LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24943/2016 proposto da:
V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V. VINCENZO PICARDI 7, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GIROLAMI, rappresentato e difeso dall’avvocato MONICA BENEDETTI;
– ricorrente –
contro
V.G., M.P., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE LA SPINA;
– controricorrente –
e contro
V.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 186/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e per l’accoglimento del secondo.
Udito l’avv.to Giuseppe La Spina per i controricorrenti che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. V.S. conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Foligno, V.P. al fine di ottenere l’accertamento del suo diritto ad utilizzare il forno esistente sulla particella n. *****, foglio ***** del nuovo catasto terreni, quale servitù di uso personale costituita con atto a rogito notarile. L’attore chiedeva la condanna del convenuto al ripristino delle condizioni necessarie all’esercizio del diritto in questione, nel frattempo alterate con occlusione del forno ed ubicazione di animali da cortile, nonché al risarcimento dei danni patiti da quantificare con apposita CTU.
2. Si costituiva V.P. il quale eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto d’uso del forno, ai sensi dell’art. 2946 c.c., e chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. Nel corso del giudizio decedeva il convenuto e la causa veniva riassunta nei confronti degli eredi.
3. Il Tribunale di Perugia accoglieva le domande attoree, dichiarando il diritto d’uso personale di V.S. all’utilizzo del forno, in conformità a quanto stabilito con atto a rogito notarile e ordinava l’immediato ripristino delle condizioni necessarie all’esercizio del suddetto diritto con condanna delle parti al risarcimento dei danni liquidati equitativamente in Euro 3000.
4. Gli eredi di V.P. proponevano appello avverso la suddetta sentenza, contestando in primo luogo la qualificazione del diritto oggetto di causa, costitutivo solo di un rapporto obbligatorio. Secondo gli appellanti, mancando il requisito della realità, il diritto non era suscettibile di trasmissione agli eredi se non per effetto di apposito atto e doveva dichiararsi estinto alla morte di V.P.. Gli appellanti ritenevano, quindi, che l’eccezione di prescrizione sollevata ex art. 2946 c.c., andasse riferita non ad un diritto reale bensì ad un rapporto obbligatorio. Si contestava in fatto la valutazione degli elementi istruttori e si censurava la pronuncia relativamente alla condanna ad un facere, emessa nei confronti degli appellanti, dovendosi interpretare la clausola afferente al diritto d’uso come eccezionale, di carattere personale, opponibile a V.P. ma non trasmissibile. Veniva impugnata anche la quantificazione del danno.
5. La Corte d’Appello di Perugia accoglieva l’impugnazione. Il giudice del gravame, in via preliminare, osservava che la fattispecie oggetto di causa doveva qualificarsi come servitù irregolare la cui costituzione era rimessa alla libera autonomia delle parti, in ossequio all’art. 1322 c.c., non contrastando con il principio di tipicità dei diritti reali. Nel caso di specie il diritto costituito con atto a rogito notarile consistente nella servitù di uso personale a carico del forno esistente sulla particella ***** del foglio ***** del nuovo catasto terreni a favore del signor V.S. e dei suoi familiari non poteva dirsi integrare una servitù prediale proprio perché non si sostanziava in un rapporto di asservimento di fondi ma concerneva piuttosto un vantaggio di natura personale. In mancanza del requisito di inerenza al fondo pertanto, il rapporto obbligatorio rimesso all’autonomia delle parti era venuto meno alla morte del dante causa, necessitando per la sua opponibilità agli eredi un’apposita convenzione in tal senso. L’inquadramento del diritto in oggetto nell’ambito delle servitù di uso personale fonte di un rapporto obbligatorio aveva carattere assorbente rispetto a tutti gli altri motivi di appello che non richiedevano ulteriore trattazione.
6. V.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.
7. M.P. e V.G. hanno resistito con controricorso.
8. All’adunanza camerale del 22 giugno 2021 la trattazione del ricorso è stata rinviata alla pubblica udienza.
9. In prossimità dell’udienza la parte controricorrente ha depositato memoria insistendo per la richiesta di conferma della sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione delle norme relative al diritto d’uso di cui agli artt. 1021 c.c. e segg..
La censura ha ad oggetto l’interpretazione della clausola prevista nell’atto di divisione recante servitù di uso personale a carico del forno esistente sulla particella *****, foglio ***** del nuovo catasto terreni a favore di V.S. e dei suoi familiari. Secondo il ricorrente con l’atto di divisione si era costituito un diritto di uso. Pertanto, in virtù del disposto di cui all’art. 1026 c.c., devono trovare applicazione le norme in materia di usufrutto, di conseguenza il diritto si estingue dopo la morte dell’usufruttuario, secondo quanto previsto dall’art. 978 c.c..
