Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1110 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24353-2020 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SESTU, in persona della Sindaca pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ENNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 974/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 09/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

Che:

1. Con ricorso notificato il 14 settembre 2020, D.G. impugna la sentenza n. 974/2019, pubblicata il 9 dicembre 2019, emessa dalla Corte d’appello di Cagliari; il ricorso è affidato a un motivo; la parte intimata, Comune di Sestu, ha notificato controricorso per eccepire la tardività dell’impugnazione, posto che il ricorso è stato tardivamente depositato, dato che la sentenza è stata notificata il 30 gennaio 2020, come da documentazione prodotta.

2. Per quanto qui interessa, la Corte d’appello di Cagliari ha respinto l’appello contro la pronuncia del Tribunale di Cagliari con cui è stata affermata la responsabilità professionale del difensore qui ricorrente per non avere comunicato al Comune la notifica della sentenza della Commissione Tributaria Regionale ai fini del decorso del termine breve per impugnare per cassazione, avendo invece fornito l’informazione solamente al concessionario che però non era parte del giudizio; la Corte d’appello ha ritenuto sussistere la mancanza di diligenza professionale in quanto avrebbe dovuto essere informata la parte, cioè il Comune.

CONSIDERATO

che:

1. Con un motivo unico si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c.ex art. 360, c.c., n. 3. Travisamento dei fatti. Erroneità manifesta”.

2. Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine breve per impugnare, posto che la notifica della sentenza è avvenuta in data 30 gennaio 2020, mentre il ricorso risulta notificato il 14 settembre 2020. Pertanto ex art. 326 c.p.c. va dichiarata la inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine breve. Del resto l’autenticità della copia analogica della relata della notifica non è stata messa in discussione dal ricorrente.

3. In ogni caso, si sarebbe trattato di ricorso inammissibile in quanto la censura attiene al giudizio di fatto in ordine alla negligenza del professionista.

4. Spese in base alla soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore del controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta-terza civile, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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