Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1117 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24968/2021 R.G. proposto da:

C.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessio Di Marco, con domicilio eletto in Roma, via Stoppani, n. 34, presso lo studio dell’Avv. Giorgia Stefanelli;

– ricorrente –

contro

C.M., rappresentata e difesa dagli Avv. Paola Cervini e Donatella Sabatini, con domicilio eletto in Roma, via Guido d’Arezzo, n. 32, presso lo studio dell’Avv. Isidoro Cavaliere;

– resistente per regolamento di competenza –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Verbania depositata il 23 luglio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stanislao DE MATTEIS, che ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Busto Arsizio.

FATTI DI CAUSA

1. C.R., già convivente more uxorio con C.M., a seguito della cessazione della convivenza l’ha convenuta dinanzi al Tribunale di Verbania, per sentir disporre, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., l’affidamento condiviso del figlio M., nato dalla unione, con il collocamento del minore presso di lui, la determinazione delle modalità di frequentazione con la madre, e l’imposizione a carico di quest’ultima dell’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento di Euro 100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l’indice Istat, nonché di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%.

Si è costituita la C., ed ha eccepito in via pregiudiziale l’incompetenza per territorio del Giudice adito, resistendo nel merito alla domanda, e chiedendo a sua volta il collocamento del figlio presso di lei, la determinazione delle modalità di frequentazione con il padre e l’imposizione a carico di quest’ultimo dell’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento di Euro 900,00 mensili, nonché dell’obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%.

2. Con ordinanza del 23 luglio 2020, il Tribunale di Verbania ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente il Tribunale di Busto Arsizio.

Premesso che, ai fini dell’individuazione del giudice competente, occorre fare riferimento al luogo di residenza abituale del minore, da identificarsi in quello in cui ha consolidato o potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, il Tribunale ha rilevato che il minore, nato a ***** e residente a ***** con la madre, aveva trascorso i primi quattro mesi di vita a ***** su ***** con entrambi i genitori, per poi trasferirsi dapprima ad *****, dove aveva vissuto fino alla cessazione della convivenza, ed in seguito nuovamente a ***** su ***** con la madre. Ciò posto, ha escluso che l’ultimo trasferimento fosse troppo recente o costituisse un mero espediente per sottrarre il minore al padre o al giudice competente, richiamando uno scambio di corrispondenza tra i genitori, in cui questi ultimi avevano concordemente deciso d’iscrivere il figlio presso un asilo nido di *****, vicino *****, e concludendo pertanto che il luogo di residenza abituale del minore era situato in ***** su *****.

3. Avverso la predetta ordinanza il C. ha proposto istanza di regolamento di competenza, affidata ad un solo motivo. La C. ha resistito con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A sostegno dell’istanza, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 709-ter c.p.c., comma 1, sostenendo che il luogo di residenza abituale del minore dev’essere individuato in quello di effettiva dimora, non necessariamente coincidente con quello in cui il minore si trova al momento della proposizione della domanda, ma identificabile in quello del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale, ovverosia del suo concreto radicamento territoriale, indipendentemente dal mero dato anagrafico-amministrativo o da spostamenti o trasferimenti dovuti a situazioni particolari. Tanto premesso, e rilevato che dal mese di giugno 2017 al mese di agosto 2019 il minore ha vissuto ad *****, dove ha frequentato un asilo nido, il ricorrente osserva che il trasferimento a ***** su *****, avvenuto a seguito della cessazione della convivenza tra esso ricorrente e la madre, ha avuto breve durata, dal momento che dal 27 marzo 2020 è stato concordato tra le parti che il minore sarebbe rimasto con ciascuno dei genitori a settimane alterne, e cioè una settimana ad ***** con il padre ed una a ***** con la madre. Il predetto trasferimento non ha pertanto comportato alcun radicamento in ***** su *****, avendo il minore continuato a frequentare luoghi e persone che hanno rappresentato per lui un costante riferimento ad *****.

1.1. Non merita accoglimento l’eccezione d’inammissibilità per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sollevata dalla difesa della resistente in relazione alla mancata riproduzione nel ricorso degli atti e dei documenti del giudizio di merito richiamati a sostegno dell’istanza, nonché della mancata indicazione della sede in cui è possibile reperirli. E’ pur vero, infatti, che, come ripetutamente affermato da questa Corte, il regolamento di competenza è di norma configurato come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, e deve quindi contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 366 c.p.c., salvo che l’art. 47 c.p.c. non disponga diversamente, sicché, ai sensi del detto art. 366, n. 6, la parte è tenuta, oltre a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso, indicando in quale sede processuale siano stati prodotti (cfr. Cass., Sez. VI, 19/ 10/2020, n. 22682; 30/07/2015, n. 16134). Nella specie, peraltro, le circostanze di fatto e le risultanze documentali invocate a sostegno dell’impugnazione coincidono quasi interamente con quelle prese in considerazione dall’ordinanza impugnata, rimasta incensurata nella parte in cui ne ha riportato il contenuto; il ricorrente ne propone soltanto una diversa valutazione, alla stregua dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema d’individuazione del giudice competente nei procedimenti finalizzati all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 337-ter c.c.; l’unica eccezione è rappresentata dal riferimento all’accordo intervenuto tra le parti in ordine al collocamento alternato del minore, il cui richiamo, peraltro, in quanto accompagnato dall’indicazione del verbale di udienza nel quale è riportato, ne consente l’immediata individuazione ed il reperimento tra gli atti del giudizio di merito.

