LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 26936/2019 proposto da:
Prylene S.r.l., in persona legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio dell’avvocato Frattarelli Piero, rappresentato e difeso dagli avvocati Barletta Caldarera Giuseppe, e Simonetti Raffaele;
– ricorrente –
contro
Coinar B. S.p.a., in persona legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Eleonora Duse n. 53, presso lo studio dell’avvocato Travaglini Alessandro, rappresentato e difeso dall’avvocato Gelassi Angelo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3974/2019 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 13/06/2019;
udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 04/11/2021, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;
uditi il Sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi l’avvocato Giuseppe Barletta Caldarera, per la ricorrente che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’avvocato Angelo Galassi, per la controricorrente, che ha chiesto il rigetto dell’impugnazione;
osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
Prylene S.r.l. ricorre, con atto affidato a dieci motivi, la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 3974 del 13/06/2019, che ha rigettato l’impugnazione di merito avverso la sentenza del Tribunale di Cassino che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla Prylene S.r.l. avverso l’esecuzione per il rilascio di un capannone, e del circostante terreno, posta in essere dalla Coinar B. S.p.a. in forza di decreto di trasferimento emanato dal giudice delegato al fallimento della ***** S.p.a. del detto tribunale.
Coinar B. S.p.a. resiste con controricorso.
Il ricorso è stato, quindi, chiamato per l’udienza pubblica di discussione del 4 novembre 2021, tenuta effettivamente come tale, con riferimento a detto ricorso, essendovi stata rituale richiesta scritta, nel termine di legge, di discussione orale da parte della difesa della ricorrente Prylene S.r.l..
Per la detta udienza la sola parte ricorrente ha depositato memoria in via telematica e il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il P.G. ha, altresì, ribadito in pubblica udienza le conclusioni per il rigetto del ricorso.
I difensori delle parti hanno, quindi, discusso la causa, ed hanno chiesto rispettivamente l’accoglimento del ricorso per la ricorrente e il suo rigetto per la controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I dieci motivi del ricorso della Prylene S.r.l. censurano la sentenza della Corte di Appello di Roma con motivi attinenti: l’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e per omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; per violazione dell’art. 112 e dell’art. 342 c.p.c.; per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2644, 2650, 2921, e degli artt. 111 e 619 c.p.c., nonché per omesso esame di fatto decisivo; per violazione (o) falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.; per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 404 e 619 c.p.c.; per nullità del procedimento per violazione dell’art. 281 c.p.c.; per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 957,965,971 e 2644 c.c. e, infine, per violazione e (o) falsa applicazione, degli artt. 15 e 91 c.p.c., nonché delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014.
Il tema posto dalle censure sopra, sommariamente, riportate è quello dell’opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., avverso l’esecuzione intrapresa sulla base di titolo esecutivo giudiziale (decreto di trasferimento emanato dal giudice delegato).
Ciò posto, a prescindere da ogni altra considerazione, la qualificazione, che è incontroversa tra le parti, come opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c., pone il tema del rispetto del termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione.
L’impugnazione di legittimità è stata proposta avverso sentenza pubblicata il 13/06/2019 e notificata alla Prylene S.r.l. il 17/06/2019, deve, pertanto, rilevarsi, di ufficio, che il ricorso per cassazione è stato avviato per la notifica il 13/09/2019 quando, oramai il, il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, per la rituale proposizione dell’impugnazione era già scaduto il 17/08/2019.
Sul punto il Collegio intende dare continuità all’orientamento oramai costante di questa Corte (Cass. n. 11111 del 10/06/2020 Rv. 658080 – 01), con riferimento all’inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine di sessanta giorni e nelle cause di opposizioni esecutive, secondo il quale “In tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall’art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell’efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell’opponente sul bene staggito non muta l’oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell’opposto, della simulazione dell’atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla L. n. 742 del 1969, permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale.”, nonché, con specifico riferimento al rito di legittimità (Cass. n. 08137 del 08/04/2014 Rv. 630934 – 01): “Il principio sancito dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, tra cui le opposizioni all’esecuzione, è applicabile anche al ricorso per cassazione, riferendosi la norma alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale, dovendosi, conseguentemente, rilevare d’ufficio la tardività del ricorso e la sua inammissibilità, senza che operi al riguardo la regola di cui all’art. 384 c.p.c., comma 3, che si riferisce alla sola ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito e non quando si tratti di questione di diritto di natura esclusivamente processuale”.
Il ricorso della Prylene S.r.l. e’, pertanto, inammissibile e tanto deve essere rilevato d’ufficio (Cass. n. 10212 del 11/04/2019 Rv. 653634 – 01): “La L. n. 742 del 1969, art. 3, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92 e nel cui novero rientrano le opposizioni all’esecuzione, è applicabile anche al ricorso per cassazione, attenendo detto articolo alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale, con la conseguenza che l’eventuale tardività ed inammissibilità del ricorso che abbia disatteso la norma va rilevata d’ufficio.”, con ogni conseguente statuizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, posto che ad essa deve essere ricondotta l’inammissibilità, e tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se eventualmente dovuto (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022
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