A conferma dell’interpretazione proposta il ricorrente evidenzia che l’espressione contenuta nella disposizione notarile in favore di V.S. e dei suoi familiari coincide perfettamente con la dicitura contenuta nell’art. 1021 c.c.. La Corte d’Appello avrebbe omesso completamente di motivare sul punto, limitandosi ad affermare che non si poteva ritenere sussistente una servitù prediale, in quanto mancava il rapporto di asservimento di un fondo all’altro. E, tuttavia, nella clausola indicata vi era un riferimento al forno con l’indicazione catastale, a conferma del carattere di realità che trascende la persona di V.P..
1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte d’Appello ha qualificato la clausola contenuta nell’atto notarile di divisione come servitù irregolare, valida in virtù del principio di autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., perché non prevedeva l’imposizione di un peso su un fondo servente per l’utilità di un fondo dominante, quanto piuttosto un obbligo personale, configurabile ogni qualvolta il diritto attribuito sia previsto per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo e senza alcuna funzione di utilità fondiaria. Sicché, essendo sorto solo un rapporto obbligatorio, questo sarebbe venuto meno con la morte del dante causa, necessitando per la sua opponibilità agli eredi un’apposita convenzione in tal senso.
Come evidenziato dal P.G. l’interpretazione della clausola da parte della Corte d’Appello è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui: “In base al principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., i privati possono sottrarsi alla tipicità dei diritti reali su cose altrui, costituendo, invece della servitù prediale, un obbligo a vantaggio della persona indicata nell’atto, senza alcuna funzione di utilità fondiaria” (Sez. 2, Sent. n. 3091 del 2014).
Infatti, la volontà delle parti può dar luogo a rapporti meramente obbligatori sottraendosi alla regola della tipicità dei diritti reali su cosa altrui (Sez. 2, Sen. 2651 del 2010). In altri termini, lo schema tipico della previsione di un peso su di un fondo (servente) per l’utilità di un altro fondo (dominante) in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una qualitas inseparabile di entrambi, non impedisce la legittima pattuizione di un semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusivamente per un vantaggio di un determinato soggetto senza alcuna funzione di utilità fondiaria (vedi Sez. 2, Sent. n. 25195 del 2021, Sez. 2, Sent. n. 3091 del 2014).
Sulla base di tali rilievi risulta evidente l’infondatezza del motivo in esame incentrato sul carattere reale del diritto dei ricorrenti e sulla conseguente violazione dell’art. 1021 c.c.. La censura, sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge, in realtà si risolve nella richiesta di una diversa interpretazione della clausola contrattuale che è attività propria del giudice del merito e non può essere oggetto di ricorso per cassazione se non per violazione delle norme di ermeneutica ex artt. 1362 c.c. e segg., o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Come si è detto, la sentenza impugnata si è limitata alla configurazione di un patto tra le parti che aveva dato luogo tra esse ad un mero rapporto obbligatorio, suscettibile soltanto di effetti di natura risarcitoria in caso di inadempimento.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al mancato esame della domanda risarcitoria.
V.S. aveva chiesto anche la condanna di V.P. al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’impossibilità di utilizzare il forno. La sentenza di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto, mentre l’impedimento all’utilizzo del forno dall’anno 2006 doveva ritenersi pacifico in quanto non contestato. Infatti, anche qualora si volesse concordare con il giudice di appello sulla diversa qualificazione giuridica della fattispecie e si volesse ritenere che la riconducibilità della stessa al novero delle servitù irregolari, in ogni caso V.S. avrebbe avuto diritto al risarcimento del danno subito dall’anno ***** fino al momento di cessazione del rapporto per la morte di V.P., il *****.
2.1 Il secondo motivo è fondato.
La sentenza, al di là della corretta qualificazione della clausola come avente effetti solo obbligatori e non reali, è erronea nella parte in cui ha ritenuto che l’effetto obbligatorio sia cessato dal lato passivo con la morte dell’obbligato. Infatti, agli eredi si trasmettono i diritti e gli obblighi, sicché l’obbligazione può estinguersi solo con la morte dell’avente diritto e non dell’obbligato. Nella specie, invece, era deceduto V.P., che era il soggetto obbligato, tuttavia, tale questione non è stata oggetto di ricorso per cassazione e, dunque, l’erronea statuizione è passata in giudicato. Di conseguenza, la Corte d’Appello avrebbe dovuto coerentemente esaminare la domanda di risarcimento del danno per il periodo antecedente la morte di V.P. avvenuta il *****.
Si impone pertanto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, il rigetto del primo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022
Codice Civile > Articolo 978 - Costituzione | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1021 - Uso | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1026 - Applicabilita' delle norme sull'usufrutto | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1322 - Autonomia contrattuale | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1362 - Intenzione dei contraenti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2946 - Prescrizione ordinaria | Codice Civile