LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1129-2021 proposto da:
L.S., rappresentata e difesa dall’avv. ELENA BENUCCI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 27/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stato proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del tribunale di Firenze, che, accogliendo l’opposizione proposta dal legale in materia di patrocinio a spese dello stato, ha aumentato l’importo liquidato, a titolo di compenso, dal giudice del procedimento e ha liquidato inoltre le spese del giudizio di opposizione.
Il ricorso è proposto sulla base di tre motivi: con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia che il Tribunale ha liquidato il minimo della tariffa, senza argomentare in modo specifico in ordine alle ragioni che giustificavano lo scostamento dai parametri generali; con il secondo motivo, anch’esso proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione, operata sulla base del minimo e, in aggiunta, con la riduzione del 30%, prevista per l’ipotesi, non riscontrabile nel caso in esame, di difesa di più parti con identica posizione processuale; con il terzo motivo si censura l’omessa liquidazione delle spese vive.
Il Ministero si è costituito al fine di partecipare alla discussione all’udienza che fosse stata eventualmente fissata.
La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.
Il primo motivo è inammissibile: neanche si denuncia che la liquidazione sia stata operata con violazione dei minimi di tariffa, che costituisce il solo profilo suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass. n. 4782/2020). Si deve rimarcare che non esiste un vincolo per il giudice di liquidare secondo i valori medi (Cass. n. 89/2021).
Lo stesso dicasi per il secondo motivo, con il quale si sviluppa una censura che muove comunque dalla considerazione dei parametri medi, senza denunciare che il risultato finale sarebbe comunque inferiore ai minimi di tariffa (Cass. n. 30716/2017). Si osserva, per completezza di esame, che, nonostante la riduzione del 30%, che il tribunale ha dichiarato di voler operare e sulla quale di appunta la censura, la liquidazione infine operata non è inferiore ai minimi di tariffa per lo scaglione applicato.
E’ inammissibile anche il terzo motivo: l’omessa liquidazione delle spese vive deve trovare rimedio con il procedimento di correzione di errore materiale (Cass. n. 28309/2020; n. 28323/2020).
Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022