Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1132 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23314-2020 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato GIAN LUCA MORSELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE SASSUOLO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1734/2019 del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 13/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA;

RILEVATO

CHE:

1. P.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Modena di conferma di sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa. Data pubblicazione 14/01/2022 2. Il Comune di Sassuolo è rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4. e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Il primo motivo di ricorso appare fondato. Il ricorrente lamenta il rigetto del motivo di opposizione per mancanza di segnalazione della presenza dell’apparecchio rilevatore della velocità. L’unica deroga all’obbligo di segnalazione della presenza di apparecchi rilevatori di velocità è quella prevista dal D.M. 15 agosto 2007 relativa ai dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero “ad inseguimento”. L’art. 142 C.d.S. non prevede alcuna deroga. Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: L’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento, dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. nella L. n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, menzionati nell’art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lett. f), è stato successivamente esteso, con l’entrata in vigore del D.L. n. 117 del 2007, art. 3, conv. nella L. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato il verbale di contestazione per l’omesso assolvimento del suddetto obbligo di preventiva informazione dell’utenza, malgrado il dispositivo utilizzato, tipo telelaser, non rientrasse tra quelli indicati nel citato D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e lo “ius superveniens” di cui al D.L. n. 117 del 2007, art. 3 non fosse applicabile al caso esaminato, riferito ad un’infrazione commessa nel 2003) Sez. 2, Sentenza n. 656 del 18/01/2010.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Di recente questa Corte ha confermato l’orientamento espresso con la proposta affermando che: “In tema di contravvenzioni al codice della strada, il D.M. 15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall’obbligo di presegnalazione l’uso di strumenti di rilevamento della velocità con modalità “dinamica”, ovvero “ad inseguimento” (quale lo “Scout speed”), va disapplicato per contrasto con il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 6-bis, norma primaria, di rango superiore, che tale obbligo al contrario contempla per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale e dedicate a siffatti controlli, rimettendo al decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l’installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l’iscrizione sintetica “controllo velocità” o “rilevamento velocità), senza facoltà di derogarvi” (Ordinanza n. 29595 del 22/10/2021).

Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere accolto con assorbimento dei restanti, la sentenza del Tribunale di Parma deve essere cassata con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Parma in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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