1.2. Ininfluente, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, deve poi ritenersi la qualificazione della stessa come “regolamento facoltativo di competenza”, anziché come regolamento necessario, contenuta nell’intestazione del ricorso. Com’e’ noto, infatti, il carattere necessario o facoltativo del regolamento viene in considerazione esclusivamente ai fini dell’esclusione della proponibilità dell’appello, nel caso in cui il provvedimento impugnato si sia limitato a pronunciare sulla competenza senza decidere il merito della causa, oppure della proponibilità di censure non attinenti alla competenza, nel caso in cui il provvedimento che abbia deciso anche il merito venga impugnato con il regolamento, trattandosi altrimenti di una mera questione di qualificazione del mezzo d’impugnazione proposto, priva di effetti concreti sul piano dell’ammissibilità.

1.3. Il ricorrente non contesta la correttezza dell’orientamento giurisprudenziale richiamato dall’ordinanza impugnata, secondo cui, nei procedimenti riguardanti l’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio, la competenza ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. 337-bis e ss. c.c. spetta al giudice del luogo in cui il minore ha la residenza abituale al momento della proposizione della domanda, da identificarsi in quello in cui egli ha consolidato, consolida o potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psicofisico (cfr. Cass., Sez. VI, 31/10/2018, n. 27741; 15/11/2017, n. 27153; 20/10/2015, n. 21285). Mostra altresì di condividere il principio specificamente applicato dal Tribunale, secondo cui, ai fini dell’individuazione del luogo di residenza abituale, in caso di trasferimento del minore, non deve farsi riferimento al dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del mutamento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, ma è necessario un giudizio prognostico in ordine alla probabilità che la nuova dimora diventi l’effettivo e stabile centro d’interessi del minore ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o costituisca un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale (cfr. Cass., Sez. VI, 7/06/ 2021, n. 15835; 17/11/2017, n. 27358; 4/12/2012, n. 21750).

Ciò che viene censurato è invece l’applicazione concreta dei predetti principi emergente dall’ordinanza impugnata, la quale, dato atto della pluralità di modificazioni intervenute nel luogo di dimora del minore, a partire dalla data di nascita e fino a quella in cui ha avuto luogo la disgregazione del nucleo familiare, ha individuato il luogo di residenza abituale in ***** su *****, dove la madre ha condotto con sé il minore a seguito della cessazione della convivenza con il padre, escludendo che quest’ultimo trasferimento costituisse un espediente per interrompere i rapporti con il genitore non convivente, in considerazione della decisione, presa di comune accordo con questo ultimo, d’iscrivere il piccolo M. presso un asilo nido situato nelle vicinanze.

Non può peraltro condividersi la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la durata biennale della permanenza in *****, dove si è svolta per la maggior parte la convivenza tra le parti, avendo consentito al figlio di contrarre in quel luogo consuetudini, interessi e legami affettivi, anche attraverso la frequentazione di un asilo nido, avrebbe comportato un radicamento sul territorio, del quale non potrebbe non tenersi conto ai fini dell’individuazione del luogo di residenza abituale del minore. Come si è detto, infatti, la prevalente durata del soggiorno in un determinato luogo, rispetto agli altri in cui il minore ha dimorato nell’intero arco della sua esistenza, non può essere utilizzata come criterio esclusivo, e neppure principale, per determinare il centro dei suoi interessi, affetti e abitudini, la cui identificazione postula invece il ricorso ad una pluralità d’indicatori, non necessariamente quantitativi, alla stregua dei quali anche una breve permanenza nel luogo in cui il minore dimora al momento della proposizione della domanda può essere considerata decisiva, ove il trasferimento in quel luogo del genitore con cui il minore convive appaia connotato dall’intento di fissarvi stabilmente la residenza di quel che residua del nucleo familiare. Correttamente, in quest’ottica, l’ordinanza impugnata ha conferito rilievo all’iscrizione del minore presso un asilo nido situato nelle vicinanze del luogo in cui la madre si è trasferita a seguito della cessazione della convivenza con il padre, configurandosi tale decisione come una chiara manifestazione del progetto della donna di stabilirsi durevolmente in quel luogo, allontanandosi definitivamente da quello in cui aveva convissuto con il ricorrente. Parimenti condivisibile deve poi ritenersi la valorizzazione del consenso prestato da quest’ultimo alla predetta iscrizione, che l’ordinanza impugnata ha desunto dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, trattandosi di un comportamento che, in quanto incompatibile con la volontà del padre di opporsi al trasferimento del figlio, consente di escludere senza incertezze la strumentalità della relativa determinazione all’elusione della disciplina in materia di competenza per territorio.

Ininfluenti, rispetto a tale quadro fattuale, devono ritenersi infine l’accordo raggiunto tra le parti in ordine al collocamento del minore a settimane alterne presso ciascuno di essi e la conseguente interruzione della frequenza presso l’asilo nido situato nei pressi del luogo di residenza abituale, trattandosi di circostanze che, in quanto sopravvenute all’instaurazione del giudizio, non spiegano alcun effetto ai fini dell’individuazione del giudice competente, dovendo la stessa aver luogo, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che possano assumere alcun rilievo le modificazioni intervenute in corso di causa.

2. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conferma della competenza del Tribunale di *****, al quale la causa va rinviata, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

rigetta il ricorso, e dichiara la competenza del Tribunale di *****, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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