruolo a cura della Cancelleria.

8. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello de l’Aquila perché provveda, in diversa composizione, anche in merito alle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello de l’Aquila perché provveda, in diversa composizione, anche in merito alle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta – sotto sez. terza civile, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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