Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.111 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38705/2019 proposto da:

W.T.A., elettivamente domiciliato presso la Suprema Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Mannironi, del Foro di Nuoro.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 19/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/10/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO

Che:

1. – W.T.A. viene dal *****. Ha raccontato di essere fuggito dal paese quando, in seguito ad una vicenda familiare, il padre è stato ucciso presumibilmente da ladri di bestiame: il fratellastro, con cui lui era in astio, lo ha accusato dell’omicidio. Fuggito in Libia, ed avendo protestato per le condizioni di sfruttamento lavorativo in cui era tenuto, ed in particolare per il fatto di non venir pagato, ha subito anche lì ritorsioni da parte del datore lavoro.

2.- Il Tribunale di Cagliari ha rigettato la richiesta di protezione internazionale ritenendo trattarsi di vicenda esclusivamente privata, tale da non integrare presupposto per la concessione della tutela richiesta; ha poi escluso una situazione di conflitto armato generalizzato nel Benin ed ha altresì ritenuto del tutto irrilevante l’integrazione del ricorrente in Italia.

3. – Il ricorso è basato su quattro motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

Che:

5. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., oltre che omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il Tribunale non ha considerato adeguatamente, secondo il ricorrente, quali sarebbero le conseguenze del rimpatrio attesa la vicenda da lui narrata: egli rischia infatti oltre a trattamenti disumani in carcere, anche di essere sottoposto a tortura: eventualità, queste, del tutto trascurate dal Tribunale. Inoltre, i giudici di merito non hanno tenuto in alcuna considerazione la situazione esistente nel paese di origine quanto al clima politico e dunque alla esistenza di conflitti armati generalizzati. Questo rilievo è contenuto precisamente a pagina 7 del ricorso.

Il motivo è fondato e la sua fondatezza rende assorbito l’esame dei motivi successivi.

Innanzitutto difetta completamente nel decreto impugnato qualsiasi riferimento alla eventualità che il ricorrente subisca trattamenti disumani o torture in caso di rimpatrio, a cagione dei fatti di cui è accusato: va rilevato infatti che il Tribunale non ha ritenuto inverosimile il racconto, ma si è limitato a considerare la vicenda del ricorrente come del tutto irrilevante ai fini della protezione internazionale, giudizio questo che avrebbe dovuto comportare una adeguata valutazione circa le conseguenze giudiziarie personali in caso di rimpatrio.

Inoltre, nel valutare la situazione del paese di origine, ed in particolare l’esistenza di un conflitto armato generalizzato, il Tribunale, a pagina 4, osserva che non risulta che vi sia in Benin, o altri paesi di possibile rimpatrio, una situazione di conflitto armato suscettibile di coinvolgere la popolazione civile senza tuttavia indicare le fonti da cui trae questa convinzione.

E’ infatti principio di diritto affermato da questa Corte che nella valutazione della situazione del paese di origine, e segnatamente nella valutazione della esistenza di un conflitto armato generalizzato, il giudice di merito deve fare riferimento a fonti attendibili ed aggiornate, dalle quali attingere la conoscenza della predetta situazione (Cass. 8819/2020).

6. – L’accoglimento di questo motivo rende assorbita la questione relativa alla protezione umanitaria, che andrà riesaminata comunque dal giudice di merito comparando il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia con la situazione di rispetto dei diritti umani nel paese di origine.

7. – Il ricorso va dunque accolto questi termini.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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