LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19393/2020 R.G. proposto da:
F.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo de Gaetano, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile ella Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
P.A., rappresentata e difesa dagli Avv. Laura Mattei e Marcello Rifici, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via dei Colli Portuensi, n. 235/b;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 28/20, depositata il 5 marzo 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido.
RILEVATO
che con sentenza del 22 luglio 2019 il Tribunale di Genova pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da F.C. con P.A., ponendo a carico dell’uomo l’obbligo di corrispondere un assegno divorzile di Euro 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l’indice Istat, rigettando la domanda di assegnazione in uso della casa coniugale da lui proposta e la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla donna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., e dichiarando inammissibili le domande, anch’esse proposte dal F., di accertamento della proprietà esclusiva della casa coniugale, cointestata alla P. ma realizzata con i proventi della vendita di altri immobili di proprietà del ricorrente, di indennizzo per l’ingiustificato arricchimento derivante dalla cointestazione dell’immobile, e di risarcimento del danno;
che il gravame interposto dal F. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Genova, che con sentenza del 5 marzo 2020 ha rigettato anche il gravame incidentale proposto dalla P.;
che avverso la predetta sentenza il F. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, al quale la P. ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che, con comparsa depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2021, si è costituito per il ricorrente un nuovo difensore, il quale, a tanto espressamente abilitato dalla procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione;
che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell’adunanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall’art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la rinuncia non sia stata notificata alla controri-corrente, né accettata dalla stessa;
che nel giudizio di legittimità non trova infatti applicazione l’art. 306 c.p.c., in quanto la rinuncia, determinando il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 25/03/2013, n. 7378; Cass., Sez. VI, 26/02/2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 5/05/2011, n. 9857);
che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c., l’eventuale accettazione della rinuncia viene in considerazione esclusivamente ai fini del regolamento delle spese processuali, che nella specie vanno pertanto poste a carico del rinunciante, e si liquidano come dal dispositivo;
che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dallo L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, trattandosi di una misura lato sensu sanzionatoria, prevista per i soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e non suscettibile d’interpretazione estensiva o analogica, in quanto di stretta interpretazione (cfr. Cass., Sez. VI, 18/07/2018, n. 19071; 12/11/2015, n. 23175).
PQM
dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022