LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30244-2020 proposto da:
R.D., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA ROSARIA CAMPOREALE;
– ricorrente –
contro
COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1483/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 29/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa FIECCONI FRANCESCA.
RILEVATO
che:
1. R.D., con atto notificato il 9/11/2020 impugna la sentenza n. 2688/2020 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 4 agosto 2020, notificata (?) con la quale, a conferma della sentenza di primo grado, è stata respinta la domanda di risarcimento del danno per un infortunio avvenuto all’interno di un supermercato gestito dalla Coop Alleanza 3.0 convenuta, sull’assunto che non fosse stata provata la dinamica del sinistro (caduta per la presenza di ortaggi a terra), atteso che le testimonianze non si erano dimostrate decisive sulla esatta causa della caduta e, comunque, occorreva tener conto della qualità dei testi sentiti (figlia e moglie dell’infortunato).
2. La parte intimata non ha presentato difese.
3. Il ricorso è affidato a un motivo.
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo si deduce Violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell’art. 2727 c.c. per non avere fatto ricorso alle presunzioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
2. Il motivo è inammissibile, in quanto si censura una valutazione di merito sulla carenza di prova del nesso causale, effettuata sulla base delle medesime circostanze indicate in ricorso, non censurabile in questa sede.
3. In particolare, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, il Giudice ha scrutinato il contesto in cui si è verificato l’occorso, soprattutto indicando che non potevano trarsi argomenti presuntivi sul nesso causale tra caduta e condizione potenzialmente pericolosa della cosa (v. sentenza p. 4), in ragione del fatto che le cassette di ortaggi (pomodori) erano riposte sotto il bancone cui si era avvicinato l’attore (v. sentenza, p. 3).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta – sotto sez. terza civile, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022